Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 47 Vegetazione ripariale
1. È vegetazione ripariale la vegetazione dei corsi d'acqua, con particolare riferimento a quella compresa all'interno dei subsistemi V3 e V4.
2. Sulla vegetazione ripariale sono consentiti i seguenti interventi:
2. Sulla vegetazione ripariale sono consentiti i seguenti interventi:
- sfoltimento della vegetazione in caso di copertura arborea che possa costituire pericolo per il transito e/o possa compromettere lo svolgimento delle consuete pratiche agricole;
- ceduazione secondo i turni previsti per legge;
- taglio degli individui senili, secondo le norme previste dalla legge e a condizione di nuova piantumazione con essenze idonee al tipo di ambiente.
- gli interventi di dissodamento che comportino la riduzione della copertura boschiva;
- l'introduzione di specie estranee al contesto e/o infestanti;
- l'alterazione geomorfologica del terreno e l'escavazione di materiali lungo gli argini occupati da vegetazione riparia;
- la captazione di quantitativi di acqua tali da compromettere le condizioni di umidità edafica necessarie al mantenimento della vegetazione riparia.
- ripulitura degli alvei da rovi, canne, specie infestanti, specie arboree, con esclusione di quelle protette, e da ogni altro materiale;
- regimazione delle acque di sgrondo dei campi;
- arature del terreno mantenendo a prato una fascia di rispetto di spessore compreso tra 2 e 4 ml.