Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 59 Riferimenti agli indirizzi del Piano Strutturale
1. Per ciascun sottosistema o ambito in cui risulta suddiviso il territorio comunale, sono stabilite norme specifiche relative agli usi del territorio e riferite sia agli spazi aperti che agli edifici.
2. In riferimento alle disposizioni previste dal Titolo V - "Sistemi, Sottosistemi ed ambiti" delle Norme del Piano Strutturale, per ciascun Sottosistema si determina:
4. Le destinazioni d'uso principali o singole loro articolazioni non esplicitamente previste o ammesse nei singoli sottosistemi si intendono escluse, se non diversamente specificato nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento".
5. Le percentuali, riferite alla Superficie Territoriale (St) o alla Superficie Netta (Sn), dovranno essere verificate sulla superficie complessiva dell'immobile o degli immobili oggetto dell'intervento implicante il cambiamento di destinazione d'uso. Tale parametro dovrà essere verificato anche nel caso di cambiamento di destinazione d'uso senza opere.
6. In riferimento alle disposizioni previste dai punti 3 e 4 dell'art. 29 delle Norme del Piano Strutturale, il Regolamento Urbanistico nei successivi artt. 60, 64 e 66, per i sottosistemi ambientali V1, V2 e V4, stabilisce le condizioni per la realizzazione dei nuovi edifici rurali, secondo quanto prescritto dall'art.41 della L.R. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
6bis. In applicazione al Regolamento d'attuazione del Titolo IV, Capo III "Il territorio rurale" della L.R. 1/2005, il Regolamento Urbanistico nel successivo art. 59bis, per i Sottosistemi ambientali V1, V2 e V4, stabilisce le condizioni per la realizzazione di annessi agricoli per i soggetti diversi dagli imprenditori agricoli e per le aziende che non raggiungono la superficie minima fondiaria ai sensi dell'art. 41 commi 5 e 7, nonché la realizzazione di manufatti precari ai sensi dell'art. 41 comma 8.
2. In riferimento alle disposizioni previste dal Titolo V - "Sistemi, Sottosistemi ed ambiti" delle Norme del Piano Strutturale, per ciascun Sottosistema si determina:
- la definizione del rapporto percentuale fra gli usi caratterizzanti, previsti ed ammessi.
- le eventuali condizioni specifiche relative agli usi ammessi;
- le condizioni specifiche per la permanenza degli usi esclusi, ma già esistenti alla data di approvazione del Piano Strutturale;
4. Le destinazioni d'uso principali o singole loro articolazioni non esplicitamente previste o ammesse nei singoli sottosistemi si intendono escluse, se non diversamente specificato nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento".
5. Le percentuali, riferite alla Superficie Territoriale (St) o alla Superficie Netta (Sn), dovranno essere verificate sulla superficie complessiva dell'immobile o degli immobili oggetto dell'intervento implicante il cambiamento di destinazione d'uso. Tale parametro dovrà essere verificato anche nel caso di cambiamento di destinazione d'uso senza opere.
6. In riferimento alle disposizioni previste dai punti 3 e 4 dell'art. 29 delle Norme del Piano Strutturale, il Regolamento Urbanistico nei successivi artt. 60, 64 e 66, per i sottosistemi ambientali V1, V2 e V4, stabilisce le condizioni per la realizzazione dei nuovi edifici rurali, secondo quanto prescritto dall'art.41 della L.R. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
6bis. In applicazione al Regolamento d'attuazione del Titolo IV, Capo III "Il territorio rurale" della L.R. 1/2005, il Regolamento Urbanistico nel successivo art. 59bis, per i Sottosistemi ambientali V1, V2 e V4, stabilisce le condizioni per la realizzazione di annessi agricoli per i soggetti diversi dagli imprenditori agricoli e per le aziende che non raggiungono la superficie minima fondiaria ai sensi dell'art. 41 commi 5 e 7, nonché la realizzazione di manufatti precari ai sensi dell'art. 41 comma 8.
Art. 59bis Disciplina specifica in applicazione del Regolamento 5R/2007 (annessi agricoli di cui all’art. 41 commi 5, 7 e 8 della L.R. 1/2005)
Le presenti norme si applicano ai Sottosistemi V1, V2, V4 considerate zone con esclusiva o prevalente funzione agricola
1 - Annessi agricoli di cui all'art. 41 commi 5 e 7 della L.R. 1/2005
1 - Annessi agricoli di cui all'art. 41 commi 5 e 7 della L.R. 1/2005
- I soggetti diversi dagli imprenditori agricoli e le aziende agricole che non raggiungono la superficie minima fondiaria da mantenere in produzione, possono realizzare annessi agricoli per la conduzione dei fondi e per l'agricoltura amatoriale comunque commisurati alla capacita produttiva del fondo.
- La realizzazione di nuovi annessi agricoli realizzati da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli è soggetta a quanto prescritto all'art. 41 comma 6 b) della L.R.1/05 nonché all'art. 6 del relativo Regolamento d'attuazione ed al rispetto delle indicazioni che seguono.
