Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
TITOLO XII MODALITA' D'ATTUAZIONE DEL PIANO
Art. 155 Disposizioni generali
1. Il Regolamento Urbanistico si attua attraverso piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata e attraverso intervento edilizio diretto.
2. Nelle aree di trasformazione (AT) gli interventi si attuano attraverso Piano attuativo. In tal caso le norme specifiche riferite all'area di intervento, di cui alla parte 4° delle presenti norme, si assumono come prescrizioni per la redazione del piano attuativo.
3. Nelle aree di pertinenza delle case rurali e delle case sparse (SP), gli interventi in esse previsti si attuano attraverso piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata e attraverso intervento edilizio diretto, secondo quanto indicato per ciascuna scheda, come riportate all'art. 118; nei casi nei quali la modalità di attuazione indicata è il Piano di Recupero, sono consentiti, fino all'approvazione dello stesso, i soli interventi di manutenzione ordinaria e, ad esclusione degli edifici sottoposti ad intervento di restauro, gli interventi di manutenzione straordinaria; in sostituzione del Piano di Recupero potrà essere rilasciata autorizzazione edilizia anche sulla base di un progetto definitivo, purché esso sia relativo all'intera area sottoposta a piano attuativo e comprenda il progetto dettagliato anche di tutti gli spazi aperti.
4. Nelle aree dove si prevedono interventi di ristrutturazione urbanistica questi si attuano attraverso Piano urbanistico attuativo.
5. Nelle zone del territorio non comprese nelle precedenti aree gli interventi previsti ed ammessi si attuano attraverso intervento edilizio diretto.
2. Nelle aree di trasformazione (AT) gli interventi si attuano attraverso Piano attuativo. In tal caso le norme specifiche riferite all'area di intervento, di cui alla parte 4° delle presenti norme, si assumono come prescrizioni per la redazione del piano attuativo.
3. Nelle aree di pertinenza delle case rurali e delle case sparse (SP), gli interventi in esse previsti si attuano attraverso piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata e attraverso intervento edilizio diretto, secondo quanto indicato per ciascuna scheda, come riportate all'art. 118; nei casi nei quali la modalità di attuazione indicata è il Piano di Recupero, sono consentiti, fino all'approvazione dello stesso, i soli interventi di manutenzione ordinaria e, ad esclusione degli edifici sottoposti ad intervento di restauro, gli interventi di manutenzione straordinaria; in sostituzione del Piano di Recupero potrà essere rilasciata autorizzazione edilizia anche sulla base di un progetto definitivo, purché esso sia relativo all'intera area sottoposta a piano attuativo e comprenda il progetto dettagliato anche di tutti gli spazi aperti.
4. Nelle aree dove si prevedono interventi di ristrutturazione urbanistica questi si attuano attraverso Piano urbanistico attuativo.
5. Nelle zone del territorio non comprese nelle precedenti aree gli interventi previsti ed ammessi si attuano attraverso intervento edilizio diretto.
Art. 156 STRALCIATO
Art. 157 Strumenti di attuazione
1. Le previsioni del Regolamento Urbanistico sono attuate attraverso interventi edilizi diretti, Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata per i quali la L.R. 1/2005 (Titolo 5° - Capo IV° - Sezioni Prima e Seconda) definisce finalità, contenuti e procedure di approvazione e progetti di opere pubbliche.
2. Ai sensi della L. 1150/42, della L. 457/78 e della L.R. 1/2005 sono Piani Attuativi:
4. I piani attuativi individuati nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento" con la sigla AT PAn, sono riferiti a strumenti urbanistici già approvati e recepiti dal vecchio PRG. Essi riguardano:
2. Ai sensi della L. 1150/42, della L. 457/78 e della L.R. 1/2005 sono Piani Attuativi:
- piani particolareggiati;
- piani di lottizzazione;
- piani per l'edilizia economica e popolare;
- piani per gli insediamenti produttivi;
- piani di recupero del patrimonio edilizio.
4. I piani attuativi individuati nelle tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento" con la sigla AT PAn, sono riferiti a strumenti urbanistici già approvati e recepiti dal vecchio PRG. Essi riguardano:
- AT1 - Corsina
- AT2 - il Merlo
- AT5 - Lottizzazione industriale Dn7
- preveda interventi di ristrutturazione urbanistica, nuova edificazione o interventi di sostituzione edilizia;
- proponga deruralizzazioni con mutamento di destinazione d'uso degli annessi agricoli che comportino incremento del carico urbanistico.
Art. 157bis Valutazione Integrata e Valutazione d'incidenza
1. I Piani Attuativi, salvo diversa indicazione nelle presenti N.T.A e salvo verifiche di cui all'Art.14 comma L.R.1/2005, sono soggetti alla Valutazione Integrata degli Effetti ai sensi dell'art. 11 della L.R.1/2005.
2. Nel caso di Piano di Recupero la Valutazione Integrata va effettuata nel caso di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica e comunque per tutti gli interventi di trasformazione che comportano aumento o mutamento del carico urbanistico e/o insediativo e modifiche delle destinazioni d'uso,.
3. Nel caso di Programmi Aziendali (PAPMAA) la Valutazione Integrata va effettuata, nei casi in cui quest'ultimo ha valore di Piano attuativo verificato che gli interventi previsti abbiano effettive incidenze sulle risorse e, comunque, nel caso proponga deruralizzazioni con mutamento di destinazione d'uso che comportino incremento del carico urbanistico.
4. Tutti gli interventi di trasformazione e comunque suscettibili di produrre effetti sul sito ricadenti all'interno del SIR 89 "La Montagnola Senese" sono sottoposti a specifica Valutazione d'Incidenza.
2. Nel caso di Piano di Recupero la Valutazione Integrata va effettuata nel caso di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica e comunque per tutti gli interventi di trasformazione che comportano aumento o mutamento del carico urbanistico e/o insediativo e modifiche delle destinazioni d'uso,.
3. Nel caso di Programmi Aziendali (PAPMAA) la Valutazione Integrata va effettuata, nei casi in cui quest'ultimo ha valore di Piano attuativo verificato che gli interventi previsti abbiano effettive incidenze sulle risorse e, comunque, nel caso proponga deruralizzazioni con mutamento di destinazione d'uso che comportino incremento del carico urbanistico.
