Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 41 Sbancamenti, scavi e rinterri
1 - La gestione e l'utilizzo dei materiali da scavo quali prodotti di sbancamento durante la realizzazione di un'opera è regolamentata dal D.M. 161/2012.
2 - Ogni sbancamento e scavo in terreno sciolto o substrato lapideo che comporti modificazioni permanenti e rilevanti della morfologia e del profilo topografico dovrà essere provvisto di appositi drenaggi a monte per l'abbattimento del carico delle acque meteoriche e il loro convogliamento nella rete di scolo.
3 - Ogni azione che comporti modifica all'assetto planialtimetrico del suolo, la realizzazione di sbancamenti o consistenti riporti (per es. rilevati stradali, piazzali) anche temporanei, con fronti verticali o subverticali, dovrà essere effettuata tramite la presentazione di un apposito progetto di sistemazione dell'area supportato da uno specifico studio geologico-tecnico in cui sia valutata la stabilità dei fronti di scavo o di riporto, nel rispetto delle verifiche di sicurezza relative agli stati limite ultimi (SLU) e delle analisi relative alle condizioni di esercizio (SLE); per i fronti di scavo di altezza superiore ai 2 mt. dovranno essere previste armature di sostegno delle pareti e/o il ripristino delle condizioni di stabilità delle pareti naturali tramite rinverdimento delle superfici e opere di rinaturalizzazione con l'impiego di tecniche dell'ingegneria naturalistica.
4 - Nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata, gli interventi comportanti rimodellazioni del terreno che non rientrano nell'articolo 80, comma 1 lettera d) della L.R. 1/2005, sono consentiti solo nel caso in cui non determinino aumento del livello di pericolosità in aree contermini.
5 - Per i rinterri dovranno essere utilizzati materiali terrigeni simili a quelli esistenti in loco, ripristinando il grado di compattezza e di addensamento del terreno.