Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Contenuti

1 - Il Regolamento Urbanistico del Comune di Casole d'Elsa è costituito dai seguenti elaborati:

  • - Norme Tecniche di Attuazione e Allegati
  • - Relazione illustrativa e Allegati
  • - Relazione integrativa 2014
  • - Tavole di progetto:
  • - Tavv. a - Usi del suolo e modalità d'intervento: il territorio extraurbano (scala 1:10.000)

o Tav. a1 (quadrante nord-est);

o Tav. a2 (quadrante sud-est);

o Tav. a3 (quadrante sud-ovest);

o Tav. a4 (quadrante nord-ovest);

  • - Tavv. b - Usi del suolo e modalità d'intervento: il territorio urbanizzato (scala 1:2000)

o Tav. b1 "UTOE II - Cavallano - Il Merlo";

o Tav. b2 "UTOE II - La Corsina - Casole";

o Tav. b3 "UTOE II - Lucciana - Il Piano";

o Tav. b4 "UTOE II - Il Piano";

o Tav. b5 "UTOE II - Casole - Orli";

o Tav. b6 "UTOE VI - Ponti di Pievescola area artigianale";

o Tav. b7 "UTOE VII - Pievescola";

o Tav. b8 "UTOE IV - Mensano";

o Tav. b9 "UTOE III - Monteguidi";

  • - Tavv. c - Perimetrazione dei centri abitati (scala 1:10.000):
  • - Tavole di Quadro Conoscitivo:
  • - Tavv. d - Vincoli (scala 1:10.000):

o Tav. d1 (quadrante nord-est);

o Tav. d2 (quadrante sud-est);

o Tav. d3 (quadrante sud-ovest);

o Tav. d4 (quadrante nord-ovest);

  • - Elaborati relativi allo studio geologico:

o Relazione geologico-tecnica

o Relazione geologico tecnica a supporto della variante al RU

o Studi di Microzonazione Sismica a supporto del Regolamento Urbanistico

o Studi di Microzonazione Sismica - Allegato 1

o Tavv.ms1.1/2/3/4/5/6 Carta geologico-tecnica e delle indagini (scala 1:2000).

o Tavv.ms1.7 Sezioni geolitologiche (scala 1:2.000)

o Tavv.ms2.1/2/3/4/5/6 Carta delle Microzone in prospettiva sismica (scala 1:2000).

o Tavv.g1.1/2/3/4/5/6 Carta della pericolosità idraulica (scala 1:2000).

o Tavv.g2.1/2/3/4/5/6 Carta della pericolosità simica (scala 1:2000).

o Tavv.g3.1/2/3/4/5/6 Carta della fattibilità (scala 1:2000).

o Tavv.g4.1/2/3/4/5 Carta idrogeologica e della Vulnerabilità degli acquiferi (scala 1:10.000)

  • - Elaborati relativi allo studio idraulico:

o Relazione Integrativa

o Relazione idrologico-idraulica a supporto della variante al RU

o Relazione Illustrativa: adeguamento al Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno

o Relazione Tecnica di supporto alle previsioni del Regolamento Urbanistico

o Allegato Idrologico 1 - Idrogrammi stimati per i sottobacini dei corsi d'acqua insistenti sull'area industriale Il Piano

o Allegato Idraulico 1 - Risultati della modellazione del Fiume Elsa ed affluenti in Loc. Capannino della Suvera - Pievescola

o Allegato Idraulico 2 - Risultati della modellazione dei corsi d'acqua insistenti sull'area industriale Il Piano

o Allegato Idraulico 3 - Risultati della modellazione allo stato di progetto dei corsi d'acqua insistenti sull'area industriale Il Piano

o Allegato Idraulico 4 - Risultati della modellazione del corso d'acqua interferente con l'area di previsione SD4L in Loc. Pievescola

o Allegato Idraulico 5 - Integrazione ai risultati della modellazione dei corsi d'acqua insistenti sull'area industriale Il Piano

o Tav. e1 - Inquadramento delle aree di studio per adeguamento al P.A.I. dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno

o Tav. e2 - Bacini idrografici e gerarchizzazione del reticolo del Fiume Elsa ed affluenti in Loc. Capannino della Suvera - Pievescola

o Tav. e3 - Schema di modello idraulico e sezioni rilevate del Fiume Elsa ed affluenti in Loc. Capannino della Suvera - Pievescola

o Tav. e4 - Tavola delle aree allagate allo stato attuale del Fiume Elsa ed affluenti in Loc. Capannino della Suvera - Pievescola per tempi di ritorno pari a 30, 100 e 200 anni

