Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 60 Disciplina per la costruzione di nuovi edifici rurali
1 - Coerentemente con l'art. 29 comma 3 del Piano Strutturale sono considerate zone con esclusiva o prevalente funzione agricola le parti del territorio ricadenti nei Sottosistemi V1, V2 e V4.
2 - Il Regolamento Urbanistico limita ai soli Sottosistemi V2 e V4 la costruzione di nuove edifici rurali ad uso abitativo.
3 - La costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo riferiti all'esigenze degli imprenditori agricoli impegnati nella conduzione del fondo, dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato è consentita, ai sensi e secondo i limiti della disciplina regionale vigente, nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 4 dell'art. 85.1 delle presenti norme e con le caratteristiche, i criteri e i limiti di seguito indicati:
- - i progetti devono essere impostati secondo le regole della bioedilizia e perseguendo criteri di risparmio energetico, comportare movimenti di terra per lo stretto indispensabile alla realizzazione degli edifici, rispettare la morfologia dei terreni e comunque la localizzazione che richiede il minimo movimento di terra e col minore impatto visivo sul paesaggio;
- - i nuovi edifici devono essere realizzati, ove possibile, in adiacenza o accorpati ad altri edifici e comunque deve essere evitata la collocazione in situazioni di "emergenza visiva" (crinali, sommità di colline, ecc.);
- - l'impianto planivolumetrico deve essere impostato con volumi netti e piante regolari. E' vietata la realizzazione di balconi e terrazze in aggetto, abbaini e terrazze a tasca. Materiali, colori, coperture, e elementi di finitura devono essere di tipo tradizionale locale utilizzati tramite approcci contemporanei in modo da non produrre effetti dannosi di "vernacolarismo". Le coperture, se realizzate a falde, devono avere inclinazione tradizionale (evitando sfalsamenti delle falde sullo stesso corpo di fabbrica), gli infissi con forme e dimensioni tradizionali e privi di oscuramenti estranei alla tradizione locale; nei casi in cui la morfologia e lo sfalsamento delle quote dei terreni lo permetta è ammessa la realizzazione di tetti-giardino. Le soluzioni progettuali finalizzate alla produzione di energia per l'autoconsumo da fonti rinnovabili devono essere integrate all'architettura;
- - dimensione massima di ogni unità abitativa mq. 120 di Superficie netta (Sn);
- - numero massimo 2 piani fuori terra.
4 - La costruzione di nuovi annessi agricoli è consentita secondo le disposizioni della disciplina regionale vigente nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 4 dell'art. 85.1 delle presenti norme e rispettando le caratteristiche, i criteri e i limiti di seguito indicati:
- - i progetti devono essere impostati perseguendo criteri di risparmio energetico, comportare movimenti di terra per lo stretto indispensabile alla realizzazione degli edifici rispettando la morfologia dei terreni e comunque scegliendo la localizzazione che richiede minore impatto visivo sul paesaggio. Sono auspicabili soluzioni progettuali integrate all'architettura finalizzate alla produzione di energia per l'autoconsumo da fonti rinnovabili;
- - gli annessi devono essere progettati secondo caratteristiche tipologiche e architettoniche coerenti e funzionali all'uso agricolo dell'annesso stesso utilizzando volumi di forma semplice e compatta. Gli annessi non devono avere dotazioni che ne consentano l'uso abitativo;
- - le aperture devono essere realizzate nella misura e con forme strettamente necessarie all'uso agricolo. Materiali, colori, elementi di finitura devono essere di tipo tradizionale locale;
- - le coperture se realizzate a falde devono avere inclinazione. Nei casi in cui la morfologia e lo sfalsamento delle quote dei terreni lo permette è ammessa la realizzazione di tetti-giardino. Altezza massima ml.3,50 salvo diversa dimostrata esigenza produttiva.
5 - Nel caso di edifici o aree ricadenti all'interno delle Aree di pertinenza di Aggregati o di BSA come riportate nelle Tavole "a - Usi del suolo e modalità di attuazione" sono da rispettare i criteri e le prescrizioni di cui all'art. 59.1 delle presenti norme.