Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 54 Le attività turistico-ricettive - Tr
1 - Ai fini delle presenti norme la destinazione turistico-ricettiva si articola in ricettività alberghiera, ricettività extraalberghiera, campeggi e residence ai sensi della L.R. 42/2000 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo". Si considerano turistico-ricettive le attrezzature di ristoro e per il tempo libero, gli uffici e altre attività strettamente connessi all'attività turistico-ricettiva e ad essa finalizzati.
2 - Nella funzione ricettività alberghiera rientrano alberghi (art. 26 L.R.42/2000) e residenze turistico-alberghiere (art. 27 L.R.42/2000).
3 - Nella funzione ricettività extraalberghiera rientrano case per ferie (art. 47 L.R.42/2000) e ostelli (art. 48 L.R.42/2000).
4 - I residence, i campeggi, le aree di sosta e i parchi vacanza rientrano nella destinazione turistico-ricettiva ai sensi rispettivamente degli articoli 62, 29, 31 e 32 della L.R.42/2000 e s.m.i.