Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 59 Riferimenti agli indirizzi del Piano Strutturale
1. Per ciascun sottosistema o ambito in cui risulta suddiviso il territorio comunale, sono stabilite norme specifiche relative agli usi del territorio e riferite sia agli spazi aperti che agli edifici.
2. In riferimento alle disposizioni previste dal Titolo V - "Sistemi, Sottosistemi ed ambiti" delle Norme del Piano Strutturale, per ciascun Sottosistema si determina:
4. Le destinazioni d'uso principali o singole loro articolazioni non esplicitamente previste o ammesse nei singoli sottosistemi si intendono escluse, se non diversamente specificato nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento".
5. Le percentuali, riferite alla Superficie Territoriale (St) o alla Superficie Netta (Sn), dovranno essere verificate sulla superficie complessiva dell'immobile o degli immobili oggetto dell'intervento implicante il cambiamento di destinazione d'uso. Tale parametro dovrà essere verificato anche nel caso di cambiamento di destinazione d'uso senza opere.
6. In riferimento alle disposizioni previste dai punti 3 e 4 dell'art. 29 delle Norme del Piano Strutturale, il Regolamento Urbanistico nei successivi artt. 60, 64 e 66, per i sottosistemi ambientali V1, V2 e V4, stabilisce le condizioni per la realizzazione dei nuovi edifici rurali, secondo quanto prescritto dall'art.41 della L.R. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
6bis. In applicazione al Regolamento d'attuazione del Titolo IV, Capo III "Il territorio rurale" della L.R. 1/2005, il Regolamento Urbanistico nel successivo art. 59bis, per i Sottosistemi ambientali V1, V2 e V4, stabilisce le condizioni per la realizzazione di annessi agricoli per i soggetti diversi dagli imprenditori agricoli e per le aziende che non raggiungono la superficie minima fondiaria ai sensi dell'art. 41 commi 5 e 7, nonché la realizzazione di manufatti precari ai sensi dell'art. 41 comma 8.
2. In riferimento alle disposizioni previste dal Titolo V - "Sistemi, Sottosistemi ed ambiti" delle Norme del Piano Strutturale, per ciascun Sottosistema si determina:
- la definizione del rapporto percentuale fra gli usi caratterizzanti, previsti ed ammessi.
- le eventuali condizioni specifiche relative agli usi ammessi;
- le condizioni specifiche per la permanenza degli usi esclusi, ma già esistenti alla data di approvazione del Piano Strutturale;
4. Le destinazioni d'uso principali o singole loro articolazioni non esplicitamente previste o ammesse nei singoli sottosistemi si intendono escluse, se non diversamente specificato nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento".
5. Le percentuali, riferite alla Superficie Territoriale (St) o alla Superficie Netta (Sn), dovranno essere verificate sulla superficie complessiva dell'immobile o degli immobili oggetto dell'intervento implicante il cambiamento di destinazione d'uso. Tale parametro dovrà essere verificato anche nel caso di cambiamento di destinazione d'uso senza opere.
6. In riferimento alle disposizioni previste dai punti 3 e 4 dell'art. 29 delle Norme del Piano Strutturale, il Regolamento Urbanistico nei successivi artt. 60, 64 e 66, per i sottosistemi ambientali V1, V2 e V4, stabilisce le condizioni per la realizzazione dei nuovi edifici rurali, secondo quanto prescritto dall'art.41 della L.R. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
6bis. In applicazione al Regolamento d'attuazione del Titolo IV, Capo III "Il territorio rurale" della L.R. 1/2005, il Regolamento Urbanistico nel successivo art. 59bis, per i Sottosistemi ambientali V1, V2 e V4, stabilisce le condizioni per la realizzazione di annessi agricoli per i soggetti diversi dagli imprenditori agricoli e per le aziende che non raggiungono la superficie minima fondiaria ai sensi dell'art. 41 commi 5 e 7, nonché la realizzazione di manufatti precari ai sensi dell'art. 41 comma 8.
Art. 59bis Disciplina specifica in applicazione del Regolamento 5R/2007 (annessi agricoli di cui all’art. 41 commi 5, 7 e 8 della L.R. 1/2005)
Le presenti norme si applicano ai Sottosistemi V1, V2, V4 considerate zone con esclusiva o prevalente funzione agricola
1 - Annessi agricoli di cui all'art. 41 commi 5 e 7 della L.R. 1/2005
1 - Annessi agricoli di cui all'art. 41 commi 5 e 7 della L.R. 1/2005
- I soggetti diversi dagli imprenditori agricoli e le aziende agricole che non raggiungono la superficie minima fondiaria da mantenere in produzione, possono realizzare annessi agricoli per la conduzione dei fondi e per l'agricoltura amatoriale comunque commisurati alla capacita produttiva del fondo.
- La realizzazione di nuovi annessi agricoli realizzati da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli è soggetta a quanto prescritto all'art. 41 comma 6 b) della L.R.1/05 nonché all'art. 6 del relativo Regolamento d'attuazione ed al rispetto delle indicazioni che seguono.
