Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 39 Sottopassi e botti
1 - I sottopassi e le botti per l'attraversamento delle opere viarie dovranno garantire il mantenimento della sezione preesistente del corso d'acqua, evitandone restringimenti. La sezione dell'alveo a valle dell'attraversamento dovrà sempre risultare maggiore e/o uguale a quello di monte.
2 - Allo scopo di mantenere la piena efficienza e funzionalità idraulica, questi manufatti dovranno essere dimensionati in maniera da garantire l'ispezionabilità e il facile svolgimento delle operazioni di manutenzione periodica.
3 - Valgono le disposizioni di cui all'Art.1 comma 4 della L.R. 21 2012.