Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 21bis Tolleranze di costruzione
1. Nell'esecuzione degli interventi edilizi sono ammesse le tolleranze di costruzione di cui al comma 2 rispetto alle misure nominali previste dal progetto allegato al titolo abilitativo. Le tolleranze di costruzione non si applicano alle distanze tra edifici, dalle strade, dai confini ed alle misure minime in materia di sicurezza, accessibilità e igiene.
2. Sono ammesse le seguenti tolleranze di costruzione:
2. Sono ammesse le seguenti tolleranze di costruzione:
- - per lunghezze fino a ml. 2,00±2%;
- - per lunghezze superiori a ml. 2,00 e fino a ml. 6,00±1%;
- - per lunghezze superiori a ml. 6,00±0,5%;
- - per altezze fino a ml. 5,00±1%;
- - per altezze superiori a ml. 5,00±0,5%.