Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 92.1- Intervento S.D. 5A
Prescrizioni generali, criteri per gli interventi e finalità
1 - Per le aree comprese nello Schema Direttore S.D.5A l'Amministrazione Comunale, in occasione dell'adeguamento del Regolamento Edilizio, valuterà l'opportunità di redigere una "Guida agli interventi sul patrimonio edilizio esistente" che integri e sviluppi le indicazioni di seguito riportate.
2 - Con l'obiettivo di favorire il recupero a fini abitativi del patrimonio edilizio esistente nei centri storici è sempre ammesso, se non esplicitamente escluso, il cambio di destinazione d'uso per il ripristino della funzione residenziale purché compatibile con le caratteristiche architettoniche e tipologiche dell'edificio. La funzione residenziale è consentita ai piani terra solo nel rispetto delle regole igienico sanitarie e purché tale uso non comporti la modifica o la realizzazione di forature sulla facciata degli edifici.
3 - Le destinazioni per attività commerciali e per attività di servizio devono essere coerenti e compatibili con i caratteri tipologici degli edifici e non devono comportare modifiche non compatibili dell'aspetto esteriore degli edifici. Nei centri storici le attività commerciali devono privilegiare la vendita e la diffusione dei prodotti tipici locali, sono, comunque, ammesse tutte le attività commerciali e di artigianato di servizio di base.
4 - Interventi sulle facciate e di adeguamento tipologico
Tutti gli interventi dovranno rispettare i caratteri architettonici e tipologici degli edifici anche attraverso l'uso di materiali coerenti, in particolare non è ammesso l'uso di intonaci plastici; rivestimenti ceramici; tinteggiature non riconducibili ai colori tradizionali; infissi e oscuramenti estranei alla tradizione. I paramenti murari a faccia vista e gli elementi architettonici e decorativi dovranno essere conservati nei caratteri e nella finitura originaria.
Nell'ambito di interventi che interessino le facciate prospicienti le pubbliche vie, dovranno essere eliminate superfetazioni, elementi incongrui e/o non coerenti con la tipologia e i caratteri originari dell'edificio. Dovranno, altresì, essere restaurati e, quando possibile, mantenuti tutti gli elementi originari anche se costruiti in epoca successiva all'impianto originale ma coerenti e ormai consolidati nell'impianto complessivo (infissi, scale, pavimenti, ecc.).
Gli interventi di riorganizzazione interna dovranno essere realizzati nel rispetto degli elementi e dei caratteri strutturali e originari evitando, quando possibile, e, in ogni caso, riducendo al minimo la modificazione dei collegamenti orizzontali e la riorganizzazione dei corpi scala principali se di impianto originario.
5 - Interventi sulle coperture
Per rialzamento della copertura, per ragioni di adeguamento alle normative antisismiche, si intende il raggiungimento dell'altezza minima necessaria a tale adeguamento. L'intervento dovrà essere realizzato all'interno delle murature e senza incremento dell'altezza degli edifici, finito con gli stessi materiali dell'edificio e mantenendo l'inclinazione delle falde e la conformazione originaria del tetto.
6 - In coerenza a quanto disposto dall'art. 81, comma 1 della L.R. 1/2005, i progetti degli interventi di restauro (art. 83 NTA) e conservazione (art. 83.1 NTA) o comunque relativi a edifici e manufatti appartenenti al patrimonio di interesse storico-architettonico-documentale o all'interno delle Zone Territoriali Omogenee "A" devono essere supportati da analisi storico-critica che documenti gli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore degli immobili stessi fornendo dimostrazione della compatibilità degli interventi proposti con i caratteri storico-architettonici dell'edificio.
6bis Nelle zone connotate da specifiche condizioni di degrado che risultino oggettivamente documentabili, gli interventi edilizi sono subordinati alla preventiva approvazione di Piano di Recupero nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni di cui all'art. 119 della LR 65/2014 e, ai sensi dell'art. 27 della L. 457/1978, devono essere orientati al recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. La normativa di dettaglio del Piano di Recupero trova applicazione per tutto il periodo di validità del medesimo e deve precisare la disciplina applicabile sui singoli edifici una volta ultimati gli interventi.
6ter L'area denominata "Orto dei Mandorli" posta in contiguità a Via Etrusca, la cui esatta perimetrazione sarà definita in sede attuativa, è definita zona di degrado ai sensi dell'art. 27, comma 1, della L. 457/1978. Gli interventi edilizi sono assoggettati, ai sensi dell'art. 27 c.3 della L. 457/1978 alla preventiva approvazione di un Piano di Recupero che precisi nel dettaglio le modalità di recupero urbanistico.
7 - Dimensionamento attrezzature turistico-ricettive:
- - Nell'Allegato 2 alle presenti norme saranno riportate tabelle riepilogative con l'eventuale residuo rispetto al dimensionamento massimo previsto dal Piano Strutturale;
- - l'eventuale residuo del totale complessivo dei posti letto, individuati dal Piano Strutturale per ciascuna UTOE, potrà essere attribuito a edifici all'interno dei centri storici tenendo conto della L.R. 71/2013 "Disciplina dell'attività ricettiva di albergo diffuso", previo parere positivo della Giunta comunale, nei casi in cui ricorrano tutte le seguenti condizioni:
- a) - solo relativamente ad interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;
- b) - l'edificio interessato sia, dal punto di vista architettonico e tipologico, adeguato ad accogliere la destinazione turistico-ricettiva e le categorie di intervento assegnate lo consentano;
- c) - siano rispettati i criteri e gli indirizzi di sostenibilità ambientale di cui al Titolo III delle presenti norme.