- a) la realizzazione e il dimensionamento di tali annessi è ammessa con riferimento alla superficie agraria utilizzabile:
- fino a mq. 30 di superficie utile per aziende con SAU fino a ha 0.5 per colture ad orto e florovivaistiche;
- fino a mq. 50 di superficie utile per aziende con SAU compresa tra ha 0.5 e 0.8 per colture ad orto e florovivaistiche;
- fino a mq. 30 di superficie utile per aziende con SAU fino a ha 1.5 per vigneti e frutteti specializzati;
- fino a mq. 50 di superficie utile per aziende con SAU compresa tra ha 1.5 e 3 per vigneti e frutteti specializzati;
- fino a mq. 30 di superficie utile per aziende con SAU fino a ha 2 per oliveto specializzato e seminativo irriguo;
- fino a mq. 50 di superficie utile per aziende con SAU compresa tra ha 2 e 4 per oliveto specializzato e seminativo irriguo;
- fino a mq. 30 di superficie utile per aziende con SAU fino a ha 3 per colture seminative e prato;
- fino a mq. 50 di superficie utile per aziende con SAU fino compresa tra ha 3 e 6 per colture seminative e prato;
- b) i soggetti abilitati alla realizzazione di tali annessi sono i proprietari o gli aventi diritto delle aree e le aziende agricole purché in possesso di aree coltivate con le caratteristiche di SAU di cui al punto a);
- c) Nel rispetto del corretto inserimento paesistico-ambientale gli annessi agricoli sono realizzati con tipologie e volumi di forma semplice e compatta con le modalità e caratteristiche che seguono:
- 1. devono essere realizzati in legno semplicemente appoggiati a terra, utilizzando tecniche costruttive completamente reversibili, altezza max ml.3.00, finitura esterna in legno e coperture in legno o con manto in coppi e tegole. Sono consentite esclusivamente opere di ancoraggio che non comportino alcuna modificazione dello stato dei luoghi;
- 2. non è ammessa la realizzazione di servizi igienici o cucina, né di altre funzioni collegate alla residenza;
- 3. i progetti dovranno rispettare la morfologia dei terreni, comportare movimenti di terra per lo stretto indispensabile alla realizzazione dei manufatti e comunque privilegiare la localizzazione che richiede il minimo movimento di terra e col minore impatto visivo sul paesaggio. Si dovranno scegliere collocazioni territoriali tali da evitare situazioni di "emergenza visiva" (crinali, sommità di colline, ecc.) ricorrendo, quando la morfologia dei terreni lo consente, al loro incasso nel piano campagna per quanto possibile.
- d) La realizzazione degli annessi è subordinata alla sottoscrizione di un atto unilaterale sulla base della necessità di utilizzo che non può, comunque, essere superiore a venti (20) anni. L'Atto può essere rinnovato se persistono e vengono adeguatamente dimostrate le condizioni iniziali. L'Atto deve contenere l'obbligo a:
- 1. demolire tutti i manufatti realizzati con materiali impropri (lamiere o altri materiali di riciclo) e comunque indecorosi eventualmente presenti sul fondo;
- 2. a non mutare la destinazione d'uso dell'annesso;
- 3. a non frazionare le aree per venti anni;
- 4. a demolire l'annesso se l'area viene adibita ad altro uso o dismessa;
- 5. ad accettare le sanzioni comminate per l'inadempienza. L'inadempienza di quanto contenuto nell'atto d'obbligo comporta la demolizione del manufatto in danno del proprietario e la sanzione amministrativa pari al doppio del costo documentato di costruzione dell'annesso al momento in cui viene constatata l'inadempienza stessa.
- e) Chiunque intende realizzare gli annessi agricoli di cui al presente articolo deve presentare, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del Regolamento d'attuazione 5R/2007, il progetto corredato da:
- l'organizzazione dell'azienda e le esigenze produttive;
- l'esplicitazione del calcolo per il dimensionamento dell'annesso con un elaborato cartografico e la documentazione tecnica che riporti le colture in atto e che intende praticare;
- la descrizione delle caratteristiche tecniche e costruttive, nonché adeguata planimetria con l'esatta localizzazione e la dimostrazione del rispetto di quanto prescritto al punto c) del presente articolo;
- la verifica della conformità dell'intervento alla L.R. 1/2005, al Regolamento di attuazione 5R/2007, nonché alle disposizioni contenute nella presente disciplina.
- f) La loro installazione e inibita nei Sottosistemi ambientali V3 e V5 nonché nelle Aree di Pertinenza Paesistica individuate dal PTC della Provincia di Siena.
- g) Nelle aree soggette a vincolo paesistico ai sensi del D.lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" va dimostrato che l'intervento è assolutamente necessario e che non è possibile o opportuno localizzarlo altrove nonché che la percezione del beni tutelati non viene alterata in modo pregiudizievole.