4. Tutti gli interventi di trasformazione e comunque suscettibili di produrre effetti sul sito ricadenti all'interno del SIR 89 "La Montagnola Senese" sono sottoposti a specifica Valutazione d'Incidenza.
Art. 157ter Disciplina in caso di decadenza delle previsioni in aree di trasformazione
1. La disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio perde efficacia, ai sensi dell'Art. 55 commi 5 e 6 della L.R. 1/2005, alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del presente Regolamento Urbanistico o dalla modifica che li contempla. Ne consegue che sono dimensionate su tale periodo:
3. La perimetrazione del centro abitato è evidenziata dalle specifiche tavole h "Perimetrazione dei centri abitati" in scala 1:10.000 del presente Regolamento Urbanistico.
- le aree di iniziativa privata AT, SD e comunque tutte le aree sottoposte a piano attuativo, ai sensi dell'art. 157 presenti NTA, nel caso in cui non siano state stipulate le relative convenzioni o atti d'obbligo a favore del Comune dei relativi piani attuativi;
- le aree di iniziativa pubblica - nel caso in cui non siano stati approvati i piani attuativi o i progetti esecutivi.
3. La perimetrazione del centro abitato è evidenziata dalle specifiche tavole h "Perimetrazione dei centri abitati" in scala 1:10.000 del presente Regolamento Urbanistico.
Art. 157quater Disciplina successiva alla realizzazione degli interventi
1. Il presente articolo indica la disciplina una volta realizzati ed ultimati gli interventi previsti dal presente Regolamento Urbanistico.
2. Aree di completamento: sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia con esclusione degli interventi di addizione funzionale d5 e d6.
3. Aree realizzate all'interno degli Schemi Direttori SD: se non diversamente indicato, all'interno degli specifici articoli riguardanti gli Schemi Direttori, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia con esclusione degli interventi di addizione funzionale d3, d4, d5 e d6.
4. Aree realizzate all'interno di aree di trasformazione AT: sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia con esclusione degli interventi di addizione funzionale d5 e d6.
2. Aree di completamento: sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia con esclusione degli interventi di addizione funzionale d5 e d6.
3. Aree realizzate all'interno degli Schemi Direttori SD: se non diversamente indicato, all'interno degli specifici articoli riguardanti gli Schemi Direttori, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia con esclusione degli interventi di addizione funzionale d3, d4, d5 e d6.
4. Aree realizzate all'interno di aree di trasformazione AT: sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia con esclusione degli interventi di addizione funzionale d5 e d6.
TITOLO XIII FATTIBILITA' GEOLOGICA
Art. 158 Fattibilità geologica
1. La valutazione della fattibilità geologica in merito ai singoli interventi previsti dal Regolamento Urbanistico si basa sulla Tav. d.2.6 "Carta della pericolosità" in scala 1:10.000, redatta per l'intero territorio comunale a supporto del Piano Strutturale;
2. dalla sovrapposizione della tav. "Usi del suolo e modalità d'intervento" e quella della pericolosità geologica viene attribuito il grado di fattibilità del singolo intervento;
3. la carta della fattibilità è riportata nelle "tavv. "g in scala 1:2000, del Regolamento Urbanistico e si riferisce a tutte le aree di trasformazione, agli interventi sul patrimonio edilizio esistente e a tutti gli interventi strategici di recupero e/o trasformazione;
4. la classificazione della fattibilità è stata attribuita anche agli "edifici rurali e case sparse" (SP) riportando la classe di fattibilità nelle relative schede normative con riferimento ai singoli interventi.
5. Per le aree ricadenti negli Schemi Direttori SD, la fattibilità è riferita alla tipologia di massimo intervento e potrà comunque essere soggetta a modifica nel corso della predisposizione dei singoli piani attuativi.
6. Dalla carta della fattibilità sono escluse:
2. dalla sovrapposizione della tav. "Usi del suolo e modalità d'intervento" e quella della pericolosità geologica viene attribuito il grado di fattibilità del singolo intervento;
3. la carta della fattibilità è riportata nelle "tavv. "g in scala 1:2000, del Regolamento Urbanistico e si riferisce a tutte le aree di trasformazione, agli interventi sul patrimonio edilizio esistente e a tutti gli interventi strategici di recupero e/o trasformazione;
4. la classificazione della fattibilità è stata attribuita anche agli "edifici rurali e case sparse" (SP) riportando la classe di fattibilità nelle relative schede normative con riferimento ai singoli interventi.
5. Per le aree ricadenti negli Schemi Direttori SD, la fattibilità è riferita alla tipologia di massimo intervento e potrà comunque essere soggetta a modifica nel corso della predisposizione dei singoli piani attuativi.
6. Dalla carta della fattibilità sono escluse:
- le aree già soggette a Piano Attuativo (PA), ormai in fase di completamento, in quanto già classificate nelle precedenti varianti urbanistiche;
- le aree agricole.
Art. 159 Classe 1: fattibilità senza particolari limitazioni
1. Indica che la destinazione d'uso prevista ha un livello di rischio "irrilevante" per il quale si ritiene che non vi siano particolari limitazioni di natura geologica e geotecnica;
2. A questa classe sono stati attribuiti interventi edilizi di modesta entità (manutenzione, restauro e conservazione) con i quali non si interviene sulle strutture portanti e, soprattutto, non si altera in modo sostanziale la distribuzione delle tensioni sul terreno di fondazione;
3. Ricadono in questa classe, indipendentemente dal grado di pericolosità, tutti gli interventi di sistemazione a verde e ambientale.
4. In questi casi la caratterizzazione geotecnica del terreno, quando necessaria, può essere ottenuta indirettamente per mezzo di raccolta di dati; i calcoli geotecnici di stabilità e la valutazione dei cedimenti possono essere omessi ma la validità delle soluzioni progettuali adottate deve essere motivata con un'apposita relazione.
2. A questa classe sono stati attribuiti interventi edilizi di modesta entità (manutenzione, restauro e conservazione) con i quali non si interviene sulle strutture portanti e, soprattutto, non si altera in modo sostanziale la distribuzione delle tensioni sul terreno di fondazione;
3. Ricadono in questa classe, indipendentemente dal grado di pericolosità, tutti gli interventi di sistemazione a verde e ambientale.
4. In questi casi la caratterizzazione geotecnica del terreno, quando necessaria, può essere ottenuta indirettamente per mezzo di raccolta di dati; i calcoli geotecnici di stabilità e la valutazione dei cedimenti possono essere omessi ma la validità delle soluzioni progettuali adottate deve essere motivata con un'apposita relazione.
