Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 49 Aumento dell'efficienza energetica
1 - Conformemente agli obiettivi generali della normativa di settore volta al raggiungimento di un'elevata efficienza dei sistemi energetici, ogni intervento di trasformazione deve perseguire le finalità del risparmio energetico, del corretto uso dell'energia nelle sue varie forme e del contenimento delle conseguenti emissioni inquinanti. A tale proposito, ogni trasformazione dovrà adottare tecniche di progettazione mirate al risparmio ed al controllo energetico attraverso:
- - posizionamento degli immobili, compatibilmente con la natura morfologica ed urbanistica dell'area, in modo da poter fruire al massimo della luce solare per illuminazione dei vani interni;
- - utilizzo di misure attive e passive di risparmio energetico, per ottenere risparmi significativi di energia rispetto alle tipologie costruttive presenti nell'intorno;
- - adozione di apparecchiature elettriche ed elettroniche e sistemi di illuminazione esterni ed interni tali da contenere i consumi di energia elettrica;
- - progettazione di alberature, spazi verdi, aree permeabili e pavimentate, tali da ridurre l'effetto isola di calore negli spazi edificati e le esigenze di raffrescamento estivo e riscaldamento invernale degli edifici;
- - utilizzo, sui tetti degli edifici produttivi, di pannelli fotovoltaici o altri assimilabili, tali da garantire una quota di produzione significativa (almeno il 30%) dell'energia necessaria all'edificio stesso.
3 - Nelle nuove costruzioni è comunque obbligatorio l'utilizzo di vetri doppi con cavità contenente gas a bassa conduttività. Tale obbligo è estendibile nel caso di edifici esistenti, quando è necessaria un'opera di ristrutturazione delle facciate comprensiva anche dei serramenti.
4 - Relativamente agli interventi che prevedono la realizzazione di nuovi edifici dotati di impianti di riscaldamento, con il fine di garantire la corretta climatizzazione durante tutto l'arco dell'anno, devono essere adottati gli impianti di riscaldamento e produzione acqua calda, centralizzati con contatore di calore separati per unità o per appartamento. Negli impianti singoli deve essere favorito l'uso di caldaie a condensazione, con pannelli radianti (integrati nelle pareti o nel pavimento, camini termici e stufe radianti).
5 - Per i nuovi edifici devono inoltre essere istallati opportuni sistemi di regolazione locali (valvole termostatiche, termostati collegati a sistemi locali o centrali di attuazione, etc.) che, agendo sui singoli elementi di diffusione del calore, garantiscano il mantenimento della temperatura dei singoli ambienti riscaldati entro i livelli prestabiliti, anche in presenza di apporti gratuiti (persone, irraggiamento solare, apparecchiature che generano energia termica in quantità interessante, etc.). Per gli edifici esistenti il provvedimento risulta applicabile nei seguenti casi:
- - sostituzione per fatiscenza degli impianti di riscaldamento sia centralizzati che autonomi, con o senza rifacimento della rete di distribuzione del calore;
- - interventi consistenti di ridefinizione degli spazi interni e/o delle funzioni degli immobili.
6 - Per ogni categoria di intervento è richiesta anche l'adozione di alcuni accorgimenti sia all'interno degli edifici sia al loro esterno, per la riduzione del consumo di energia elettrica, quali:
- - l'utilizzo di elettrodomestici di classe A (a basso consumo);
- - l'impiego di componenti e sistemi di illuminazione con altri più efficienti (lampade, alimentatori, corpi illuminanti, regolatori);
- - l'utilizzo di dispositivi per il controllo automatico delle sorgenti luminose, ossia di sistemi automatici di regolazione, accensione e spegnimento dei punti luce (sensori di luminosità e di presenza, sistemi di regolazione e controllo come crepuscolari e timer con programmazione digitale);
- - la scelta di sistemi di raffrescamento naturale o ventilazione naturale, ossia metodi di climatizzazione "estiva", realizzati con nullo o minimo utilizzo di energie non rinnovabili.
7 - Per quanto riguarda la riduzione dei consumi elettrici legati al sistema di illuminazione esterna degli edifici valgono le considerazioni fatte nell'Art.48 relativo alla riduzione dell'inquinamento luminoso.
8 - In ogni caso, qualora il carico dell'intervento previsto richieda un potenziamento/realizzazione della linea elettrica e/o del gas metano, dovrà essere fatta una valutazione preventiva in sede di pianificazione attuativa e attivato un accordo con l'ente gestore delle reti.