- h) Per le aree che non presentano le caratteristiche di cui al punto a) del presente articolo, e, comunque, non inferiori a mq. 1.000 di superficie agraria, sono consentiti annessi nella misura di uno con superficie fino a mq. 15 di superficie utile. Per la loro realizzazione vale il rispetto di quanto prescritto dal presente articolo.
- i) Per le aree inferiori a 1.000 mq non è ammessa la realizzazione di alcun manufatto.
- a) la realizzazione e il dimensionamento di tali annessi è ammessa con riferimento alla superficie agraria utilizzabile:
- La realizzazione di manufatti precari deve rispettare le condizioni di cui all'art. 7 e 8 del Regolamento d'attuazione 5R/2007 della L.R. 1/2005.
- Nel rispetto del corretto inserimento paesistico-ambientale i manufatti precari necessari allo svolgimento dell'attività agricola sono realizzati con materiali leggeri semplicemente appoggiati a terra ed utilizzando tecniche costruttive completamente reversibili. Sono consentite esclusivamente opere di ancoraggio che non comportino alcuna modificazione dello stato dei luoghi.
- La loro installazione e inibita nei Sottosistemi ambientali V3 e V5 nonché nelle Aree di Pertinenza Paesistica individuate dal PTC della Provincia di Siena.
- Nelle aree soggette a vincolo paesistico ai sensi del D.lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" va dimostrato che l'intervento è assolutamente necessario e che non è possibile o opportuno localizzarlo altrove nonché che la percezione del beni tutelati non viene alterata in modo pregiudizievole.
CAPO II SISTEMA AMBIENTALE (V)
Art. 60 Sottosistema V1: I serbatoi di naturalità
1. Le parti del territorio ricadenti nel sottosistema V1 sono considerate zone con esclusiva o prevalente funzione agricola.
2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:
6. Se non diversamente riportato nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento" o nelle schede normative di riferimento degli edifici rurali e delle case sparse, nel sottosistema V1 non è consentita la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo, anche se necessari alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, in applicazione del comma 2 dell'art. 41 della L.R. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art 3 comma 1 del relativo Regolamento d'attuazione 5R/2007 e s.m.i.
7. È ammessa la sola costruzione di annessi agricoli, secondo le disposizioni dell'art.1 della L.R. 1/2005 e s.m.i. ed è soggetta a quanto prescritto all'art.41 comma 6 L.R.1/2005 e s.m.i. La realizzazione di nuovi annessi agricoli è soggetta al rispetto delle indicazioni di cui al comma 12 dell'art. 117 delle presenti norme.
2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:
- Attività agricole (A)
- Spazi scoperti d'uso pubblico a verde (V)
- Servizi ed attrezzature di uso pubblico (S) limitatamente alle seguenti articolazioni:
Sb - servizi per l'istruzione di base
Sd - servizi culturali, sociali e ricreativi;
Sh - servizi per l'assistenza socio sanitaria;
Sr - servizi religiosi.
- Residenza (R)
- Attività ricettive e pubblici esercizi (Tr), con esclusione di:
campeggi;
villaggi turistici;
aree di sosta;
parchi di vacanza.
6. Se non diversamente riportato nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento" o nelle schede normative di riferimento degli edifici rurali e delle case sparse, nel sottosistema V1 non è consentita la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo, anche se necessari alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, in applicazione del comma 2 dell'art. 41 della L.R. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art 3 comma 1 del relativo Regolamento d'attuazione 5R/2007 e s.m.i.
7. È ammessa la sola costruzione di annessi agricoli, secondo le disposizioni dell'art.1 della L.R. 1/2005 e s.m.i. ed è soggetta a quanto prescritto all'art.41 comma 6 L.R.1/2005 e s.m.i. La realizzazione di nuovi annessi agricoli è soggetta al rispetto delle indicazioni di cui al comma 12 dell'art. 117 delle presenti norme.
Art. 61 Ambito V1.1: La Montagnola
1. Nell'ambito V1.1 oltre alle caratterizzazioni funzionali definite al precedente art. 60, valgono le seguenti prescrizioni:
2. E' sconsigliato il rimboschimento se non in presenza di rilevanti fenomeni di dissesto idrogeologico, da effettuare con specie decidue autoctone.
3. I castagneti monumentali ancora presenti non potranno essere convertiti in cedui e non dovranno essere sottoposti al taglio i soggetti censiti come emergenze floristiche, le cenosi classificate come emergenze vegetazionali e le querce camporili.
4. Per favorire il mantenimento della lecceta, che caratterizza con la sua presenza tale contesto, sarà favorita la conversione a fustaia, mentre il ritorno a popolamenti misti sarà invece auspicato in leccete già degradate, nelle aree a rischio erosivo e nei rimboschimenti, ai fini di sostituire con vegetazione autoctona spontanea le conifere, per l'elevato rischio di incendio che esse rappresentano. La forma delle tagliate consentite secondo i dettami della L.R. 1/90 dovrà seguire le curve di livello per contrastare l'erosione del suolo.
