Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 64 Sottosistema V4: La maglia ecologica
1 - Le parti del territorio ricadenti nel Sottosistema V4 sono considerate zone con esclusiva o prevalente funzione agricola.
2 - Tutti gli interventi devono rispettare le prescrizioni e i criteri di cui agli artt. 85, 85.1 e 85.2 delle presenti norme. Nel caso di edifici o aree ricadenti all'interno delle Aree di pertinenza di Aggregati o di BSA come riportate nelle Tavole "a - Usi del suolo e modalità di attuazione" sono da rispettare i criteri e le prescrizioni di cui all'art. 59.1 delle presenti norme.
3 - Sono usi caratterizzanti il Sottosistema:
- - Attività agricole e funzioni connesse (A) di cui all'art. 57 delle presenti NTA
- - Spazi scoperti d'uso pubblico a verde (V) di cui all'art. 58.2 elle presenti NTA con esclusione delle attività di cui al comma 7.
4 - Sono consentiti, in edifici esistenti in misura non superiore al 20% del totale della superficie territoriale:
- - Servizi ed attrezzature di uso pubblico (S) di cui all'art. 58.1 delle presenti NTA con esclusione delle seguenti articolazioni:
Sa - servizi amministrativi (di cui all'art. 58.1 comma 4)
Ss - servizi sportivi coperti (di cui all'art. 58.1 comma 10)
- - Residenza (R) di cui all'art. 51 delle presenti NTA
5 - Sono altresì consentiti qualora esistenti alla data di adozione del presente RU:
- - Attività turistico-ricettive (Tr) di cui all'art.53 delle presenti NTA
6 - Sono considerati elementi tipologici dei biocorridoi (elementi lineari di naturalità che definiscono la maglia ecologica):
- - la vegetazione ripariale;
- - i bordi stradali con ciglio inerbito appartenenti al sottosistema della mobilità;
- - gli interventi di ingegneria naturalistica;
- - le siepi di confine di specie autoctone;
- - le alberature stradali con specie autoctone;
- - le recinzioni vegetali per bestiame;
- - gli elementi frangivento;
- - gli alberi isolati.
7 - Tutti gli elementi elencati al precedente punto 5 sono considerati elementi costituenti la maglia ecologica. Ogni modifica su di essi non ne dovrà compromettere l'integrità;
7bis - All'interno del Sottosistema V4 è altresì ammessa la realizzazione di strutture per il ricovero a scopo amatoriale degli animali di affezione e ricovero equini. Tali manufatti dovranno utilizzare materiali leggeri, eco-sostenibili e coerenti con il contesto paesistico; sono consentite esclusivamente opere di ancoraggio tali da garantire alla cessazione dell'attività il ripristino della situazione originaria dei luoghi.
- - Relativamente agli animali di affezione tali manufatti dovranno avere le caratteristiche di cui al DPGR 38R/2011.
- - I box per cani dovranno essere realizzati in moduli in legno le cui dimensioni minime saranno conformi a quanto previsto dal DPGR 38R/2011; non sono ammesse installazioni superiori ai mq. 70 di Superficie coperta (Sc); fatto salvo il rispetto delle normative igienico-sanitario vigenti, dovranno essere realizzati almeno a distanza di m. 15 dai fabbricati.
- - I box per cavalli dovranno essere realizzati in moduli in legno; sono ammesse ricoveri fino ad un massimo di sei (6) cavalli; fatto salvo il rispetto delle normative igienico-sanitario vigenti, dovranno essere realizzati almeno a distanza di m. 15 dai fabbricati.
8 - Qualora interventi (pubblici o privati) vadano ad incidere sulla integrità della maglia, nel caso in cui il tratto di discontinuità non possa essere sostituito con la protezione di collegamenti sostitutivi di compensazione nelle immediate vicinanze, dovranno essere obbligatoriamente previste misure per evitare l'interruzione dei biocorridoi attraverso la costruzione di appositi manufatti quali ponti, sopraelevazioni, etc.
9 - E' ammessa la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo riferiti all'esigenze degli imprenditori agricoli impegnati nella conduzione del fondo, dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato, è consentita, ai sensi e secondo i limiti dell'art. 41 della L.R. 1/2005 e s.m.i., secondo le disposizioni dell'art.60 e 60.1 delle presenti norme.
10 - E' ammessa la costruzione di annessi agricoli, secondo le disposizioni dell'art. 41 della L.R. 1/2005 e s.m.i., ed è soggetta a quanto prescritto all'art. 41 comma 6 L.R.1/2005 e s.m.i. La realizzazione di nuovi annessi agricoli è soggetta al rispetto delle disposizioni dell'art.60 e 60.1 delle presenti norme.
11 -In ogni caso gli interventi di nuova edificazione o di ampliamento consentiti dal regolamento Urbanistico non dovranno compromettere l'integrità degli elementi costituenti la maglia ecologica di cui al precedente punto 5.