Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 38 Rilevati delle infrastrutture viarie
1 - Al fine di ridurre al minimo l'impatto negativo sul deflusso delle acque superficiali, i rilevati delle infrastrutture viarie dovranno essere provvisti di appositi manufatti di attraversamento monte-valle posti ad una distanza, riferita all'andamento generale della superficie topografica e alla pendenza dei terreni attraversati, tale da evitare accumuli e ristagni al piede degli stessi.
2 - Valgono le disposizioni di cui all'Art.1 comma 4 della L.R. 21 2012.