5. In tutto l'ambito V1.1 valgono inoltre le seguenti limitazioni:
2. E' sconsigliato il rimboschimento se non in presenza di rilevanti fenomeni di dissesto idrogeologico, da effettuare con specie decidue autoctone.
3. I castagneti monumentali ancora presenti non potranno essere convertiti in cedui e non dovranno essere sottoposti al taglio i soggetti censiti come emergenze floristiche, le cenosi classificate come emergenze vegetazionali e le querce camporili.
4. Per favorire il mantenimento della lecceta, che caratterizza con la sua presenza tale contesto, sarà favorita la conversione a fustaia, mentre il ritorno a popolamenti misti sarà invece auspicato in leccete già degradate, nelle aree a rischio erosivo e nei rimboschimenti, ai fini di sostituire con vegetazione autoctona spontanea le conifere, per l'elevato rischio di incendio che esse rappresentano. La forma delle tagliate consentite secondo i dettami della L.R. 1/90 dovrà seguire le curve di livello per contrastare l'erosione del suolo.
5. In tutto l'ambito V1.1 valgono inoltre le seguenti limitazioni:
- non è consentita l'asfaltatura di strade bianche, se non in corrispondenza dei nuclei abitati dove si dovranno attuare tutti gli accorgimenti utili a ridurre l'impatto ambientale dello strato superficiale, attraverso l'utilizzo di idonee miscele colorate.
- è escluso il pascolo caprino in bosco ed in appezzamenti non recintati;
- è escluso il pascolo caprino su tutte le superfici con pendenza superiore al 25%;
- non è consentito l'uso del fuoco per il mantenimento e l'ampliamento dei pascoli;
- è esclusa la messa a coltura di terreni destinati a bosco.
Art. 62 Ambito V1.2: Berignone
1. Nell'ambito V1.2 oltre alle caratterizzazioni funzionali del precedente art. 60, valgono le seguenti prescrizioni:
2. E' sconsigliato il rimboschimento, se non in presenza di rilevanti fenomeni di dissesto idrogeologico con specie decidue autoctone.
3. Gli interventi di smacchiatura dovranno essere contenuti per evitare il riscoppio delle specie più eliofile della macchia a svantaggio del leccio e del cerro, con l'obiettivo di aumentare nei soprassuoli più maturi la copertura boschiva facendo evolvere i cedui a fustaia.
4. In tutto l'ambito V1.2 valgono inoltre le seguenti limitazioni:
2. E' sconsigliato il rimboschimento, se non in presenza di rilevanti fenomeni di dissesto idrogeologico con specie decidue autoctone.
3. Gli interventi di smacchiatura dovranno essere contenuti per evitare il riscoppio delle specie più eliofile della macchia a svantaggio del leccio e del cerro, con l'obiettivo di aumentare nei soprassuoli più maturi la copertura boschiva facendo evolvere i cedui a fustaia.
4. In tutto l'ambito V1.2 valgono inoltre le seguenti limitazioni:
- non è consentita l'asfaltatura di strade bianche, se non in corrispondenza dei nuclei abitati dove si dovranno attuare tutti gli accorgimenti utili a ridurre l'impatto ambientale dello strato superficiale, attraverso l'utilizzo di idonee miscele colorate.
- assoluto divieto del taglio di esemplari di sughera e di Quercus petraea, con l'obiettivo di favorire la loro ricolonizzazione.
- non dovranno in ogni caso essere sottoposti al taglio i soggetti censiti come emergenze floristiche, le cenosi classificate come emergenze vegetazionali e le querce camporili.
- è escluso il pascolo caprino in bosco ed in appezzamenti non recintati;
- è escluso il pascolo caprino su tutte le superfici con pendenza superiore al 25%;
- non è consentito l'uso del fuoco per il mantenimento e l'ampliamento dei pascoli;
- è esclusa la messa a coltura di terreni destinati a bosco;
- non è consentito il rimboschimento di terreni a seminativo.
Art. 63 Ambito V1.3: La Selva
Nell'ambito V1.3 oltre alle caratterizzazioni funzionali del precedente art. 60, valgono le seguenti limitazioni:
- non è consentita l'asfaltatura di strade bianche, se non in corrispondenza dei nuclei abitati dove si dovranno attuare tutti gli accorgimenti utili a ridurre l'impatto ambientale dello strato superficiale, attraverso l'utilizzo di idonee miscele colorate;
- è escluso il pascolo caprino in bosco ed in appezzamenti non recintati;
- è escluso il pascolo su tutte le superfici con pendenza superiore al 25%;
- non è consentito l'uso del fuoco per il mantenimento e l'ampliamento dei pascoli;
- è esclusa la messa a coltura di terreni destinati a bosco.
Art. 64 Sottosistema V2: I serbatoi di ruralità
1. Le parti del territorio ricadenti nel sottosistema V2 sono considerate zone con esclusiva o prevalente funzione agricola.
