Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 75 Disposizioni generali
1 - Gli interventi di nuova edificazione, sono quelli finalizzati a creare una o più nuove opere autonome o dipendenti da altre preesistenti, secondo parametri riportati nelle presenti norme.
2 - Gli interventi di nuova edificazione con destinazione turistico-ricettiva dovranno essere supportati da "piano industriale" che dia conto dell'efficacia di lungo periodo degli interventi proposti sia per gli effetti innovativi sia rispetto alla loro congruità economica, sociale e occupazionale.
3 - Nelle Tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento", per gli interventi di nuova edificazione, sono riportate particolari indicazioni riferite agli assi geometrici di orientamento principale di cui al successivo art.76.
4 - Stralciato
5 - Stralciato
6 - Stralciato
7 - I nuovi edifici dovranno essere progettati secondo regole di sostenibilità energetica ed ambientale seguendo i criteri delle "Linee guida per l'edilizia sostenibile in Toscana" nonché secondo quanto previsto dal D.lgs. 28/2011 e dai criteri di cui all'art. 49.1 delle presenti norme.
8 - Negli interventi di nuova edificazione e negli interventi di ampliamento comportanti incremento della Superficie coperta dovranno essere rispettate le norme di riduzione dell'impermeabilizzazione e in particolare:
- - ai sensi del DPGR 2R/2007 si dovrà garantire il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria.;
- - nella realizzazione di nuovi edifici produttivi dovranno essere verificate e rispettate le norme di cui all'art. 37 (bacini di accumulo) delle presenti norme.