Art. 160 Classe 2: fattibilità con normali vincoli
1. Questa classe equivale a livelli di basso rischio che si hanno in zone non sufficientemente note, per le quali risulta necessario, a livello di progettazione esecutiva, un approfondimento di studio mediante indagini geognostiche specifiche;
2. In queste aree si rende utile eseguire, a supporto dell'indagine di superficie, profili stratigrafici ottenuti per mezzo di scavi in trincea o pozzetti di ispezione e, se necessario, sondaggi o penetrometrie da cui sia possibile rilevare i dati caratterizzanti, sotto il profilo geotecnico, i terreni in questione;
3. A questa classe sono stati attribuiti interventi edilizi, di vario genere ed entità, che ricadono generalmente in aree di pericolosità bassa comunque non sufficientemente note; fra questi sono compresi gli interventi di riqualificazione e trasformazione oltre a tutte le nuove edificazioni, strade, parcheggi, strutture interrate, campi sportivi, etc.
2. In queste aree si rende utile eseguire, a supporto dell'indagine di superficie, profili stratigrafici ottenuti per mezzo di scavi in trincea o pozzetti di ispezione e, se necessario, sondaggi o penetrometrie da cui sia possibile rilevare i dati caratterizzanti, sotto il profilo geotecnico, i terreni in questione;
3. A questa classe sono stati attribuiti interventi edilizi, di vario genere ed entità, che ricadono generalmente in aree di pericolosità bassa comunque non sufficientemente note; fra questi sono compresi gli interventi di riqualificazione e trasformazione oltre a tutte le nuove edificazioni, strade, parcheggi, strutture interrate, campi sportivi, etc.
Art. 161 Classe 3: fattibilità condizionata
1. Questa classe equivale a livelli di rischio medio-alti dovuti essenzialmente a pendii il cui stato di equilibrio può essere messo in crisi da interventi anche non di eccessivo impegno.
2. In questi casi si dovranno eseguire indagini geognostiche di particolare dettaglio ed approfondimento, che valutino gli effetti sulla stabilità del pendio e che permettano di valutare l'eventuale presenza di discontinuità profonde, potenziale causa di dissesti gravitativi. Gli studi dovranno individuare gli eventuali interventi di bonifica e consolidamento da effettuare per garantire la sicurezza delle opere da costruire e la stabilità dei versanti nel loro insieme. Tali interventi dovranno costituire parte integrante dei progetti esecutivi da sottoporre all'Amministrazione comunale per il rilascio delle relative concessioni edilizie;
3. Per le aree di fondovalle in cui è possibile la presenza di falde acquifere superficiali oltre a tutte le verifiche geognostiche relative al dimensionamento fondale si dovrà individuare e valutare gli effetti dell'influenza della falda acquifera sulle fondazioni;
4. Nelle zone a rischio di alluvionamento dovrà essere posta particolare attenzione alle quote di progetto e allo stato di manutenzione dei corsi d'acqua al fine di eliminare fenomeni di ristagno o allagamenti per deflusso difficoltoso delle acque.
2. In questi casi si dovranno eseguire indagini geognostiche di particolare dettaglio ed approfondimento, che valutino gli effetti sulla stabilità del pendio e che permettano di valutare l'eventuale presenza di discontinuità profonde, potenziale causa di dissesti gravitativi. Gli studi dovranno individuare gli eventuali interventi di bonifica e consolidamento da effettuare per garantire la sicurezza delle opere da costruire e la stabilità dei versanti nel loro insieme. Tali interventi dovranno costituire parte integrante dei progetti esecutivi da sottoporre all'Amministrazione comunale per il rilascio delle relative concessioni edilizie;
3. Per le aree di fondovalle in cui è possibile la presenza di falde acquifere superficiali oltre a tutte le verifiche geognostiche relative al dimensionamento fondale si dovrà individuare e valutare gli effetti dell'influenza della falda acquifera sulle fondazioni;
4. Nelle zone a rischio di alluvionamento dovrà essere posta particolare attenzione alle quote di progetto e allo stato di manutenzione dei corsi d'acqua al fine di eliminare fenomeni di ristagno o allagamenti per deflusso difficoltoso delle acque.
Art. 162 Classe 4: fattibilità limitata
1. Questa classe equivale a livelli di rischio elevato dovuti essenzialmente al rischio di esondazione o alla presenza di aree in frana o calanchive. Si fa presente che proprio in fase di studio del territorio sono stati fortemente limitati tutti gli interventi ricadenti in classe 4 di pericolosità e quindi nelle aree in cui sono risultati evidenti fenomeni di dissesto attivo o rischio di alluvionamento. Sono quindi aree a livello di rischio elevato per qualsiasi tipo di utilizzazione che non sia puramente conservativa o di ripristino;
2. Nelle aree di fondovalle situate presso l'area industriale del Piano, attraversata dal Botro degli Strulli e presso l'area artigianale di Pievescola lungo il Fiume Elsa, sono state effettuate le verifiche idrauliche per colmo di piena duecentennale; in base ai risultati delle verifiche idrauliche gli interventi edilizi sono subordinati ai seguenti interventi di messa in sicurezza che dovranno, comunque, essere soggetti a progettazione esecutiva e dimostrare l'assenza di aggravio del rischio idraulico nel territorio a valle:
ZONA INDUSTRIALE IL PIANO
- Botro degli Strulli:
Dovrà essere realizzata la riprofilatura del piano campagna imponendo la presenza su entrambi i lati dell'attuale fosso di un'arginatura in grado di lasciare una larghezza interna al fosso di non meno di 10 ml. e avente altezza variabile da 254 a 253 m. s.l.m. in modo da consentire la sopraelevazione con riempimento dei terreni a lato del fosso portandoli alle stesse quote dell'attuale lottizzazione industriale. Inoltre dovranno essere completamente ridimensionati i due ponticelli esistenti, per i quali si prevede:
Il franco di sicurezza tra il livello della piena duecentennale e la quota dei rilevati stradali in corrispondenza dei nuovi attraversamenti, oltre che rispetto l'intradosso del nuovo ponte, potrà essere incrementato (in sede di progettazione dei manufatti) ipotizzando un rialzamento localizzato delle livellette stradali, con tratti idonei di raccordo, individuato anche a seguito del dimensionamento strutturale dei rispettivi impalcati.
