Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 49.1 Criteri e riferimenti relativi ad impianti di energia rinnovabile
1 - Conformemente agli obiettivi generali della normativa di settore volta al raggiungimento di un'elevata efficienza dei sistemi energetici favorendo e promuovendo anche l'uso di fonti energetiche rinnovabili dovrà essere garantita la migliore integrazione delle strutture energetiche con il territorio.
2 - Secondo il D.lgs 387/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili" gli impianti da fonti energetiche rinnovabili per la produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici.
3 - Nell'ubicazione di aree per la produzione di energia elettrica si dovrà tenere conto della disciplina di cui alla Del.C.R. n.15/2013 - "Criteri e modalità di installazione degli impianti fotovoltaici a terra e degli impianti fotovoltaici posti su frangisole ai sensi dell'art. 205 quater, comma 3 della legge regionale 3 Gennaio 2005, n. l (Norme p er il governo del territorio)" nonché dell'individuazione delle aree non idonee, individuate dalla Regione toscana relativamente alle seguenti tipologie:
- a) - impianti eolici (Allegato 1 alla Scheda A.3 del PAER).
- b) - biomasse (Allegato 2 alla Scheda A.3 del PAER).
- c) - impianti fotovoltaici a terra (Allegato A alla L.R. 11/2011 e Allegato 3 alla Scheda A.3 del PAER )
Si dovrà, altresì, tenere conto della disciplina del PTC di cui all'art. 13.22 "Progetto di paesaggio per impianti per l'energia rinnovabile".
4 - Relativamente agli impianti fotovoltaici a terra
- - Sono da tenere presenti le perimetrazione definite dalla Provincia di Siena ai sensi dell'art. 7 della LR 11/2011 relativamente alle zone all'interno dei coni visivi e panoramici, aree agricole di pregio e aree DOP e IGP.
- - Per l'inserimento di tali impianti in aree diverse da quelle individuate come "Aree non idonee", di cui agli allegati citati al comma 3 punto c) del presente articolo, sono da tenere presenti i criteri e le modalità di cui all'allegato "A" alla DCRT n.15 del 11/02/2013. Tali criteri costituiscono parametri qualitativi a cui fare riferimento sia in fase di progettazione che in fase di valutazione di compatibilità dei progetti presentati.
- - Ai fini della valutazione di compatibilità dei progetti il corretto inserimento dovrà prevedere:
- - il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo del territorio sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;
- - il riutilizzo di aree già degradate (così come definite dall'Allegato A alla L.R. 11/2011) tra cui aree industriali, cave, discariche, siti contaminati;
- - una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento;
- - la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologiche innovative.
- - Tenendo presente i criteri di inserimento e le misure di mitigazione indicate per ciascun elemento nell'allegato "A" alla DCRT n.15/2013, i principali aspetti che potrebbero avere un impatto significativo sull'ambiente e sul paesaggio e che quindi dovranno essere presi in considerazione per il corretto inserimento sul territorio, sono costituiti da:
- - idrogeomorfologia
- - localizzazione e tipologia distributiva
- - condizioni di interferenza visiva
- - schermature
- - caratteristiche costruttive
- - sistemazioni del suolo e vegetazione
- - viabilità e infrastrutture.
- - In ogni caso sarà opportuno:
- - limitare l'interferenza visiva degli impianti considerando i punti di vista prioritari della porzione di territorio da cui l'impianto è chiaramente visibile;
- - limitare e impedire l'alterazione del valore panoramico del sito oggetto dell'installazione ossia del quadro dei centri abitati e delle principali emergenze storiche, architettoniche, naturalistiche e dei punti di vista panoramici da cui l'impianto è chiaramente visibile;
- - ridurre gli effetti visivi negativi dovuti all'addensamento di impianti dai punti di vista più sensibili, in particolare dai limitrofi centri abitati.
- - Rispetto alla tabella di cui all'Allegato A alla L.R. 11/2011, per la collocazione di impianti fotovoltaici a terra sono idonee (all'interno delle varie tipologie di aree non idonee e in relazione alla potenza dell'impianto):
- - le "aree urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico e aree di pertinenza dell'edificato prive di valore storico-architettoncico" individuate nelle Aree interne al Sistema della Produzione di cui al Titolo V Capo V delle presenti norme,
- - le "aree degradate" individuate nella tabella dell'allegato "A" alla L.R. 11/2011;
- - gli impianti connessi all'attività agricola, svolte da imprenditori agricoli purché siano inseriti con modalità tali da assicurare il minor impatto paesaggistico, privi di platee in cemento a terra, e comunque entro il limite massimo di 1 MW.