2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:
Sb - servizi per l'istruzione di base
Sr - servizi religiosi.
4. Sono altresì previsti e consentiti, in edifici esistenti:
campeggi;
villaggi turistici;
aree di sosta;
parchi di vacanza.
6. La costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo riferiti all'esigenze degli imprenditori agricoli (IAP) impegnati nella conduzione del fondo, dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato, è consentita, ai sensi e secondo i limiti dell'art. 41 della L.R. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 12 dell'art. 117 delle presenti norme ed entro i seguenti limiti:
dimensione massima di ogni unità abitativa mq. 120 di Sn.
numero massimo 2 piani fuori terra.
7. È ammessa la costruzione di annessi agricoli, secondo le disposizioni dell'art. 41 della L.R. 1/2005 e s.m.i. ed è soggetta a quanto prescritto all'art. 41 comma 6 L.R. 1/2005 e s.m.i. La realizzazione di nuovi annessi agricoli è soggetta al rispetto delle indicazioni di cui al comma 12 dell'art.117 delle presenti norme.
2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:
- Attività agricole (A)
- Spazi scoperti d'uso pubblico a verde (V)
Sb - servizi per l'istruzione di base
Sr - servizi religiosi.
4. Sono altresì previsti e consentiti, in edifici esistenti:
- Residenza (R)
campeggi;
villaggi turistici;
aree di sosta;
parchi di vacanza.
6. La costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo riferiti all'esigenze degli imprenditori agricoli (IAP) impegnati nella conduzione del fondo, dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato, è consentita, ai sensi e secondo i limiti dell'art. 41 della L.R. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 12 dell'art. 117 delle presenti norme ed entro i seguenti limiti:
dimensione massima di ogni unità abitativa mq. 120 di Sn.
numero massimo 2 piani fuori terra.
7. È ammessa la costruzione di annessi agricoli, secondo le disposizioni dell'art. 41 della L.R. 1/2005 e s.m.i. ed è soggetta a quanto prescritto all'art. 41 comma 6 L.R. 1/2005 e s.m.i. La realizzazione di nuovi annessi agricoli è soggetta al rispetto delle indicazioni di cui al comma 12 dell'art.117 delle presenti norme.
Art. 65 Sottosistema V3: I corridoi di naturalità
1. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:
- Spazi scoperti d'uso pubblico a verde (V)
- Attività agricole (A)
- Residenza (R)
Art. 66 Sottosistema V4: La maglia ecologica
1. Le parti del territorio ricadenti nel sottosistema V4 sono considerate zone con esclusiva o prevalente funzione agricola.
2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:
Sb - servizi per l'istruzione di base
Sr - servizi religiosi.
4. Sono altresì previsti e consentiti, in edifici esistenti:
7. Sui terreni appartenenti al sottosistema V4 è consentita la ceduazione, la capitozzatura ed il taglio delle essenze previa richiesta di autorizzazione all'Amministrazione e comunque nel rispetto delle seguenti condizioni:
9. Qualora interventi (pubblici o privati) vadano ad incidere sulla integrità della maglia, nel caso in cui il tratto di discontinuità non possa essere sostituito con la protezione, (mediante variante al Piano Strutturale), di collegamenti sostitutivi nelle immediate vicinanze (concetto di compensazione del danno), dovranno essere obbligatoriamente previste misure per evitare l'interruzione dei biocorridoi attraverso la costruzione di appositi manufatti quali ponti, sopraelevazioni, etc.
10. La costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo riferiti all'esigenze degli imprenditori agricoli (IAP) impegnati nella conduzione del fondo, dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato, è consentita, ai sensi e secondo i limiti dell'art. 41 della L.R. 1/2005 e s.m.i., nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 12 dell'art.117 delle presenti norme ed entro i seguenti limiti:
dimensione massima di ogni unità abitativa mq. 120 di Sn.
numero massimo 2 piani fuori terra.
11. È ammessa la costruzione di annessi agricoli, secondo le disposizioni dell'art. 41 della L.R. 1/2005 e s.m.i., ed è soggetta a quanto prescritto all'art. 41 comma 6 L.R.1/2005 e s.m.i. La realizzazione di nuovi annessi agricoli è soggetta al rispetto delle indicazioni di cui al comma 12 dell'art.117 delle presenti norme.
12. In ogni caso gli interventi di nuova edificazione o di ampliamento consentiti dal regolamento Urbanistico non dovranno compromettere l'integrità degli elementi costituenti la maglia ecologica di cui al precedente punto 5.
2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:
- Attività agricole (A)
- Spazi scoperti d'uso pubblico a verde (V)
Sb - servizi per l'istruzione di base
Sr - servizi religiosi.
4. Sono altresì previsti e consentiti, in edifici esistenti:
- Residenza (R)
- la vegetazione ripariale;
- i bordi stradali con ciglio inerbito appartenenti al sottosistema della mobilità M2;
- gli interventi di ingegneria naturalistica (controllo frane su strada);
- le siepi di confine di specie autoctone;
- le alberature stradali con specie autoctone;
- le recinzioni vegetali per bestiame;
- gli elementi frangivento;
- gli alberi isolati.