- Botro Maestro:
Dovranno essere completati gli interventi di urbanizzazione del comparto di P.R.G. Dne7 mediante la realizzazione della condotta sottostante la Strada Provinciale n. 27 in cui è previsto uno scatolare in c.a. di sezione rettangolare con larghezza del fondo di 4.00 ml. ed altezza di 2.00 ml.
ZONA INDUSTRIALE PIEVESCOLA
- Elsa superiore sponda sinistra - impianto lavorazione inerti:
Realizzazione di un argine in terra a bordo piazzale con quota alla sommità di 230.50 m. s.l.m..
- Elsa inferiore sponda destra - area industriale:
Realizzazione di un argine artificiale o innalzamento della quota dei piazzali prospicienti l'Elsa con una quota variabile da 229 a 225.5 m. s.l.m.. Tali interventi dovranno essere soggetti a progettazione esecutiva e precedere comunque il rilascio delle concessioni edilizie per nuove edificazioni.
3. Nelle aree in classe 4 di fattibilità dovranno inoltre essere eseguite le verifiche geognostiche sia a livello di area che relative al dimensionamento fondale e si dovrà individuare e valutare gli effetti della presenza della falda acquifera sulle fondazioni.
2. Nelle aree di fondovalle situate presso l'area industriale del Piano, attraversata dal Botro degli Strulli e presso l'area artigianale di Pievescola lungo il Fiume Elsa, sono state effettuate le verifiche idrauliche per colmo di piena duecentennale; in base ai risultati delle verifiche idrauliche gli interventi edilizi sono subordinati ai seguenti interventi di messa in sicurezza che dovranno, comunque, essere soggetti a progettazione esecutiva e dimostrare l'assenza di aggravio del rischio idraulico nel territorio a valle:
ZONA INDUSTRIALE IL PIANO
- Botro degli Strulli:
Dovrà essere realizzata la riprofilatura del piano campagna imponendo la presenza su entrambi i lati dell'attuale fosso di un'arginatura in grado di lasciare una larghezza interna al fosso di non meno di 10 ml. e avente altezza variabile da 254 a 253 m. s.l.m. in modo da consentire la sopraelevazione con riempimento dei terreni a lato del fosso portandoli alle stesse quote dell'attuale lottizzazione industriale. Inoltre dovranno essere completamente ridimensionati i due ponticelli esistenti, per i quali si prevede:
- - una risagomatura dell'alveo immediatamente a valle e a monte dei nuovi manufatti, creando una sezione rettangolare con sponde inclinate (inclinazione pareti 0,1 m orizzontale / 1 m verticale), da realizzarsi con gabbionature metalliche;
riempite con pietrame, in modo da creare un tratto di raccordo in imbocco e in uscita; - - la sostituzione dei manufatti attuali con nuovi di tipo scatolare in c.a., a sezione rettangolare delle seguenti dimensioni:
- attraversamento SP. 27 di Casole d'Elsa: dim. interne nette ml. 20 x 2,5 (h);
- attraversamento a monte della SP. 27, interno alla zona industriale: dim. interne nette ml. 16 x 3,0 (h).
Il franco di sicurezza tra il livello della piena duecentennale e la quota dei rilevati stradali in corrispondenza dei nuovi attraversamenti, oltre che rispetto l'intradosso del nuovo ponte, potrà essere incrementato (in sede di progettazione dei manufatti) ipotizzando un rialzamento localizzato delle livellette stradali, con tratti idonei di raccordo, individuato anche a seguito del dimensionamento strutturale dei rispettivi impalcati.
- Botro Maestro:
Dovranno essere completati gli interventi di urbanizzazione del comparto di P.R.G. Dne7 mediante la realizzazione della condotta sottostante la Strada Provinciale n. 27 in cui è previsto uno scatolare in c.a. di sezione rettangolare con larghezza del fondo di 4.00 ml. ed altezza di 2.00 ml.
ZONA INDUSTRIALE PIEVESCOLA
- Elsa superiore sponda sinistra - impianto lavorazione inerti:
Realizzazione di un argine in terra a bordo piazzale con quota alla sommità di 230.50 m. s.l.m..
- Elsa inferiore sponda destra - area industriale:
Realizzazione di un argine artificiale o innalzamento della quota dei piazzali prospicienti l'Elsa con una quota variabile da 229 a 225.5 m. s.l.m.. Tali interventi dovranno essere soggetti a progettazione esecutiva e precedere comunque il rilascio delle concessioni edilizie per nuove edificazioni.
3. Nelle aree in classe 4 di fattibilità dovranno inoltre essere eseguite le verifiche geognostiche sia a livello di area che relative al dimensionamento fondale e si dovrà individuare e valutare gli effetti della presenza della falda acquifera sulle fondazioni.
Art. 162bis Ambiti di salvaguardia dell'Autorità di Bacino del fiume Arno
1. Nelle aree di salvaguardia P.I.4 (Pericolosità Idraulica Molto Elevata) e P.I.3 (Pericolosità Idraulica Elevata), valgono rispettivamente le prescrizioni di cui agli artt. 6 e 7 delle Norme di Piano di Assetto idrogeologico del Fiume Arno.
2. Nelle aree di salvaguardia P.F.4 (Pericolosità molto elevata da processi geomorfologici di versante e da frana) e P.F.3 (Pericolosità elevata da processi geomorfologici di versante e da frana), valgono rispettivamente le prescrizioni di cui agli artt. 10 e 11 delle Norme di Piano di Assetto idrogeologico del Fiume Arno.
3. Nelle aree a P.F.3 sono consentiti interventi a condizione che siano preventivamente realizzate opere di consolidamento e di messa in sicurezza, con superamento delle condizioni di instabilità relative al sito interessato dalle previsioni.
2. Nelle aree di salvaguardia P.F.4 (Pericolosità molto elevata da processi geomorfologici di versante e da frana) e P.F.3 (Pericolosità elevata da processi geomorfologici di versante e da frana), valgono rispettivamente le prescrizioni di cui agli artt. 10 e 11 delle Norme di Piano di Assetto idrogeologico del Fiume Arno.
3. Nelle aree a P.F.3 sono consentiti interventi a condizione che siano preventivamente realizzate opere di consolidamento e di messa in sicurezza, con superamento delle condizioni di instabilità relative al sito interessato dalle previsioni.
