Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 19 Indice di riequilibrio ecologico (Re)
1. L'indice di riequilibrio ecologico è dato dal rapporto tra il numero di alberature di alto fusto da mettere a dimora all'interno dell'area di pertinenza dell'intervento e la superficie di suolo impermeabilizzata.
2. Negli interventi di nuova edificazione, sostituzione edilizia ed ampliamento, il rispetto del riequilibrio ecologico (Re) dovrà prevedere un albero ogni 100 mq di superficie impermeabile, con specie autoctone da scegliere in relazione all'uso dell'area.
3. Nel caso in cui il numero di alberature risulti eccessivo l'Amministrazione Comunale, ove possibile e perseguendo le stesse finalità, indicherà il luogo alternativo per la piantumazione dell'eccedenza o in alternativa l'eventuale monetizzazione