Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 60.2 Disciplina specifica in applicazione del Regolamento 5R/2007 (annessi agricoli di cui all'Art.41 commi 5, 7 e 8 della L.R. 1/2005)
Le presenti norme si applicano ai Sottosistemi V1, V2, V4 considerate zone con esclusiva o prevalente funzione agricola
1 - Annessi agricoli di cui all'Art.41 commi 5 e 7 della L.R. 1/2005
- - i soggetti diversi dagli imprenditori agricoli e le aziende agricole che non raggiungono la superficie minima fondiaria da mantenere in produzione, possono realizzare annessi agricoli per la conduzione dei fondi e per l'agricoltura amatoriale comunque commisurati alla capacità produttiva del fondo.
- - La realizzazione di nuovi annessi agricoli realizzati da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli è soggetta a quanto prescritto all'Art. 41 comma 6 b) della L.R.1/05 nonché all'Art.6 del relativo Regolamento d'attuazione e al rispetto delle indicazioni che seguono.
- a) la realizzazione e il dimensionamento di tali annessi è ammessa con riferimento alla superficie agraria utilizzabile:
- - fino a mq. 30 di superficie utile con SAU fino a ha 0.5 per colture ad orto e florovivaistiche;
- - fino a mq. 50 di superficie utile con SAU compresa tra ha 0.5 e 0.8 per colture ad orto e florovivaistiche;
- - fino a mq. 30 di superficie utile con SAU fino a ha 1.5 per vigneti e frutteti specializzati;
- - fino a mq. 50 di superficie utile con SAU compresa tra ha 1.5 e 3 per vigneti e frutteti specializzati;
- - fino a mq. 30 di superficie utile con SAU fino a ha 2 per oliveto specializzato e seminativo irriguo;
- - fino a mq. 50 di superficie utile con SAU compresa tra ha 2 e 4 per oliveto specializzato e seminativo irriguo;
- - fino a mq. 30 di superficie utile con SAU fino a ha 3 per colture seminative e prato;
- - fino a mq. 50 di superficie utile con SAU fino compresa tra ha 3 e 6 per colture seminative e prato;
- b) i soggetti abilitati alla realizzazione di tali annessi sono i proprietari o gli aventi diritto delle aree e le aziende agricole purché in possesso di aree coltivate con le caratteristiche di SAU di cui al punto a);
- c) Nel rispetto del corretto inserimento paesistico-ambientale gli annessi agricoli sono realizzati con tipologie e volumi di forma semplice e compatta con le modalità e caratteristiche che seguono:
- d) La realizzazione degli annessi è subordinata alla sottoscrizione di un atto unilaterale sulla base della necessità di utilizzo che non può, comunque, essere superiore a venti (20) anni. L'Atto può essere rinnovato se persistono e vengono adeguatamente dimostrate le condizioni iniziali. L'Atto deve contenere l'obbligo a:
1) - devono essere realizzati in legno semplicemente appoggiati a terra, utilizzando tecniche costruttive completamente reversibili, altezza max ml.3.00, finitura esterna in legno e coperture in legno o con manto in coppi e tegole. Sono consentite esclusivamente opere di ancoraggio che non comportino alcuna modificazione dello stato dei luoghi;
2) - non è ammessa la realizzazione di servizi igienici o cucina, ne' di altre funzioni collegate alla residenza;
3) - i progetti dovranno rispettare la morfologia dei terreni, comportare movimenti di terra per lo stretto indispensabile alla realizzazione dei manufatti e comunque privilegiare la localizzazione che richiede il minimo movimento di terra e col minore impatto visivo sul paesaggio. Si dovranno scegliere collocazioni territoriali tali da evitare situazioni di "emergenza visiva" (crinali, sommità di colline, ecc.) ricorrendo, quando la morfologia dei terreni lo consente, al loro incasso nel piano campagna per quanto possibile.
1. demolire tutti i manufatti realizzati con materiali impropri (lamiere o altri materiali di riciclo) e comunque indecorosi eventualmente presenti sul fondo;
2. l'impegno a realizzare il manufatto in legno, o con altri materiali leggeri;
3. a non mutare la destinazione d'uso dell'annesso;
4. a non frazionare le aree per venti anni;
5. l'impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione fissato;
6. a demolire l'annesso se l'area viene adibita ad altro uso o dismessa;
7. ad accettare le sanzioni comminate per l'inadempienza. L'inadempienza di quanto contenuto nell'atto d'obbligo comporta la demolizione del manufatto in danno del proprietario e la sanzione amministrativa pari al doppio del costo documentato di costruzione dell'annesso al momento in cui viene constatata l'inadempienza stessa.
- e) Chiunque intende realizzare gli annessi agricoli di cui al presente articolo deve presentare, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del Regolamento d'attuazione 5R/2007, il progetto corredato da:
- - l'organizzazione dell'azienda e le esigenze produttive;
- - l'esplicitazione del calcolo per il dimensionamento dell'annesso con un elaborato cartografico e la documentazione tecnica che riporti le colture in atto e che intende praticare;
- - la descrizione delle caratteristiche tecniche e costruttive, nonché adeguata planimetria con l'esatta localizzazione e la dimostrazione del rispetto di quanto prescritto al punto c) del presente articolo;
- - la verifica della conformità dell'intervento alla L.R. 1/2005, al Regolamento di attuazione 5R/2007, nonché alle disposizioni contenute nella presente disciplina.
- f) La loro installazione è inibita nei Sottosistemi ambientali V3 e V5 nonché all'interno delle Aree di pertinenza degli Aggregati e dei Beni storico-architettonici (BSA) individuate dal PTC provinciale e riportate nelle Tavole "a - Usi del suolo e modalità di intervento".
- g) Nelle aree soggette a vincolo paesistico ai sensi del D.lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" va dimostrato che l'intervento è assolutamente necessario e che non è possibile o opportuno localizzarlo altrove nonché che la percezione del beni tutelati non viene alterata in modo pregiudizievole
- h) Per le aree che non presentano le caratteristiche di cui al punto a) del presente articolo, e, comunque, non inferiori a mq. 600 di superficie agraria, sono consentiti annessi nella misura di uno con superficie fino a mq. 15 di superficie utile. Per la loro realizzazione vale il rispetto di quanto prescritto dal presente articolo.
- i) Per le aree inferiori a 600 mq non è ammessa la realizzazione di alcun manufatto.
- - La realizzazione di manufatti precari deve rispettare le condizioni di cui all'art. 7 e 8 del Regolamento d'attuazione 5R/2007 della L.R. 1/2005.
- - Nel rispetto del corretto inserimento paesistico-ambientale i manufatti precari necessari allo svolgimento dell'attività agricola sono realizzati con materiali leggeri semplicemente appoggiati a terra ed utilizzando tecniche costruttive completamente reversibili. Sono consentite esclusivamente opere di ancoraggio che non comportino alcuna modificazione dello stato dei luoghi.
- - La loro installazione è inibita nei Sottosistemi ambientali V3 e V5 nonché nelle Aree di Pertinenza Paesistica individuate dal PTC della provincia di Siena.
- - Nelle aree soggette a vincolo paesistico ai sensi del D.lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" va dimostrato che l'intervento è assolutamente necessario e che non è possibile o opportuno localizzarlo altrove nonché che la percezione del beni tutelati non viene alterata in modo pregiudizievole.
2 - Manufatti precari di cui all'Art.41 comma 8 L.R. 1/2005