Art. 162ter Ambiti di salvaguardia dell'Autorità di Bacino del fiume Ombrone
1. Nelle aree di salvaguardia P.I.M.E. (Pericolosità Idraulica Molto Elevata) e P.I.E. (Pericolosità Idraulica Elevata), valgono rispettivamente le prescrizioni di cui agli artt. 5 e 6 delle Norme di Piano di Assetto idrogeolo gico del Fiume Ombrone.
2. Nelle aree di salvaguardia P.F.M.E. (Pericolosità geomorfologica molto elevata) e P.F.E. (Pericolosità geomorfologica elevata), valgono rispettivamente le prescrizioni di cui agli artt. 13 e 14 delle Norme di Piano di Assetto idrogeologico del Fiume Ombrone.
2. Nelle aree di salvaguardia P.F.M.E. (Pericolosità geomorfologica molto elevata) e P.F.E. (Pericolosità geomorfologica elevata), valgono rispettivamente le prescrizioni di cui agli artt. 13 e 14 delle Norme di Piano di Assetto idrogeologico del Fiume Ombrone.
Art. 162quater Ambiti di salvaguardia dell'Autorità di Bacino regionale Toscana Costa
1. Nelle aree di salvaguardia P.I.M.E. (Pericolosità Idraulica Molto Elevata) e P.I.E. (Pericolosità Idraulica Elevata), valgono rispettivamente le prescrizioni di cui agli artt. 5 e 6 delle Norme di Piano di Assetto idrogeologico Toscana Costa.
2. Nelle aree di salvaguardia P.F.M.E. (Pericolosità geomorfologica molto elevata) e P.F.E. (Pericolosità geomorfologica elevata), valgono rispettivamente le prescrizioni di cui agli artt. 13 e 14 delle Norme di Piano di Assetto idrogeologico Toscana Costa.
2. Nelle aree di salvaguardia P.F.M.E. (Pericolosità geomorfologica molto elevata) e P.F.E. (Pericolosità geomorfologica elevata), valgono rispettivamente le prescrizioni di cui agli artt. 13 e 14 delle Norme di Piano di Assetto idrogeologico Toscana Costa.
Art. 162quinquies Tutela degli acquiferi
1. Il Regolamento Urbanistico in coerenza anche a quanto previsto dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena prevede una specifica normativa per la tutela di tali complessi idrogeologici tramite la definizione delle aree sensibili di classe 1 e 2.
Le aree sensibili di classe 1 comprendono gli acquiferi strategici della provincia così come individuati dalla Tav. P01 del PTC di Siena.
Le aree sensibili di classe 2 comprendono invece gli acquiferi associati ai depositi alluvionali, conglomeratici e falde detritiche di versante, secondo la mappatura riportata nella Tav. P01 del PTC di Siena.
2. Per quanto concerne i vincoli e le prescrizioni previste per i complessi idrogeologici appartenenti alle classi di sensibilità sopra citate si fa riferimento prescrizioni che seguono.
Non sono comunque possibili:
- impianti di raccolta, stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo con esclusione di isole ecologiche e aree attrezzate comunali per la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani nei casi di comprovata necessità da far constatare negli atti autorizzativi;
- centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici;
- attività comportanti l'impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze pericolose, sostanze radioattive, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;
- tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall'acqua.
Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 1 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle indicate dal D.Lgs.152/99. Tale disposizione non si applica nei casi in cui le caratteristiche qualitative delle acque eccedano i limiti per dimostrate cause naturali.
Nei corpi idrici di cui sopra i depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti, nonchè a garantire l'eventuale stoccaggio dei reflui addotti all'impianto per un periodo minimo di 24 ore. Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti che vanno comunque adeguati in tal senso entro 3 anni dall'approvazione del piano.
Le pratiche colturali devono essere orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del codice di buona pratica agricola redatto dall'ARSIA. Nell'esercizio delle attività agricole è comunque da evitarsi lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione, nonché l'avvio di nuovi impianti zootecnici intensivi di allevamento così come definiti dalla L. 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni.
Fino alla definizione, da parte dell'ATO e dell'Autorità di Bacino, di una apposita disciplina dei prelievi, sono di norma vietate le perforazioni di pozzi per usi privati, salvo i casi di comprovata ed eccezionale necessità da far constatare negli atti autorizzativi.
Negli insediamenti urbani esistenti ricadenti in aree sensibili di classe 1 devono essere presi provvedimenti tesi a limitare l'infiltrazione di sostanze inquinanti.Le nuove fognature ed eventuali fosse biologiche devono essere alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili. Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano. Come misura prudenziale non sono da prevedersi ulteriori carichi urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 1; eventuali previsioni dovranno comunque, sulla scorta di appositi specifici studi, dimostrare la compatibilità con gli obiettivi di tutela di cui alla presente disciplina.
In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l'infiltrazione di sostanze inquinanti, devono essere previste tipologie edilizie che non richiedano la realizzazione di pali o di scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti.
Nelle aree sensibili di classe 1 non sono autorizzabili le operazioni di eliminazione e di deposito (disciplinate dagli artt. 7 e 9 del D. Lgs. 27.01.92 n. 132) delle acque reflue e rifiuti contenenti le sostanze indicate nell'allegato I e II del D. Lgs. 27.01.92 n. 132 "Attuazione della direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose".
Come misura prudenziale non sono da prevedersi ulteriori carichi urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 1; eventuali previsioni dovranno comunque, sulla scorta di appositi specifici studi, dimostrare la compatibilità con gli obiettivi di tutela di cui alla presente disciplina. In tali zone, oltre all'adozione di misure tese ad evitare l'infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni prevedono tipologie edilizie che non richiedano la realizzazione di pali o di scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti. Tali accorgimenti costruttivi vanno applicati a tutte le tipologie edilizie, comprese quelle approvate sulla base dei Programmi di miglioramento agricolo-ambientale.
I depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti, nonché a garantire l'eventuale stoccaggio dei reflui addotti all'impianto per un periodo minimo di 24 ore.Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti.
Opere ed impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento delle falde sono da prevedersi anche per la realizzazione di:
- impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica;
- impianti di raccolta, stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo;
- centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici;
- attività comportanti l'impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, sostanze radioattive, prodotti e sostanze chimiche pericolose, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;
- tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall'acqua.
In tali aree devono essere limitati allo stretto necessario i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali.
Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 2 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle indicate nella tabella A3 del Dpr 515/82, fatti salvi i casi citati nel comma 2 dell'art. A2.
È consentito lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione ricadenti in Provincia di Siena; lo spandimento non dovrà superare le quantità minime per ettaro stabilite dalla legge.
Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate fino alla data di approvazione del PTC.
Le pratiche agricole devono assumere come riferimento le proposte tecniche dei disciplinari di produzione predisposti dall'Arsia, peraltro fatte proprie dal Piano Stralcio "Qualità delle acque" dell'Autorità di Bacino dell'Arno.
Le aree sensibili di classe 1 comprendono gli acquiferi strategici della provincia così come individuati dalla Tav. P01 del PTC di Siena.
Le aree sensibili di classe 2 comprendono invece gli acquiferi associati ai depositi alluvionali, conglomeratici e falde detritiche di versante, secondo la mappatura riportata nella Tav. P01 del PTC di Siena.
2. Per quanto concerne i vincoli e le prescrizioni previste per i complessi idrogeologici appartenenti alle classi di sensibilità sopra citate si fa riferimento prescrizioni che seguono.
Disciplina delle aree sensibili di classe 1
Nelle aree sensibili di classe 1, ove sono ricompresi gli acquiferi strategici della provincia, così come individuate nella tav. P01 del PTCdi Siena, sono vietati qualsiasi uso od attività in grado di generare, in maniera effettivamente significativa, l'infiltrazione nelle falde di sostanze inquinanti oppure di diminuire - ad esempio a causa di scavi, perforazioni o movimenti di terra rilevanti - il tempo di percolazione delle acque dalla superficie all'acquifero soggiacente.Non sono comunque possibili:
- impianti di raccolta, stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo con esclusione di isole ecologiche e aree attrezzate comunali per la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani nei casi di comprovata necessità da far constatare negli atti autorizzativi;
- centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici;
- attività comportanti l'impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze pericolose, sostanze radioattive, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;
- tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall'acqua.
Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 1 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle indicate dal D.Lgs.152/99. Tale disposizione non si applica nei casi in cui le caratteristiche qualitative delle acque eccedano i limiti per dimostrate cause naturali.
Nei corpi idrici di cui sopra i depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti, nonchè a garantire l'eventuale stoccaggio dei reflui addotti all'impianto per un periodo minimo di 24 ore. Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti che vanno comunque adeguati in tal senso entro 3 anni dall'approvazione del piano.
Le pratiche colturali devono essere orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del codice di buona pratica agricola redatto dall'ARSIA. Nell'esercizio delle attività agricole è comunque da evitarsi lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione, nonché l'avvio di nuovi impianti zootecnici intensivi di allevamento così come definiti dalla L. 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni.
Fino alla definizione, da parte dell'ATO e dell'Autorità di Bacino, di una apposita disciplina dei prelievi, sono di norma vietate le perforazioni di pozzi per usi privati, salvo i casi di comprovata ed eccezionale necessità da far constatare negli atti autorizzativi.
Negli insediamenti urbani esistenti ricadenti in aree sensibili di classe 1 devono essere presi provvedimenti tesi a limitare l'infiltrazione di sostanze inquinanti.Le nuove fognature ed eventuali fosse biologiche devono essere alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili. Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano. Come misura prudenziale non sono da prevedersi ulteriori carichi urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 1; eventuali previsioni dovranno comunque, sulla scorta di appositi specifici studi, dimostrare la compatibilità con gli obiettivi di tutela di cui alla presente disciplina.
In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l'infiltrazione di sostanze inquinanti, devono essere previste tipologie edilizie che non richiedano la realizzazione di pali o di scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti.
Nelle aree sensibili di classe 1 non sono autorizzabili le operazioni di eliminazione e di deposito (disciplinate dagli artt. 7 e 9 del D. Lgs. 27.01.92 n. 132) delle acque reflue e rifiuti contenenti le sostanze indicate nell'allegato I e II del D. Lgs. 27.01.92 n. 132 "Attuazione della direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose".
Come misura prudenziale non sono da prevedersi ulteriori carichi urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 1; eventuali previsioni dovranno comunque, sulla scorta di appositi specifici studi, dimostrare la compatibilità con gli obiettivi di tutela di cui alla presente disciplina. In tali zone, oltre all'adozione di misure tese ad evitare l'infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni prevedono tipologie edilizie che non richiedano la realizzazione di pali o di scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti. Tali accorgimenti costruttivi vanno applicati a tutte le tipologie edilizie, comprese quelle approvate sulla base dei Programmi di miglioramento agricolo-ambientale.
Disciplina delle aree sensibili di classe 2
Nelle aree sensibili di classe 2, le attività antropiche sono orientate in modo da perseguire la limitazione delle infiltrazioni di sostanze inquinanti.I depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti, nonché a garantire l'eventuale stoccaggio dei reflui addotti all'impianto per un periodo minimo di 24 ore.Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti.
Opere ed impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento delle falde sono da prevedersi anche per la realizzazione di:
- impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica;
- impianti di raccolta, stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo;
- centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici;
- attività comportanti l'impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, sostanze radioattive, prodotti e sostanze chimiche pericolose, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;
- tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall'acqua.
In tali aree devono essere limitati allo stretto necessario i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali.
Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 2 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle indicate nella tabella A3 del Dpr 515/82, fatti salvi i casi citati nel comma 2 dell'art. A2.
È consentito lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione ricadenti in Provincia di Siena; lo spandimento non dovrà superare le quantità minime per ettaro stabilite dalla legge.
Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate fino alla data di approvazione del PTC.
Le pratiche agricole devono assumere come riferimento le proposte tecniche dei disciplinari di produzione predisposti dall'Arsia, peraltro fatte proprie dal Piano Stralcio "Qualità delle acque" dell'Autorità di Bacino dell'Arno.
TITOLO XIV NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 163 Adeguamento del Regolamento Edilizio
Entro sei mesi dall'adozione del Regolamento Urbanistico l'Amministrazione deve provvedere all'adeguamento del vigente Regolamento Edilizio vigente, alle norme del Regolamento Urbanistico.
