Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 32 Riduzione dell'inquinamento elettromagnetico
1 - Nel caso siano previste nuove stazioni radio base per la telefonia cellulare e/o impianti di tele-radiocomunicazioni o la realizzazione di linee in alta e media tensione aeree o interrate, cabine di trasformazione o sottostazioni elettriche, deve essere predisposta idonea documentazione tenica e/o effettuate idonee verifiche del livello di campo magnetico e di campo elettrico da eseguirsi secondo le indicazioni fornite dalla normativa vigente in materia. Per l'effettuazione delle valutazioni preventive dovranno essere predisposte adeguate planimetrie che evidenzino la localizzazione degli impianti in relazione a potenziali recettori sensibili e dovranno essere utilizzati opportuni modelli previsionali per stimare il livello di campo elettromagnetico atteso con la realizzazione dell'impianto.
2 - Le strategie progettuali che dovranno essere prese in considerazione per minimizzare l'esposizione degli individui ai campi elettromagnetici a bassa frequenza, dovranno:
- - verificare preventivamente il livello dei campi elettrici e magnetici che saranno presenti tramite misurazione e simulazione;
- - evitare la localizzazione di stazioni e cabine primarie in aree adiacenti o all'interno al sito di progetto e delle cabine secondarie (MT/BT) in spazi esterni in cui è prevedibile la presenza di individui per un significativo periodo di tempo;
- - mantenere una fascia di sicurezza dagli elettrodotti realizzati con conduttori nudi in modo da ottenere esposizioni trascurabili ai campi magnetici a bassa frequenza in luoghi di permanenza prolungata;
- - impiego di linee elettriche ad alta e media tensione in cavo interrato con geometria dei cavi a "trifoglio"; il tracciato della linea deve essere debitamente segnalato e non adiacente agli spazi esterni in cui si prevede la significativa presenza di individui;
- - impiego di linee aeree compatte per la distribuzione ad alta tensione;
- - impiego di linee in cavo aereo per la distribuzione a media tensione.
3 - In ogni caso, la scelta della collocazione, le modalità con cui effettuare le valutazioni preventive, il controllo ed il monitoraggio, la verifica dell'idoneità di nuovi impianti radio-base e dei tracciati degli elettrodotti, dovranno comunque essere conformi alle indicazioni ed alle prescrizioni che dovranno essere concordate con ARPAT e con l'azienda USL di riferimento.
4 - Nelle aree soggette a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici e ambientali, gli impianti per la telefonia mobile e gli elettrodotti dovranno prevedere, in fase di progettazione, particolari misure onde evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici e ambientali presenti. In particolare, l'ammissibilità di ogni intervento relativo a nuovi impianti tecnologici, a rete e puntuali, per il trasporto o la trasformazione dell'energia, e per le telecomunicazioni, sarà quindi condizionata anche alla predisposizione di una specifica valutazione degli effetti paesaggistici secondo quanto previsto dall'articolo relativo alla salvaguardia dei caratteri paesaggistici delle presenti Norme.