Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 37 Bacini di accumulo
1 - Nelle nuove aree destinate ad attività industriali e artigianali, e negli interventi di ampliamento, completamento e trasformazione di insediamenti industriali e artigianali compresi nei sottosistemi P1 e P2, qualora la superficie coperta da realizzare sia superiore a 500 mq. le acque meteoriche intercettate dalle coperture dovranno essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura e/o la dispersione casuale nelle zone limitrofe.
2 - I bacini di accumulo, relativi ai nuovi manufatti, dimensionati in relazione alla superficie delle coperture e all'altezza di pioggia prevista nelle 24 ore, con un tempo di ritorno centennale, dovranno invasare le acque meteoriche tramite opportune opere di captazione.
3 - I bacini di accumulo dovranno essere ricavati in apposite aree permeabili ed essere provvisti di una bocca tarata per il rilascio regolato dei volumi d'acqua invasati nella rete di scolo delle acque superficiali. Qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume di acqua onde evitarne il ristagno e il deterioramento della qualità. La dimensione dei bacini deve essere calcolata considerando il volume di raccolta pari a 130 mm. d'acqua per ogni metro quadrato di superficie impermeabile.
4 - I bacini di accumulo non sono computati ai fini della verifica delle percentuali di impermeabilizzazione.