Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 85 Criteri generali di intervento per gli edifici nel territorio rurale e le case sparse disciplinati da Schede normative
1 - Le Schede normative riportate al successivo art.86 contengono:
- - i tipi di intervento relativi ai singoli edifici, riferiti alle definizioni di cui al presente Capo, artt. 83, 83.1 e 83.2;
- - le prescrizioni particolari da rispettare;
- - le modalità d'attuazione;
- - il riferimento al dimensionamento massimo ammissibile (posti letto) nel caso di destinazioni turistico ricettive;
- - le indicazione relativamente agli annessi da salvaguardare e recuperare;
- - il perimetro dell'area di pertinenza come individuata nelle Tavole "Usi del suolo e modalità di intervento".
1bis - Le Schede normative contengono la ricognizione e la classificazione degli edifici o complessi edilizi ritenuti di valenza storico-documentale e ne disciplinano gli interventi di mutamento della destinazione d'uso. Salvo quanto previsto dall'art. 86 comma 4 delle presenti norme, il cambio di d'uso verso la destinazione turistico-ricettiva è esplicitamente disciplinato nella singola Scheda.
2 - I testi in esse contenuti dovranno tenere conto di quanto riportato all'art. 3 delle presenti norme.
3 - Fermo restando il rispetto delle prescrizioni particolari riportate in ciascuna Scheda, negli spazi aperti compresi all'interno delle aree di pertinenza degli edifici nel territorio rurale, sono ammessi interventi di riassetto dell'area, pur nel rispetto dei caratteri tipologici e formali e nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente con le seguenti prescrizioni:
- - per gli interventi sugli spazi aperti diversi da quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria, è richiesta la redazione di un progetto, almeno in scala 1:500, relativo all'intera area di pertinenza, basato su un rilievo dettagliato di tutti gli elementi vegetazionali e artificiali che la costituiscono e con indicazione di tutti gli interventi previsti e di una relazione e/o opportuni elaborati tecnici che ne giustifichino gli interventi e ne dimostrino il contenimento dell'impatto paesistico;
- - tutti interventi dovranno essere realizzati tenendo conto dei dislivelli del terreno, nel rispetto della morfologia esistente ed evitando, in generale, opere che comportano eccessivi movimenti di terra e che possano alterare la conformazione originaria del terreno;
- - nella sistemazione degli spazi esterni dovranno essere limitate al minimo indispensabile le parti pavimentate e impermeabili privilegiando il recupero delle parti originarie esistenti. Gli elementi originari quali spazi scoperti (aie, cortili, ecc.), arredi esterni, manufatti isolati (tabernacoli, oratori, cappelle, fontanili, cisterne, ecc.) dovranno essere conservati e i relativi interventi di recupero dovranno essere eseguiti con i criteri del restauro e comunque garantendo la conservazione dei caratteri originari; viene, di norma, consentito l'impiego di superfici impermeabili per limitati spazi a ridosso degli edifici e della piscina;
- - salvo la realizzazione di piscina, con le specifiche di cui al comma 4 del presente articolo, non è ammessa la realizzazione di altri impianti sportivi se non specificamente indicato nella Scheda normativa;
dovrà essere rispettata la diversità biologica e ambientale delle specie arboree e vegetali che costituiscono elemento di riconoscimento del paesaggio, salvaguardando le specie arboree e arbustive significative e meritevoli di protezione. L'introduzione di nuovi elementi del verde (alberi, arbusti, erbe) deve riferirsi a specie autoctone ed ecologicamente coerenti con il contesto rurale locale e/o esteticamente funzionali, privilegiando, tra le arboree, quelle facenti parte della flora del territorio ed evitando interventi e/o integrazioni arboree e/o vegetali che alterino la percezione naturale dei paesaggi;
- - in caso di frazionamento di complessi o edifici rurali è sempre vietato il frazionamento del resede con delimitazioni fisiche;
- - per la realizzazione di specifico impianto di illuminazione devono essere utilizzati apparecchi adeguati tali da preservare l'ambiente dall'inquinamento luminoso.
