Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 61 Sottosistema V1: I serbatoi di naturalità
1 - Le parti del territorio ricadenti nel Sottosistema V1 sono considerate zone con esclusiva o prevalente funzione agricola.
2 - Tutti gli interventi devono rispettare le prescrizioni e i criteri di cui agli artt. 85, 85.1 e 85.2 delle presenti norme. Nel caso di edifici o aree ricadenti all'interno delle Aree di pertinenza di Aggregati o di BSA come riportate nelle Tavole "a - Usi del suolo e modalità di attuazione" sono da rispettare i criteri e le prescrizioni di cui all'art. 59.1 delle presenti norme.
3 - Sono usi caratterizzanti il Sottosistema:
- - Attività agricole e funzioni connesse (A) di cui all'art. 57 delle presenti NTA
- - Spazi scoperti d'uso pubblico a verde (V) di cui all'art. 58.2 delle presenti NTA con esclusione delle attività di cui al comma 7.
4 -Sono consentiti, in edifici esistenti, se non diversamente indicato sulle Tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento" in misura non superiore al 20% del totale della superficie territoriale:
- - Servizi ed attrezzature di uso pubblico (S) di cui all'art. 58.1 delle presenti NTA con esclusione delle seguenti articolazioni:
Sa - servizi amministrativi (di cui all'art. 58.1 comma 4)
Ss - servizi sportivi coperti (di cui all'art. 58.1 comma 10)
- - Residenza (R) di cui all'art. 51 delle presenti NTA
5 - Sono altresì consentiti in edifici esistenti:
- - Attività turistico-ricettive (Tr) di cui all'art. 54 delle presenti NTA
6 - Sono altresì consentiti qualora esistenti alla data di adozione del presente RU:
- - Attività commerciali di somministrazione alimenti e bevande (Tc) di cui al comma 4 dell'art. 53 delle presenti NTA.
7 - All'interno del sottosistema V1 è ammessa l'individuazione di percorsi trekking e ippovie su strade bianche. Per la segnaletica dovrà essere predisposto apposito regolamento comunale a garanzia della massima discrezione e inserimento nel contesto ambientale. Resta il divieto su tutto il territorio di percorrere tali aree con mezzi motorizzati al di fuori delle strade segnalate.
7bis - All'interno del Sottosistema V1 è altresì ammessa la realizzazione di strutture per il ricovero a scopo amatoriale degli animali di affezione e ricovero equini. Tali manufatti dovranno utilizzare materiali leggeri, eco-sostenibili e coerenti con il contesto paesistico; sono consentite esclusivamente opere di ancoraggio tali da garantire alla cessazione dell'attività il ripristino della situazione originaria dei luoghi.
- - Relativamente agli animali di affezione tali manufatti dovranno avere le caratteristiche di cui al DPGR 38R/2011.
- - I box per cani dovranno essere realizzati in moduli in legno le cui dimensioni minime saranno conformi a quanto previsto dal DPGR 38R/2011; non sono ammesse installazioni superiori ai mq. 70 di Superficie coperta (Sc); fatto salvo il rispetto delle normative igienico-sanitario vigenti, dovranno essere realizzati almeno a distanza di m. 15 dai fabbricati.
- - I box per cavalli dovranno essere realizzati in moduli in legno; sono ammesse ricoveri fino ad un massimo di sei (6) cavalli; fatto salvo il rispetto delle normative igienico-sanitario vigenti, dovranno essere realizzati almeno a distanza di m. 15 dai fabbricati.
8 - Non è consentita la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo anche se necessari alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, in coerenza con l'art.41 comma 2 della L.R. 1/2005 e s.m.i. e con l'art 3 comma 1 del relativo Regolamento d'attuazione 5R/2007 e s.m.i. E', altresì, ammessa la costruzione di annessi agricoli, secondo le disposizioni dell'art.60 e 60.1 delle presenti norme.