7. Sui terreni appartenenti al sottosistema V4 è consentita la ceduazione, la capitozzatura ed il taglio delle essenze previa richiesta di autorizzazione all'Amministrazione e comunque nel rispetto delle seguenti condizioni:
- il mantenimento di una densità di 4-15 m per gli alberi di alto fusto in relazione alla loro dimensione;
- il mantenimento di una densità di 3-5 m per gli alberi governati a ceduo;
- la ceduazione per tratti non maggiori di 100 m lineari continui;
- la ceduazione con turni di 5-10 anni in relazione alle principali essenze arboree;
- la capitozzatura annuale per i salici;
- il divieto di annullamento delle essenze (sdradicamento);
- il divieto dell'uso del fuoco.
9. Qualora interventi (pubblici o privati) vadano ad incidere sulla integrità della maglia, nel caso in cui il tratto di discontinuità non possa essere sostituito con la protezione, (mediante variante al Piano Strutturale), di collegamenti sostitutivi nelle immediate vicinanze (concetto di compensazione del danno), dovranno essere obbligatoriamente previste misure per evitare l'interruzione dei biocorridoi attraverso la costruzione di appositi manufatti quali ponti, sopraelevazioni, etc.
10. La costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo riferiti all'esigenze degli imprenditori agricoli (IAP) impegnati nella conduzione del fondo, dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato, è consentita, ai sensi e secondo i limiti dell'art. 41 della L.R. 1/2005 e s.m.i., nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 12 dell'art.117 delle presenti norme ed entro i seguenti limiti:
dimensione massima di ogni unità abitativa mq. 120 di Sn.
numero massimo 2 piani fuori terra.
11. È ammessa la costruzione di annessi agricoli, secondo le disposizioni dell'art. 41 della L.R. 1/2005 e s.m.i., ed è soggetta a quanto prescritto all'art. 41 comma 6 L.R.1/2005 e s.m.i. La realizzazione di nuovi annessi agricoli è soggetta al rispetto delle indicazioni di cui al comma 12 dell'art.117 delle presenti norme.
12. In ogni caso gli interventi di nuova edificazione o di ampliamento consentiti dal regolamento Urbanistico non dovranno compromettere l'integrità degli elementi costituenti la maglia ecologica di cui al precedente punto 5.
Art. 67 Sottosistema V5: I capisaldi del verde urbano
1. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:
- Spazi scoperti d'uso pubblico a verde (V)
Art. 67bis Strade poderali e vicinali
1. Con l'obiettivo di migliorare la vivibilità dei complessi rurali, sono ammessi, all'interno del Sistema ambientale, senza che ciò costituisca Variante, leggere modifiche di tracciato alle strade poderali e/o vicinali.
2. Tali modifiche devono essere realizzate nel rispetto della morfologia esistente, tenendo conto dei dislivelli del terreno ed evitando, in generale, opere che comportano eccessivi movimenti di terra.
3. Le modifiche sono ammissibili fermo restando le necessarie verifiche di tipo vincolistico, paesistico, di fattibilità geologica e geotecnica.
2. Tali modifiche devono essere realizzate nel rispetto della morfologia esistente, tenendo conto dei dislivelli del terreno ed evitando, in generale, opere che comportano eccessivi movimenti di terra.
3. Le modifiche sono ammissibili fermo restando le necessarie verifiche di tipo vincolistico, paesistico, di fattibilità geologica e geotecnica.
CAPO III SISTEMA DELLA RESIDENZA (R)
Art. 68 Sottosistema R1: Centri e nuclei antichi
1. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:
- Residenza (R)
- Servizi ed attrezzature di uso pubblico (S), con esclusione di:
Sc - Servizi cimiteriali
St - Servizi tecnici
Ss - servizi sportivi coperti - Attività terziarie (T) limitate a:
Tc - attività commerciali con esclusione di:
medie strutture di vendita;
grandi strutture di vendita;
centri commerciali.
Tr - attività ricettive e pubblici esercizi, limitatamente a:
alberghi;
residenze turistico alberghiere.
Tu - attività direzionali
- Spazi scoperti di uso pubblico a verde (V)
- Spazi scoperti di uso pubblico pavimentati (P) con esclusione di:
Ps - Campi sportivi scoperti.
Art. 69 Sottosistema R2: I margini
1. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:
- Residenza (R)
- Servizi ed attrezzature di uso pubblico (S), con esclusione di:
Sc - Servizi cimiteriali
St - Servizi tecnici
Ss - servizi sportivi coperti - Attività terziarie (T) limitate a:
Tc - attività commerciali con esclusione di:
grandi strutture di vendita;
centri commerciali.
Tr - attività ricettive e pubblici esercizi, limitatamente a:
alberghi;
residenze turistico alberghiere.
