Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 27.4 Argini
1 - I nuovi argini che dovranno essere messi in opera sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e/o miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde.
2 - L'efficienza idraulica delle arginature dovrà essere garantita da un preciso programma di manutenzione periodica per il mantenimento di una efficace copertura vegetale delle sponde, privilegiando la salvaguardia delle essenze autoctone.
3 - E' vietata la cementificazione e l'impermeabilizzazione degli argini.
4 - Devono essere comunque privilegiati gli interventi secondo tecniche di ingegneria naturalistica.
5 - Valgono le disposizioni di cui all'Art.1 comma 3, 4, 5 della L.R. 21 2012.