Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 70 Disposizioni generali
1 - Per progetto di suolo si intende l'insieme degli interventi e delle opere che modificano lo stato e i caratteri del suolo pubblico, di uso pubblico e privato ridefinendone il disegno e gli usi. Gli interventi previsti dal progetto di suolo consistono nella sistemazione di aree non edificate attraverso opere più o meno complesse di trattamento del terreno.
2 - Nelle Tavole "Usi del suolo e modalità di intervento" sono indicati con specifiche simbologie gli elementi artificiali e naturali, che devono essere utilizzati nella realizzazione degli spazi aperti. Tali elementi sono:
* i percorsi pedonali;
* i percorsi ciclo-pedonali;
* i percorsi di servizio;
* le aree pavimentate;
* le aree permeabili;
* le aree permeabili alberate;
* i filari;
* le barriere vegetali;
3 - Nel caso di Servizi e Attrezzature di uso pubblico (S) le indicazioni per il trattamento del progetto di suolo con l'uso degli elementi, di cui al comma 2 del presente articolo, non sono vincolanti se motivate sulla base di reali esigenze dell'Amministrazione comunale. Deve, altresì, essere mantenuta inalterata la proporzione tra spazi pavimentati e spazi permeabili.
4 - Quando nelle Tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento" vengono indicati gli elementi di progetto di suolo di cui al comma 2 del presente articolo, tali indicazioni, salvo quanto indicato al comma 3 del presente articolo, sono prescrittive per il trattamento del suolo.
5 - Gli articoli successivi ne forniscono i criteri di progettazione.