Art. 164 Realizzazioni in corso
1. Dalla data di adozione del Regolamento Urbanistico è sospeso il rilascio di concessioni edilizie in contrasto con le nuove prescrizioni, ad esclusione delle domande presentate prima di tale data e per le quali sia stato rilasciato parere favorevole della Commissione Edilizia, fermo restando quanto di seguito stabilito.
2. Gli strumenti attuati che non hanno ancora concluso l'iter di adozione da parte del Consiglio Comunale debbono adeguarsi alle previsioni del nuovo Piano.
3. Le previsioni dei piani attuativi approvati e convenzionati sono comunque fatte salve, restando stabilito che le previsioni del nuovo Regolamento Urbanistico sono integralmente applicabili alla scadenza di tali piani.
4. E' consentito altresì portare a completa attuazione ai sensi dell'Art. 17 della L. 1150/1942 le parti residue degli strumenti urbanistici attuativi anche se scaduti purchè siano state realizzate completamente le opere di urbanizzazione di pertinenza degli stessi interventi.
5. Sono fatti salvi altresì gli strumenti attuativi già adottati dal Consiglio Comunale anche se non ancora approvati e sempre che il Consiglio ne provveda all'approvazione entro la data di approvazione definitiva del Regolamento Urbanistico. In caso contrario i suddetti piani attuativi si dovranno adeguare alle disposizioni del nuovo Regolamento.
Eventuali varianti ai piani attuativi approvati saranno permesse a condizione che non modifichino le quantità edificabili previste oppure il perimetro (con l'eccezione del caso in cui il perimetro venga adeguato a quello indicato dal nuovo Regolamento Urbanistico) e purché l'impianto complessivo del progetto rimanga sostanzialmente inalterato.
Per i lotti oggetto di concessione edilizia diretta già rilasciata alla data di adozione del nuovo Regolamento Urbanistico vale il diritto acquisito; sono inoltre consentite varianti in corso d'opera che non modifichino le quantità edificabili previste e l'impianto complessivo del progetto. In caso di scadenza della concessione valgono le norme del nuovo Regolamento.
2. Gli strumenti attuati che non hanno ancora concluso l'iter di adozione da parte del Consiglio Comunale debbono adeguarsi alle previsioni del nuovo Piano.
3. Le previsioni dei piani attuativi approvati e convenzionati sono comunque fatte salve, restando stabilito che le previsioni del nuovo Regolamento Urbanistico sono integralmente applicabili alla scadenza di tali piani.
4. E' consentito altresì portare a completa attuazione ai sensi dell'Art. 17 della L. 1150/1942 le parti residue degli strumenti urbanistici attuativi anche se scaduti purchè siano state realizzate completamente le opere di urbanizzazione di pertinenza degli stessi interventi.
5. Sono fatti salvi altresì gli strumenti attuativi già adottati dal Consiglio Comunale anche se non ancora approvati e sempre che il Consiglio ne provveda all'approvazione entro la data di approvazione definitiva del Regolamento Urbanistico. In caso contrario i suddetti piani attuativi si dovranno adeguare alle disposizioni del nuovo Regolamento.
Eventuali varianti ai piani attuativi approvati saranno permesse a condizione che non modifichino le quantità edificabili previste oppure il perimetro (con l'eccezione del caso in cui il perimetro venga adeguato a quello indicato dal nuovo Regolamento Urbanistico) e purché l'impianto complessivo del progetto rimanga sostanzialmente inalterato.
Per i lotti oggetto di concessione edilizia diretta già rilasciata alla data di adozione del nuovo Regolamento Urbanistico vale il diritto acquisito; sono inoltre consentite varianti in corso d'opera che non modifichino le quantità edificabili previste e l'impianto complessivo del progetto. In caso di scadenza della concessione valgono le norme del nuovo Regolamento.
Art. 165 Aree per attività estrattive e di escavazione di tipo transitorio (Ie)
1. All'interno di dette aree è consentita transitoriamente l'attività estrattiva di cava. Per tali aree dovrà essere previsto il reinserimento ambientale, secondo le indicazioni e prescrizioni riportate in dettaglio nel presente articolo.
2. Al termine della coltivazione o alla scadenza delle autorizzazioni, ciascunaarea dovrà essere ricondotta agli usi previsti dal sottosistema di appartenenza;
3. E' previsto il ripristino delle aree boscate.
4. Il progetto di coltivazione delle singole aree di cava, dovrà seguire quanto disposto dalla L.R. 78/98.
5. Gli interventi dovranno essere eseguiti alle seguenti condizioni:
2. Al termine della coltivazione o alla scadenza delle autorizzazioni, ciascunaarea dovrà essere ricondotta agli usi previsti dal sottosistema di appartenenza;
3. E' previsto il ripristino delle aree boscate.
4. Il progetto di coltivazione delle singole aree di cava, dovrà seguire quanto disposto dalla L.R. 78/98.
5. Gli interventi dovranno essere eseguiti alle seguenti condizioni:
- nel caso in cui siano previsti vari lotti di coltivazione, ognuno di questi dovrà essere impostato in modo tale che sia possibile effettuare il suo ripristino ambientale indipendentemente dai lotti limitrofi, qualora questi non siano realizzati.
- il materiale terrigeno superficiale, derivante dall'operazione preliminare di scoticamento, dovrà essere accantonato in apposita area di stoccaggio, individuata all'interno dell'area estrattiva.
- dovranno essere previste tutte le opere di regimazione idraulica, da realizzarsi mediante idonei fossi di guardia a monte delle aree interessate dagli scavi e di fossi ricettori nelle zone di valle.
- dovrà essere prevista una esecuzione della coltivazione in modo tale da permettere il ripristino ambientale anche con modesti interventi, nel caso si verificasse l'interruzione dei lavori di scavo.
- dovrà essere effettuato preliminarmente un intervento di sistemazione morfologica durante il quale dovrà essere eseguita la messa in sicurezza dei fronti di scavo con disgaggio dei massi eventualmente percolanti e il rimodellamento delle superficie gradonate di scavo.
- per gli annessi che verranno utilizzati per la coltivazione dell'area estrattiva non è ammesso un piano di recupero degli stessi e pertanto si dovrà procedere alla loro demolizione a conclusione della coltivazione.
