Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 85.1 Criteri di intervento per gli edifici con destinazione d'uso agricola
1 - Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli edifici con destinazione d'uso agricola ancorché contenuti in Schede normative in coerenza con le specifiche prescrizioni del Sottosistema di appartenenza.
2 - Valgono le disposizioni per il territorio rurale di cui alla L.R.1/2005, Titolo IV, Capo III, art. 43 con le prescrizioni che seguono:
- - la sostituzione edilizia con le specifiche di cui all'art. 43 comma 1 lettera c) e gli interventi di cui all'art. 43 comma 4 punti a) e b) sono limitati ai soli annessi che non presentano caratteri di interesse architettonico o documentale;
- - per edifici principali (case coloniche, ville, castelli etc.) ricompresi in Schede normative ai quali siano state attribuite categorie riconducibili al restauro e alla conservazione le disposizioni dell'art. 43 si applicano con le seguenti limitazioni:
- - non sono ammessi interventi di sostituzione edilizia con le specifiche di cui all'art. 43 comma 1 lettera c) e gli interventi di cui all'art. 43 comma 4 punti a) e b);
- - non sono ammessi gli ampliamenti una tantum di cui all'art. 43 comma 3;
- - è consentita la realizzazione di un locale tecnico della dimensione minima indispensabile realizzato con tecnologie, materiali e finiture tradizionali e coerenti con l'edificio e il contesto purché posizionato in modo da non compromettere il valore e l'immagine complessiva dell'edificio principale previa dimostrata impossibilità di realizzare impianti tecnici all'interno degli edifici o in interrato;
- - gli edifici con destinazione d'uso agricola contenuti nelle Schede normative possono essere ricompresi all'interno dei PAMAA predisposti ai sensi dell'art. 42 della L.R. 1/2005.
3 - Per la sistemazione degli spazi esterni valgono i criteri e le prescrizioni di cui all'art. 85 commi 3, 4, 5 e 6 delle presenti norme.
4 - Nel caso di interventi di ampliamento e/o ricostruzione di edifici rurali in muratura, oppure nel caso in cui si realizzino nuove edificazioni in prossimità di preesistenti edifici in muratura, valgono le seguenti disposizioni:
- - gli edifici devono essere muniti di fondazioni adeguate, anche in relazione alla natura del substrato;
- - le strutture verticali, salvo diversa e specifica indicazione, devono essere realizzate in muratura di pietrame regolare o di mattoni pieni o semipieni, con esecuzione a regola d'arte, ossia con spessori pieni, cantonali ben ammorsati e giunti di malta ridotti;
- - le superfici, se intonacate, devono essere realizzate con intonaci a base di calce o, solo nelle parti basamentali o in presenza di forte umidità, intonaci misti;
- - le aperture devono avere forma e dimensioni analoghe a quelle degli edifici originari preesistenti, devono essere allineate in verticale garantendo il mantenimento di adeguati maschi murari e non devono comunque interessare parti staticamente rilevanti delle murature (cantonali, incroci a T, ecc.);
- - le coperture debbono essere a falde e avere struttura portante in legno e manto in coppi e tegole;
- - gli elementi di finitura devono essere analoghi a quelli degli edifici originari preesistenti; i pluviali dovranno essere in rame a sezione tonda.
- - nel caso di ampliamenti, deve essere verificata l'interazione con il fabbricato preesistente, eventualmente adeguandone le fondazioni; deve essere inoltre garantito l'ingranamento con le strutture preesistenti, mediante conci passanti e legature in legno (radicamenti) o metallo (grappe e catene).
5 - Fattibilità geologica: in relazione alla pericolosità attribuita (Tavv. 2.5 "Carta della Pericolosità idraulica" e Tavv. 2.6 "Carta della Pericolosità geomorfologica" del Piano Strutturale) e alla tipologia di intervento consentita, per i singoli edifici e per l'area di pertinenza di cui alle Schede normative, riportate al successivo art. 86 e nell'"Allegato 1" alle presenti norme, vale quanto prescritto dall'art. 104 delle presenti NTA.
6 - Nel caso di edifici o aree ricadenti all'interno delle Aree di pertinenza di Aggregati o di BSA come riportate nelle Tavole "a - Usi del suolo e modalità di attuazione" sono da rispettare i criteri e le prescrizioni di cui all'art. 59.1 delle presenti norme.
7 - Dimensionamento strutture di agriturismo: il dimensionamento relativo al numero massimo di posti letto ammissibile deve tenere conto di quanto indicato nell'Allegato C "Dimensionamento massimo attrezzature di agriturismo" alle norme del Piano Strutturale. In conformità con l'art. 95 comma 8 delle norme del Piano Strutturale è ammesso il trasferimento, dall'una all'altra UTOE, fino al massimo del 10% dei posti letto previsti per ogni UTOE.