Tu - attività direzionali
- Spazi scoperti di uso pubblico a verde (V)
- Spazi scoperti di uso pubblico pavimentati (P) con esclusione di:
Ps - Campi sportivi scoperti.
Art. 70 Sottosistema R3: Le frazioni
1. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:
- Residenza (R)
- Attività terziarie (T) limitate a:
Tc - attività commerciali con esclusione di:
medie strutture di vendita;
grandi strutture di vendita;
centri commerciali.
Tu - attività direzionali con esclusione di:
agenzie bancarie e banche;
centri di ricerca.
- Spazi scoperti di uso pubblico a verde (V)
- Spazi scoperti di uso pubblico pavimentati (P) con esclusione di:
Ps - Campi sportivi scoperti.
CAPO IV SISTEMA DEI LUOGHI CENTRALI (L)
Art. 71 Sottosistema L1: I luoghi centrali dei centri e nuclei antichi
1. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:
- Servizi ed attrezzature di uso pubblico (S) con esclusione di:
St - Servizi tecnici;
Sc - Servizi cimiteriali
Ss - servizi sportivi coperti - Attività terziarie (T) limitate a:
Tc - attività commerciali con esclusione di:
medie strutture di vendita;
grandi strutture di vendita;
centri commerciali.
Tr - attività ricettive e pubblici esercizi, limitatamente a:
alberghi;
residenze turistico alberghiere.
Tu - attività direzionali.
- Residenza (R)
- Spazi scoperti di uso pubblico a verde (V)
- Spazi scoperti di uso pubblico pavimentati (P) con esclusione di:
Ps - Campi sportivi scoperti.
- Attività agricole (A)
- Attività industriali e artigianali (I)
- Infrastrutture ed attrezzature della mobilità (M).
Art. 72 Sottosistema L2: I luoghi centrali della residenza
1. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:
- Servizi ed attrezzature di uso pubblico (S) con esclusione di:
St - Servizi tecnici; - Attività terziarie (T) limitate a:
Tc - attività commerciali con esclusione di:
medie strutture di vendita;
grandi strutture di vendita;
centri commerciali.
Tr - attività ricettive e pubblici esercizi, limitatamente a:
alberghi;
residenze turistico alberghiere.
Tu - attività direzionali.
- Residenza (R)
- Spazi scoperti di uso pubblico a verde (V)
- Spazi scoperti di uso pubblico pavimentati (P)
- Attività agricole (A)
- Attività industriali e artigianali (I)
- Infrastrutture ed attrezzature della mobilità (M).
Art. 73 Sottosistema L3: I luoghi centrali per l'ospitalità
1. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:
- Attività turistico ricettive e pubblici esercizi (Tr) con esclusione di:
campeggi;
villaggi turistici;
aree di sosta;
parchi di vacanza.
- Residenza (R)
- Attività terziarie (T) limitate a:
Tc - attività commerciali con esclusione di:
medie strutture di vendita;
grandi strutture di vendita;
centri commerciali.
Tu - attività direzionali
- Spazi scoperti di uso pubblico a verde (V)
- Spazi scoperti di uso pubblico pavimentati (P) con esclusione di:
Ps - Campi sportivi scoperti.
- Attività agricole (A)
- Attività industriali e artigianali (I)
- Infrastrutture ed attrezzature della mobilità (M).
CAPO V SISTEMA DELLA PRODUZIONE (P)
Art. 74 Sottosistema P1: Le aree industriali
1. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:
3. Sono previsti e consentiti in misura non superiore al 20% del totale della Sc:
- Attività industriali e artigianali (I)
- Attività terziarie (T) limitate a:
Tu - Attività direzionali;
Tc - attività commerciali, con le limitazioni di cui al successivo punto 2.
3. Sono previsti e consentiti in misura non superiore al 20% del totale della Sc:
- Servizi ed attrezzature di uso pubblico (S) limitatamente a:
Sa - servizi amministrativi
Sd - servizi culturali, sociali e ricreativi
Ss - servizi sportivi coperti
St - servizi tecnici
- Residenza (R) limitatamente a:
residenze urbane.
- Spazi scoperti di uso pubblico a verde (V)
- Spazi scoperti di uso pubblico pavimentati (P)
- Infrastrutture ed attrezzature della mobilità (M).
- Attività agricole (A).
Art. 75 Sottosistema P2: Le aree produttive miste
1. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:
- Attività industriali e artigianali (I)
- Attività terziarie (T) limitate a:
Tu - Attività direzionali;
Tc - Attività commerciali, con esclusione di:
medie strutture di vendita;
grandi strutture di vendita;
centri commerciali.
- Servizi ed attrezzature di uso pubblico (S) limitatamente a:
Ss - servizi sportivi coperti
St - servizi tecnici
- Residenza (R) limitatamente a:
residenze urbane.
- Spazi scoperti di uso pubblico a verde (V)
- Spazi scoperti di uso pubblico pavimentati (P)
- Infrastrutture ed attrezzature della mobilità (M).
