Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 71 Percorsi pedonali
1 - I nuovi percorsi pedonali dovranno garantire il passaggio e la sosta di persone e carrozzine. In ambito urbano dovranno consentire, ove possibile, anche il transito lento di automezzi di emergenza.
2 - Gli elementi di ingombro (impianti per l'illuminazione, sedute, cabine telefoniche, impianti tecnologici, spazi informativi, punti di raccolta dei rifiuti) dovranno essere allineati e collocati in una fascia di larghezza costante.
3 - Tutti i percorsi e le eventuali rampe dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme per il superamento delle barriere architettoniche.