Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 95 Disposizioni generali
1 - Il Regolamento Urbanistico si attua attraverso piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata e attraverso intervento edilizio diretto.
2 - Nelle aree di Trasformazione (AT) di cui agli artt. 93, 93.1 e 93.2 delle presenti NTA gli interventi si attuano attraverso Piano attuativo. Nelle aree di riqualificazione (RQ) di cui agli artt. 94, 94.1 e 94.2 delle presenti NTA gli interventi si attuano attraverso intervento diretto.
3 - Gli interventi relativi alle case rurali e alle case sparse contenuti all'interno delle Schede normative (SP), si attuano attraverso piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata o attraverso intervento edilizio diretto, secondo quanto indicato per ciascuna Scheda di cui all'Allegato 1" alle presenti norme. Nei casi nei quali la modalità di attuazione indicata è il Piano di Recupero, sono consentiti fino all'approvazione dello stesso, salvo diversa specifica indicazione, interventi di manutenzione ordinaria e, a esclusione degli edifici sottoposti a intervento di restauro, interventi di manutenzione straordinaria. Nel caso di aree di proprietà pubblica, il Piano di Recupero, potrà essere sostituito da un progetto definitivo, relativo all'intera area sottoposta a piano attuativo comprensiva di tutti gli spazi aperti.
4 - Gli interventi relativi alle aree dove si prevedono interventi di ristrutturazione urbanistica si attuano sempre attraverso Piano urbanistico attuativo.
5 - Quando specificamente indicato dalle presenti norme, gli interventi si attuano per intervento diretto previa redazione di Progetto Unitario di Massima (PUM) come definito al comma 4 del successivo articolo 96.
6 - Nelle zone del territorio non comprese nelle precedenti aree gli interventi previsti si attuano attraverso intervento edilizio diretto.