Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 82 Interventi consentiti e vietati
1 - Gli interventi consentiti nelle diverse aree fanno riferimento alle definizioni generali degli interventi di cui agli artt. 78 e 79 della L.R. 1/2005 e riportati all'art.80 delle presenti norme. La loro articolazione per le diverse parti del territorio viene riportata nei successivi articoli 83, 83.1 e 83.2 delle presenti norme.
2 - Quando l'indicazione del tipo di intervento si riferisce ad una parte del territorio ogni area ivi inclusa è assoggettata a quel tipo di intervento.
3 - Gli interventi di manutenzione ordinaria sono estesi a tutti gli edifici e spazi aperti.
4 - Gli interventi di manutenzione straordinaria sono estesi a tutti gli edifici e spazi aperti con esclusione di quelli sottoposti ad intervento di restauro.
5 - I diversi tipi di intervento sono riferiti sia agli edifici (opere interne ed opere esterne), che agli spazi aperti.
6 - Nel caso di "ruderi" o comunque in presenza di interventi che comportino la ricostruzione di parti consistenti del fabbricato, si dovrà necessariamente procedere all'individuazione della presunta conformazione originaria, attraverso un'accurata ricerca storico documentale. Il progetto di "ricostruzione" dovrà comunque caratterizzarsi come operazione sostanziale di recupero dei caratteri, oltre che della conformazione originaria del complesso dal punto di vista volumetrico e architettonico. Anche se non esplicitamente indicato, l'attuazione dell'intervento dovrà avvenire previo Piano di Recupero nell'ambito del quale saranno valutati, stabiliti e precisati tutti i parametri quantitativi, quelli qualitativi e le condizioni generali per il completo recupero e ricostruzione del manufatto. Tali indicazioni valgono anche nel caso di edifici per i quali non sia stato indicato il tipo di intervento nelle Tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento" o nel caso di edifici disciplinati da Schede normative di cui all'art. 86 e all'"Allegato 1" delle presenti norme.
7 - Negli interventi sugli edifici esistenti è sempre vietato:
* l'impiego di elementi e materiali per i quali non sia nota la compatibilità chimica, fisica e meccanica con gli elementi e materiali originari;
* l'aumento consistente del peso proprio degli elementi strutturali o dei sovraccarichi, con pregiudizio della resistenza di alcune parti o dell'intero fabbricato;
* l'inserimento di elementi la cui rigidezza, superiore a quella delle parti adiacenti, possa indurre effetti nocivi sulla stabilità dell'intero edificio o di sue parti.
8 - Nel Sistema ambientale e nei relativi Sottosistemi e Ambiti considerati zone a prevalente o esclusiva funzione agricola, non è ammessa la nuova edificazione a destinazione residenziale. Per gli edifici ricadenti in tale Sistema e nei relativi Sottosistemi ed Ambiti di cui agli artt. 61, 61.1, 61.2, 61.3, 62, 63, 64 e 65, delle presenti N.T.A. la funzione residenziale è esclusivamente legata ad interventi sul patrimonio edilizio esistente.
9 - Per gli edifici di recupero del patrimonio edilizio esistente, al solo scopo di agevolare il mantenimento delle funzioni residenziali in atto o l'eventuale recupero delle stesse nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche che qualificano il valore degli edifici, sono ammesse deroghe alle vigenti disposizioni in materia di altezze minime interpiano e di standard igienico sanitari. In questo caso i progetti devono documentare e dimostrare, l'incompatibilità dell'adeguamento con i caratteri architettonici, tipologici, formali, strutturali che qualificano il valore degli edifici.
9bis Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente è sempre ammessa la realizzazione di cantine come definite dal D.P.G.R. 64/R purché completamente interrate, con accesso interno e senza modifica alla sagoma del fabbricato.
10 - Negli interventi sugli spazi aperti è sempre vietato:
* l'impiego diffuso di specie vegetazionali non autoctone ne' consolidate rispetto agli spazi aperti in oggetto;
* l'impiego di elementi e materiali per i quali non sia nota la compatibilità chimica, fisica e meccanica con gli elementi e materiali originari.
11 - Negli spazi aperti, all'interno delle aree urbane appartenenti ai Sottosistemi R2 e R3 e sottoposte ad interventi di riqualificazione rq2 e rq3 è ammessa, una tantum, la realizzazione di piccole strutture di supporto alla residenza adibite a ricovero attrezzi e materiali per la manutenzione e gestione degli spazi aperti di pertinenza a condizione che:
* non siano già presenti manufatti adibiti a tale scopo;
* la superficie complessiva non superi i mq. 10 e l'altezza max i ml. 2,40. Tale superficie complessiva massima dovrà, comunque, essere valutata anche sulla base della dimensione e delle caratteristiche del lotto;
* tali manufatti siano posizionati in modo da ridurre al minimo l'impatto visivo e comunque nella parte tergale del lotto e non prospicienti pubbliche vie;
* vengano realizzati con caratteri coerenti con il contesto.
12 - Negli spazi aperti, all'interno delle aree urbane possono essere realizzate strutture temporanee destinate a serre, che non siano a servizio di attività agricola, solo alle seguenti condizioni:
* siano destinate a mera protezione delle essenze vegetali;
* siano strutture stagionali limitate al periodo invernale;
* siano di dimensioni (superficie complessiva max mq. 35) e tipologie tali da renderne inequivocabile la loro utilizzazione a serra;
* siano realizzate con materiale leggero che consenta il passaggio della luce in ogni sua parte;
* non siano ancorate stabilmente al suolo;
* siano rimosse al termine del periodo invernale.