- Attività agricole (A).
CAPO VI SISTEMA DELLA MOBILITA' (M)
Art. 76 Sottosistema M1: La traversa Maremmana
1. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:
6. Per i mezzi privati è ammessa la sosta su spazi separati con immissioni ed uscite concentrate
7. E' ammesso il transito pedonale solo su marciapiedi protetti; è escluso il transito ciclabile, se non previsto in sede propria, salvo i casi nei quali i relativi percorsi protetti siano attuati sui marciapiedi.
- Infrastrutture ed attrezzature della mobilità (M).
- Spazi scoperti di uso pubblico a verde (V)
- Spazi scoperti di uso pubblico pavimentati (P).
- Attività agricole (A)
- Attività industriali e artigianali (I)
- Servizi ed attrezzature di uso pubblico (S)
- Attività terziarie (T)
- Residenza (R).
- a - movimenti di autoveicoli privati;
- b - movimenti di autoveicoli in servizio pubblico, con fermate di linea;
- p - movimento e sosta di pedoni.
6. Per i mezzi privati è ammessa la sosta su spazi separati con immissioni ed uscite concentrate
7. E' ammesso il transito pedonale solo su marciapiedi protetti; è escluso il transito ciclabile, se non previsto in sede propria, salvo i casi nei quali i relativi percorsi protetti siano attuati sui marciapiedi.
Art. 77 Sottosistema M2: Le dorsali di distribuzione
1. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:
5. Su tali strade sono ammesse le seguenti componenti di traffico:
7. Per i mezzi privati è ammessa la sosta con immissioni ed uscite libere con corsia di manovra.
8. E' ammesso il transito pedonale su marciapiedi mentre il transito ciclabile deve essere previsto in sede propria o su corsia riservata.
- Infrastrutture ed attrezzature della mobilità (M).
- Spazi scoperti di uso pubblico a verde (V)
- Spazi scoperti di uso pubblico pavimentati (P).
- Attività agricole (A)
- Attività industriali e artigianali (I)
- Servizi ed attrezzature di uso pubblico (S)
- Attività terziarie (T)
- Residenza (R).
5. Su tali strade sono ammesse le seguenti componenti di traffico:
- a - movimenti di autoveicoli privati;
- b - movimenti di autoveicoli in servizio pubblico, con fermate di linea;
- s - sosta di autoveicoli privati;
- p - movimento e sosta di pedoni.
7. Per i mezzi privati è ammessa la sosta con immissioni ed uscite libere con corsia di manovra.
8. E' ammesso il transito pedonale su marciapiedi mentre il transito ciclabile deve essere previsto in sede propria o su corsia riservata.
Art. 78 Sottosistema M3: Le strade di connessione
1. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:
6. Per i mezzi privati è ammessa la sosta con immissioni ed uscite libere con corsia di manovra.
7. E' ammesso il transito pedonale su marciapiedi mentre il transito ciclabile deve essere previsto in sede propria o su corsia riservata.
- Infrastrutture ed attrezzature della mobilità (M).
- Spazi scoperti di uso pubblico a verde (V)
- Spazi scoperti di uso pubblico pavimentati (P).
- Attività agricole (A)
- Attività industriali e artigianali (I)
- Servizi ed attrezzature di uso pubblico (S)
- Attività terziarie (T)
- Residenza (R).
- a - movimenti di autoveicoli privati;
- b - movimenti di autoveicoli in servizio pubblico, con fermate di linea;
- s - sosta di autoveicoli privati;
- p - movimento e sosta di pedoni.
6. Per i mezzi privati è ammessa la sosta con immissioni ed uscite libere con corsia di manovra.
7. E' ammesso il transito pedonale su marciapiedi mentre il transito ciclabile deve essere previsto in sede propria o su corsia riservata.
Art. 79 Sottosistema M4: Le strade di distribuzione urbana e locale
1. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:
6. Per i mezzi privati è ammessa la sosta libera, a norma del codice della strada.
7. E' ammesso il transito pedonale su marciapiedi mentre il transito ciclabile deve essere previsto in sede propria o su corsia riservata.
- Infrastrutture ed attrezzature della mobilità (M).
- Spazi scoperti di uso pubblico a verde (V)
- Spazi scoperti di uso pubblico pavimentati (P).
- Attività agricole (A)
- Attività industriali e artigianali (I)
- Servizi ed attrezzature di uso pubblico (S)
- Attività terziarie (T)
- Residenza (R).
- a - movimenti di autoveicoli privati;
- b - movimenti di autoveicoli in servizio pubblico, con fermate di linea;
- s - sosta di autoveicoli privati;
- p - movimento e sosta di pedoni.
6. Per i mezzi privati è ammessa la sosta libera, a norma del codice della strada.
7. E' ammesso il transito pedonale su marciapiedi mentre il transito ciclabile deve essere previsto in sede propria o su corsia riservata.