Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 59.2 Sistema Ambientale - generalità
1 - Riferimenti agli indirizzi del Piano Strutturale:
- - in riferimento alle disposizioni previste dai punti 3 e 4 dell'art. 29 delle Norme del Piano Strutturale che individua quali aree con esclusiva o prevalente funzione agricola quelle coincidenti con i Sottosistemi ambientali V1, V2 e V4 , il presente Regolamento Urbanistico nei successivi artt. 60 e 60.1 per i Sottosistemi ambientali V1, V2 e V4, stabilisce le condizioni per la realizzazione dei nuovi edifici rurali, secondo quanto prescritto dall'art.41 della L.R. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
- - in riferimento alle disposizioni previste dai punti 5 e 5bis dell'art. 29 delle Norme del Piano Strutturale il presente Regolamento Urbanistico limita il cambio d'uso ai soli annessi ritenuti di valenza storico e/o documentale o che comunque rappresentano patrimonio da salvaguardare individuandoli all'interno delle Schede normative di cui all'"Allegato 1" alle presenti norme.
2 - In applicazione al Regolamento d'attuazione del Titolo IV, Capo III "Il territorio rurale" della L.R. 1/2005, il Regolamento Urbanistico nel successivo art. 60.2, per i Sottosistemi ambientali V1, V2 e V4, stabilisce le condizioni per la realizzazione di annessi agricoli per i soggetti diversi dagli imprenditori agricoli e per le aziende che non raggiungono la superficie minima fondiaria ai sensi dell'art. 41 commi 5 e 7, nonché la realizzazione di manufatti precari ai sensi dell'art. 41 comma 8.
3 - Per quanto riguarda gli edifici nel territorio rurale e le case sparse contenuti nelle Schede normative, gli interventi e i criteri relativi al recupero del patrimonio edilizio esistente sono disciplinati dall'art. 85 e dalle specifiche Schede normative (SP) di cui all'"Allegato 1" delle presenti norme.
4 - Gli interventi e i criteri per tutti gli edifici con destinazione d'uso agricola ancorché contenuti in Schede normative (SP) sono disciplinati dall'art.85.1 delle presenti norme.
5 - Gli interventi e i criteri per gli edifici e le case sparse nel territorio rurale con destinazione d'uso non agricola non contenuti nelle Schede normative (SP) sono disciplinati dall'art.85.2 delle presenti norme.
6 - Gli articoli dal 61 al 65 disciplinano relativamente ai Sottosistemi gli usi consentiti e quelli caratterizzanti, l'ammissibilità di edificazione di nuovi edifici rurali nonché criteri e prescrizioni di carattere generale.
7 - Per quanto riguarda la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra consentiti ai sensi dell'art.49.1 delle presenti NTA e ricadenti all'interno dei Sottosistemi ambientali V1, V2 e V4, una volta terminato il periodo di vita dell'impianto dovranno essere smantellate le strutture e dovrà essere idoneamente recuperato il sito.