Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 100.2.1 Prescrizioni per le aree a Pericolosità Idraulica Molto Elevata
1 - Nell'assegnazione della fattibilità nelle aree a Pericolosità Idraulica Molto Elevata valgono i criteri espressi al par. 3.2.2.1 del D.P.G.R. 53/R 2011.
2 - Nelle aree classificate a Pericolosità Idraulica Molto Elevata si recepiscono interamente le prescrizioni e limitazioni alla realizzazione degli interventi espresse agli Art.2 e 3 della L.R. 21/2012.
3 - Non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni.
4 - Possono essere previsti i seguenti interventi purché sia dimostrato che la loro natura è tale da non determinare pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosità in altre aree e purché siano adottate, ove necessario, idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità:
- a) - opere di difesa e regimazione idraulica;
- b) - interventi sul patrimonio edilizio esistente (superamento di barriere architettoniche, restauro e risanamento conservativo, i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, edifici ed aree anche in assenza di opere edilizie, ristrutturazione edilizia, (L.R. 21/2012 - Art.2 comma 3 lettere a), d);
- c) - quanto previsto all'Art. 2 della L.R. 21 2012.