- a) la realizzazione e il dimensionamento di tali annessi è ammessa con riferimento alla superficie agraria utilizzabile:
- fino a mq. 30 di superficie utile per aziende con SAU fino a ha 0.5 per colture ad orto e florovivaistiche;
- fino a mq. 50 di superficie utile per aziende con SAU compresa tra ha 0.5 e 0.8 per colture ad orto e florovivaistiche;
- fino a mq. 30 di superficie utile per aziende con SAU fino a ha 1.5 per vigneti e frutteti specializzati;
- fino a mq. 50 di superficie utile per aziende con SAU compresa tra ha 1.5 e 3 per vigneti e frutteti specializzati;
- fino a mq. 30 di superficie utile per aziende con SAU fino a ha 2 per oliveto specializzato e seminativo irriguo;
- fino a mq. 50 di superficie utile per aziende con SAU compresa tra ha 2 e 4 per oliveto specializzato e seminativo irriguo;
- fino a mq. 30 di superficie utile per aziende con SAU fino a ha 3 per colture seminative e prato;
- fino a mq. 50 di superficie utile per aziende con SAU fino compresa tra ha 3 e 6 per colture seminative e prato;
- b) i soggetti abilitati alla realizzazione di tali annessi sono i proprietari o gli aventi diritto delle aree e le aziende agricole purché in possesso di aree coltivate con le caratteristiche di SAU di cui al punto a);
- c) Nel rispetto del corretto inserimento paesistico-ambientale gli annessi agricoli sono realizzati con tipologie e volumi di forma semplice e compatta con le modalità e caratteristiche che seguono:
- 1. devono essere realizzati in legno semplicemente appoggiati a terra, utilizzando tecniche costruttive completamente reversibili, altezza max ml.3.00, finitura esterna in legno e coperture in legno o con manto in coppi e tegole. Sono consentite esclusivamente opere di ancoraggio che non comportino alcuna modificazione dello stato dei luoghi;
- 2. non è ammessa la realizzazione di servizi igienici o cucina, né di altre funzioni collegate alla residenza;
- 3. i progetti dovranno rispettare la morfologia dei terreni, comportare movimenti di terra per lo stretto indispensabile alla realizzazione dei manufatti e comunque privilegiare la localizzazione che richiede il minimo movimento di terra e col minore impatto visivo sul paesaggio. Si dovranno scegliere collocazioni territoriali tali da evitare situazioni di "emergenza visiva" (crinali, sommità di colline, ecc.) ricorrendo, quando la morfologia dei terreni lo consente, al loro incasso nel piano campagna per quanto possibile.
- d) La realizzazione degli annessi è subordinata alla sottoscrizione di un atto unilaterale sulla base della necessità di utilizzo che non può, comunque, essere superiore a venti (20) anni. L'Atto può essere rinnovato se persistono e vengono adeguatamente dimostrate le condizioni iniziali. L'Atto deve contenere l'obbligo a:
- 1. demolire tutti i manufatti realizzati con materiali impropri (lamiere o altri materiali di riciclo) e comunque indecorosi eventualmente presenti sul fondo;
- 2. a non mutare la destinazione d'uso dell'annesso;
- 3. a non frazionare le aree per venti anni;
- 4. a demolire l'annesso se l'area viene adibita ad altro uso o dismessa;
- 5. ad accettare le sanzioni comminate per l'inadempienza. L'inadempienza di quanto contenuto nell'atto d'obbligo comporta la demolizione del manufatto in danno del proprietario e la sanzione amministrativa pari al doppio del costo documentato di costruzione dell'annesso al momento in cui viene constatata l'inadempienza stessa.
- e) Chiunque intende realizzare gli annessi agricoli di cui al presente articolo deve presentare, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del Regolamento d'attuazione 5R/2007, il progetto corredato da:
- l'organizzazione dell'azienda e le esigenze produttive;
- l'esplicitazione del calcolo per il dimensionamento dell'annesso con un elaborato cartografico e la documentazione tecnica che riporti le colture in atto e che intende praticare;
- la descrizione delle caratteristiche tecniche e costruttive, nonché adeguata planimetria con l'esatta localizzazione e la dimostrazione del rispetto di quanto prescritto al punto c) del presente articolo;
- la verifica della conformità dell'intervento alla L.R. 1/2005, al Regolamento di attuazione 5R/2007, nonché alle disposizioni contenute nella presente disciplina.
- f) La loro installazione e inibita nei Sottosistemi ambientali V3 e V5 nonché nelle Aree di Pertinenza Paesistica individuate dal PTC della Provincia di Siena.
- g) Nelle aree soggette a vincolo paesistico ai sensi del D.lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" va dimostrato che l'intervento è assolutamente necessario e che non è possibile o opportuno localizzarlo altrove nonché che la percezione del beni tutelati non viene alterata in modo pregiudizievole.
- h) Per le aree che non presentano le caratteristiche di cui al punto a) del presente articolo, e, comunque, non inferiori a mq. 1.000 di superficie agraria, sono consentiti annessi nella misura di uno con superficie fino a mq. 15 di superficie utile. Per la loro realizzazione vale il rispetto di quanto prescritto dal presente articolo.
- i) Per le aree inferiori a 1.000 mq non è ammessa la realizzazione di alcun manufatto.
- a) la realizzazione e il dimensionamento di tali annessi è ammessa con riferimento alla superficie agraria utilizzabile:
- La realizzazione di manufatti precari deve rispettare le condizioni di cui all'art. 7 e 8 del Regolamento d'attuazione 5R/2007 della L.R. 1/2005.
- Nel rispetto del corretto inserimento paesistico-ambientale i manufatti precari necessari allo svolgimento dell'attività agricola sono realizzati con materiali leggeri semplicemente appoggiati a terra ed utilizzando tecniche costruttive completamente reversibili. Sono consentite esclusivamente opere di ancoraggio che non comportino alcuna modificazione dello stato dei luoghi.
- La loro installazione e inibita nei Sottosistemi ambientali V3 e V5 nonché nelle Aree di Pertinenza Paesistica individuate dal PTC della Provincia di Siena.
- Nelle aree soggette a vincolo paesistico ai sensi del D.lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" va dimostrato che l'intervento è assolutamente necessario e che non è possibile o opportuno localizzarlo altrove nonché che la percezione del beni tutelati non viene alterata in modo pregiudizievole.