5 - Impianti solari termici, fotovoltaici e microeolici per l'autoconsumo
- - Tenendo presente che l'ottemperanza ai criteri e alle modalità relative a impianti di energia rinnovabile costituisce l'elemento fondamentale a cui le strutture tecniche comunali faranno riferimento in fase di valutazione di compatibilità dei progetti presentati di loro competenza, negli edifici esistenti l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici per l'autoconsumo sarà realizzata come di seguito riportato.
- - L'installazione dovrà essere integrata nella copertura degli edifici adottando soluzioni tecniche e progettuali tali da rendere minimo l'impatto visivo unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica nei seguenti casi:
- - all'interno dei centri storici (Zone Omogenee "A" ai sensi del DM 1444/68) comprendendo anche quelle parti con uno stretto rapporto visivo e di continuità con i centri storici stessi;
- - all'interno di Beni paesaggistici soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004 (Montagnola senese - Zone del centro storico di Casole e zone circostanti);
- - negli edifici nel territorio aperto, come individuato nelle Tavole "a - Usi del suolo e modalità di intervento".
- - Negli insediamenti e nei complessi edilizi diversi, appartenenti a tessuti più recenti comunque esterni alle Zone Omogenee "A", l'installazione dovrà essere eseguita con tecniche e materiali che, unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica, assicurino, comunque, una soluzione architettonica ottimale.
- - In tutti i casi i pannelli dovranno avere una configurazione equilibrata inserendosi convenientemente nella composizione architettonica e formale degli edifici sia esistenti che di nuova costruzione. I serbatoi di accumulo annessi agli impianti devono essere posizionati all'interno dell'edificio. E' fatto divieto di impiegare modelli di dimensioni e fattura diverse tra loro nonché orientamenti ed inclinazioni differenti tra loro.
- - Qualora ci sia la possibilità dell'installazione a terra, all'interno dei resedi di pertinenza, entro i limiti di potenza consentiti per usufruire dello scambio sul posto (come definiti dalla normativa vigente in materia), dovranno essere adottate soluzioni progettuali atte a garantire un corretto inserimento paesaggistico prevedendo soluzioni in grado di armonizzarne l'impatto visivo, anche in considerazione di eventuali valori storici e architettonici presenti nel contesto circostante.
- - E' sempre ammessa l'installazione come copertura di pensiline per posti auto e come integrazione di strutture di arredo urbano.
- - Nella progettazione dei nuovi edifici i metodi per la produzione di energia rinnovabile devono essere utilizzati adottando soluzioni progettuali integrate all'architettura.
- - Nel caso di edifici di nuova edificazione o di interventi che comportano ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti i progetti dovranno prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione previsti secondo le leggi vigenti
- - Viene ritenuta, di norma, possibile l'installazione di mini pale eoliche (microeolico) all'interno delle aree per Servizi e attrezzature di uso pubblico (art. 58.1 delle presenti norme), degli Spazi scoperti d'uso pubblico a verde (art. 58.2 delle presenti norme), del Sistema della Produzione (Titolo V Capo V delle presenti norme).
6 - Allo scopo di salvaguardare i centri storici e quelle parti con uno stretto rapporto visivo e di continuità con i centri storici stessi, l'Amministrazione comunale può individuare, all'interno delle aree urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico zone ad hoc per impianti di interesse pubblico da convenzionare per quote con i privati interessati.
7 - Relativamente ai progetti di ricerca geotermica
- - L'insieme dei valori paesaggistici, storici, architettonici e naturalistici di cui si compone il territorio comunale, porta a ritenere incongrua ogni possibile previsione di sviluppo della geotermia di tipo industriale su tale territorio.
- - In particolare, come evidenziato anche al comma 4 dell'articolo 22 delle presenti Norme, i progetti di ricerca geotermica fanno parte delle previsioni che possono avere impatti e/o effetti significativi sulle risorse del territorio interessato.
- - In base a tali presupposti, oltre ai criteri di valutazione contenuti nell'articolo 22, l'ottemperanza ai criteri ed alle misure di mitigazione relative agli impianti fotovoltaici a terra di cui al comma 4 del presente articolo, costituisce un riferimento specifico di valutazione a cui le strutture tecniche comunali si atterranno in fase di valutazione di compatibilità dei progetti di ricerca geotermica che potranno essere eventualmente presentati sul territorio comunale.
- - Inoltre, i progetti di ricerca dovranno garantire la tutela dei valori e degli obiettivi di qualità di cui alla disciplina paesaggistica del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Regione Toscana ed il perseguimento delle indicazioni relative alle unità di paesaggio di cui al Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Siena.