4 - E' consentita, salvo diversa specifica prescrizione e in coerenza con le prescrizioni del Sottosistema di appartenenza, la realizzazione di piscine, nella misura di una per ogni "nucleo", previa presentazione di un progetto complessivo relativo all'intera area di pertinenza. Il progetto sarà basato su un rilievo dettagliato di tutti gli elementi vegetazionali e artificiali che costituiscono l'area di pertinenza con indicazione di tutti gli interventi previsti e di una relazione e/o opportuni elaborati tecnici che ne giustifichino la realizzazione e ne dimostrino il contenimento dell'impatto paesistico. La progettazione e la realizzazione della piscina dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
- - comportare movimenti di terra per lo stretto indispensabile e utilizzare, quando possibile, i dislivelli esistenti, privilegiare la localizzazione in ambiti spaziali non evidenti in modo da non procurare impatto sul paesaggio, limitare al minimo indispensabile le parti impermeabili;
- - avere una superficie limitata ed adeguata all'uso;
- - il colore del rivestimento interno e degli eventuali spazi pavimentati di supporto deve essere di tonalità chiara e in sintonia coi colori del paesaggio e comunque tale da minimizzarne l'impatto;
- - gli impianti tecnici devono essere realizzati in interrato. In adiacenza agli impianti è ammessa la realizzazione di un locale minimo adibito a servizi igienici (h max 2.40);
- - la realizzazione di ulteriori servizi di supporto (spogliatoi, depositi attrezzi, ulteriori locali tecnici) è ammessa solo attraverso il recupero di volumi esistenti;
- - è vietato l'uso di acqua potabile da acquedotto pubblico per l'approvvigionamento.
5 - Eventuali nuove recinzioni delle aree di pertinenza potranno essere realizzate rispettando le seguenti indicazioni:
- - non creare cesure nel paesaggio, non interrompere la continuità visiva, non creare interruzioni di strade poderali e interpoderali;
- - non introdurre caratteri urbani nel paesaggio agrario;
- - essere coerenti al carattere storico-architettonico dell'impianto esistente;
- - essere realizzate con reti metalliche a maglia sciolta sorretta da pali in legno e senza cordonato in muratura o accompagnate da siepi arbustive informali utilizzando essenze vegetali tipiche locali che riprendono la composizione naturale del contesto.
6 - Eventuali aree di parcheggio di dimensione limitata saranno progettate tenendo conto della morfologia dei terreni in modo da non comportare impatto sul paesaggio, ubicate, quando possibile, in prossimità delle strade esistenti. Gli spazi di sosta potranno essere coperti da pergolati realizzati con strutture leggere (legno o metallo). I percorsi carrabili non dovranno essere pavimentati e i parcheggi dovranno essere realizzati in terra battuta o con tecniche e materiali che consentano il percolamento delle acque utilizzando materiali adeguati e coerenti con il contesto e comunque di colore e tonalità in sintonia con il contesto paesaggistico. Sono vietate in ogni caso le autorimesse interrate.
7 - Le aree di pertinenza individuate nelle Schede normative possono subire lievi modifiche di perimetro sulla base di dimostrata impossibilità di realizzare, per motivi collegati alla morfologia e all'accessibilità, le necessarie opere funzionali ammesse dalla Scheda stessa. In tal caso l'Amministrazione Comunale, nello spirito di salvaguardare l'integrità fisica, paesaggistica e funzionale del territorio, può, comunque, subordinare la fattibilità dell'intervento all'individuazione di un'area di pertinenza ritenuta più idonea di quella proposta.
8 - Per tutti gli interventi di restauro e conservazione sono, inoltre, da rispettare le prescrizioni e i criteri maggiormente prescrittivi di cui agli articoli 83 e 83.1 delle presenti norme.
9 - Nel caso di edifici con destinazione d'uso agricola contenuti nelle Schede normative e ricadenti in aree con esclusiva o prevalente funzione agricola ovvero nei Sottosistemi V1, V2 e V4, se il richiedente dimostra di essere imprenditore agricolo, si applica quanto indicato all'art. 85.1 delle presenti norme.
10 - Fattibilità geologica: in relazione alla pericolosità attribuita (Tavv. 2.5 "Carta della Pericolosità idraulica" e Tavv. 2.6 "Carta della Pericolosità geomorfologica" del Piano Strutturale) e alla tipologia di intervento consentita, per i singoli edifici e per l'area di pertinenza di cui alle Schede normative, riportate nell'Allegato 1 alle presenti norme, vale quanto prescritto dall'art. 104 delle presenti norme.
11- Dimensionamento: vale quanto disciplinato dall'art.86 delle presenti norme.