Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 105 Aree destinate alla mitigazione del rischio idraulico - disposizioni generali
1 - I successivi articoli 105.1, 105.2 e 105.3 definiscono i criteri generali e il dimensionamento di massima degli interventi di mitigazione del rischio idraulico sul territorio comunale da realizzarsi preventivamente o contestualmente ad alcuni interventi di trasformazione e/o riqualificazione previsti dal Regolamento Urbanistico e dettano, inoltre, i criteri generali per la risoluzione di ulteriori problematiche di natura idraulica risultanti dallo Studio Idraulico di supporto al R.U. che determinano la sospensione di alcune previsioni o ne condizionano l'attuazione, individuando potenziali interventi di messa in sicurezza idraulica da realizzarsi sul territorio.
2 - In entrambi i casi le disposizioni e le indicazioni contenute nei successivi articoli 105.1, 105.2 e 105.3 riguardano l'area produttiva "Il Piano".
3 - Le aree destinate alla mitigazione del rischio idraulico sono rappresentate, con apposita campitura, sulle Tavole b3 e b4 "Usi del suolo e modalità di intervento" e gli interventi in esse previsti sono rappresentati e individuati con le sigle (Amri_1) e (Amri_2) nella Tavola e10 "Interventi di messa in sicurezza idraulica e relative aree allagate allo stato di progetto nell'area industriale Il Piano" allegata allo Studio Idraulico.