- (Ie1) - cava "il Vallone e Casine Rosse":
- l'area estrattiva potrà essere suddivisa in più lotti d'escavazione;
- la quota minima prevista dal piano di coltivazione dovrà essere di 312 m s.l.m. nel settore occidentale e di 313 m s.l.m. in quello orientale;
- la coltivazione dovrà essere effettuata mediante la realizzazione di idonei gradoni di scavo d'altezza non superiore ai 10 ml. e procedendo dall'alto verso il basso per i piani orizzontali fino al raggiungimento delle quote finali previste;
- al termine della coltivazione l'area estrattiva dovrà presentarsi costituita da un fronte gradonato lungo il suo perimetro nei settori settentrionale, occidentale e meridionale e da un ampio piazzale sub-pianeggiante impostato alla quota variabile di 312 e 313 m che si dovrà raccordare con il fosso presente sul lato occidentale.
- (Ie2) - cava di Pusciano:
- il progetto di escavazione dovrà tenere conto delle preesistenze, rappresentate dal cimitero e dalla Chiesa di Pusciano prevedendone la loro tutela;
- al termine della coltivazione l'area estrattiva si configurerà costituita da un fronte gradonato perimetrale e da un ampio piazzale subpianeggiante impostato alla quota minima di 280 m s.l.m.;
- la coltivazione dovrà essere effettuata mediante la realizzazione digradoni di scavo d'altezza non superiore ai 10 ml. con pedata minima di 3 ml., procedendo dall'alto verso il basso per piani orizzontali fino al raggiungimento delle quote finali previste.
- (Ie3) - Cava di Gallena:
- la quota minima prevista dal piano di coltivazione nel settore settentrionale dovrà essere di 292 m s.l.m. nel settore nord occidentale e di 310 m s.l.m. in quello meridionale;
- la coltivazione dovrà essere effettuata mediante la realizzazione di gradoni di scavo d'altezza non superiore ai 10 ml. con pedata minima di 3 ml., procedendo dall'alto verso il basso per piani orizzontali fino al raggiungimento delle quote finali previste.
- (Ie4) Cava del Poggio di San Michele:
- la quota minima prevista dal piano di coltivazione nel settore settentrionale dovrà essere di 530 m s.l.m.;
- al termine della coltivazione l'area estrattiva si configurerà costituita da un fronte gradonato perimetrale e da un ampio piazzale subpianeggiante impostato alla quota variabile tra 535 e 530 m s.l.m. che si raccorderà con la morfologia circostante;
- la coltivazione dovrà essere effettuata mediante la realizzazione di gradoni di scavo d'altezza non superiore ai 10 m con pedata minima di 3 m, procedendo dall'alto verso il basso per piani orizzontali fino al raggiungimento delle quote finali previste.
Art. 166 Inammissibilità di deroghe
Le prescrizioni contenute in tutti i documenti costitutivi del nuovo Regolamento Urbanistico, Tavole e Norme Tecniche di Attuazione, non ammettono deroghe, ad eccezione di quelle previste dalla legislazione urbanistica sovraordinata.
Art. 167 Norme transitorie
1. Nelle more dell'adeguamento dei parametri dimensionali delle UTOE previsti dal PS (della cui variante viene, contestualmente all'adozione della presente Variante al RU, avviato il procedimento) la quantità residua di consumo di suolo, con riferimento alle destinazioni di tipo residenziale, verrà consentita secondo i criteri e le priorità che seguono:
3. Restano, pertanto, esclusi dalla presente normativa di salvaguardia gli interventi con destinazione residenziale di seguito elencati:
- UTOE I; UTOE IV, UTOE V, UTOE VI, UTOE VII.
5. Fino all'approvazione del Piano Energetico Comunale, fermo restando quanto prescritto dall'art. 7 bis delle presenti N.T.A., nel territorio rurale ovvero nelle zone a prevalente o esclusiva funzione agricola, si possono realizzare solo impianti, da parte di Imprenditori Agricoli, di potenza nominale uguale o inferiore a 200 chilowatt, nonchГ©é impianti per l'autosufficienza dell'edificio o del complesso edilizio qualunque sia la sua destinazione d'uso.
- a) - interventi convenzionati alla data di approvazione del PS o oggetto di atto d'obbligo a seguito di inserimento nel Programma Integrato d'Intervento previsto dal RU;
- b) - interventi presentati in data antecedente all'adozione della Variante di assestamento al RU;
- c) - interventi di completamento applicando indici di edificabilità fondiaria Ef differenziati relativamente alle diverse caratteristiche delle diverse aree del territorio;
- d) - interventi relativi alle aree di trasformazione SD e ATn nel caso di ulteriore residuo nell'ambito di ogni singola UTOE.
3. Restano, pertanto, esclusi dalla presente normativa di salvaguardia gli interventi con destinazione residenziale di seguito elencati:
- - UTOE II: Area ATPA1 "Corsina"; Area ATPA 2 "Il Merlo;
- - UTOE II: Area S.D.2A.2; Area S.D.1H; Area S.D.1G; Area S.D.1F;
- - UTOE II: Area AT7 Orli
- - UTOE II: Aree completamento rq6/tr1 in località Cavallano n°1, 2, 3;
- - UTOE II: Aree completamento rq6/tr1 in località Orli n°2, 6;
- - UTOE II: Aree completamento rq6/tr1 in località Corsina n°8;
- - UTOE II: nuove Aree completamento rq6 in località Corsina A e B;
- - UTOE III: Aree completamento rq6/tr1 n°2 lotto A;
- - UTOE III: nuova Area completamento rq8 - Ef=Sn/Sf = 0,15;
- - UTOE IV: Area completamento rq7 - n°1 lotti A e B - Ef=Sn/Sf = 0,20;
- - UTOE VII: Aree S.D.4F, S.D.4G, S.D.4E;
- - UTOE VII: Area AT2; AT6.
- - UTOE VII: Aree completamento rq6/tr1 n°1 lotto A e B;
- - UTOE VII: Area completamento rq6/tr1 n°2;
- - UTOE VII: Aree completamento rq6/tr1 n°4 lotto A;
- UTOE I; UTOE IV, UTOE V, UTOE VI, UTOE VII.
5. Fino all'approvazione del Piano Energetico Comunale, fermo restando quanto prescritto dall'art. 7 bis delle presenti N.T.A., nel territorio rurale ovvero nelle zone a prevalente o esclusiva funzione agricola, si possono realizzare solo impianti, da parte di Imprenditori Agricoli, di potenza nominale uguale o inferiore a 200 chilowatt, nonchГ©é impianti per l'autosufficienza dell'edificio o del complesso edilizio qualunque sia la sua destinazione d'uso.