o Tav. e5 - Schema di modello idraulico e sezioni rilevate dei corsi d'acqua insistenti sull'area industriale Il Piano

o Tav. e6 - Schema di modello idrologico dei bacini dei corsi d'acqua insistenti sull'area industriale Il Piano

o Tav. e7 - Tavola delle aree allagate allo stato attuale dei corsi d'acqua insistenti sull'area industriale Il Piano per tempi di ritorno pari a 30, 100 e 200 anni

o Tav. e8 - Tavola di adeguamento al Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno - Loc. Capannino della Suvera - Pievescola

o Tav. e9 - Tavola di adeguamento al Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno - Area industriale Il Piano

o Tav. e10 - Tavola degli interventi di messa in sicurezza idraulica e relative aree allagate allo stato di progetto nell'area industriale Il Piano

o Tav. e11 - Tavola del modello idrologico-idraulico e delle aree allagate allo stato attuale del corso d'acqua interferente con l'area di previsione SD4L in Loc. Pievescola

  • - Elaborati relativi alla VAS:

o Rapporto Ambientale

o Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale

Art. 2 Campo di applicazione e validità del Regolamento Urbanistico

1 - Il documento formato dagli elaborati elencati al precedente Art. 1 costituisce il Regolamento Urbanistico (R.U.) del Comune di Casole d''Elsa elaborato ai sensi della L.R. 1/2005 e s.m.i., dei relativi Regolamenti d'attuazione e delle vigenti leggi regionali e nazionali.

2 - Il Regolamento Urbanistico si applica all'intero territorio comunale e ne disciplina l'attività urbanistico-edilizia. Le previsioni e la relativa disciplina del Regolamento Urbanistico costituiscono applicazione degli indirizzi statuari e strategici del Piano Strutturale (P.S.) e sono, pertanto, elaborate in coerenza con il medesimo nel rispetto dei principi di sviluppo sostenibile desumibili dalle norme vigenti in materia di governo del territorio.

3 - Il Regolamento Urbanistico ha valore a tempo indeterminato per quanto riguarda la disciplina del patrimonio edilizio esistente, per quanto riguarda la disciplina delle aree di trasformazioni esso è dimensionato per i cinque successivi alla sua approvazione. Alle aree di trasformazione si applica quanto indicato all'art. 98 delle presenti N.T.A.

4 - Anche ai fini dell'applicazione di quanto indicato all'art. 99 delle presenti N.T.A., alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del Regolamento Urbanistico il Comune è tenuto ad aggiornare le Tavole c "Perimetrazione dei centri abitati".

5 - Ai sensi dell'art. 55 della L.R.1/2005 alla scadenza di ogni quinquennio dall'approvazione del Regolamento Urbanistico, il Comune redige una Relazione sul monitoraggio degli effetti di cui all'art.13 della stessa Legge Regionale.

Art. 3 Valore prescrittivo degli elementi costitutivi

1 - Nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità d'intervento" sono riportati segni grafici ai quali è attribuito valore prescrittivo quando riferiti:

* ai perimetri delle aree destinate a servizi e attrezzature di Uso pubblico (S);

* ai perimetri degli spazi scoperti d'uso pubblico a verde (V) e pavimentati (P);

* ai perimetri dei parcheggi pubblici coperti (Mp) e scoperti (Ms);

* all'asse geometrico di allineamento principale come definito all'art. 76 delle presenti NTA;

* ai perimetri degli Schemi Direttori (SD);

* ai perimetri degli interventi diffusi di Trasformazione e Riqualificazione (AT, RQ);

* ai perimetri degli interventi di completamento edilizio in aree di riqualificazione (Rq.n);

* ai perimetri delle aree sottoposte ad interventi sul patrimonio edilizio esistente;

* ai perimetri delle aree di pertinenza degli edifici rurali, delle case sparse e dei nuclei storici (SP), con le specifiche di cui al comma 7 dell'art. 85;

* i tracciati dei percorsi pedonali sono indicativi, non i loro recapiti;

* alle indicazioni per il trattamento suolo.

2 - Nelle schede contenute nell'"Allegato 1" alle presenti NTA sono riportati testi ai quali è attribuito valore prescrittivo in riferimento a:

o gli interventi sugli edifici esistenti e ai parametri urbanistici quando specificamente individuati

o le destinazioni d'uso quando esplicitamente indicate

o il numero dei piani;

o gli strumenti di attuazione;

o i perimetri delle aree di pertinenza salvo quando indicato all'art. 85 comma 7 delle presenti NTA.

Art. 4 Criteri relativi agli standards

1 - Tutte le aree e le attrezzature pubbliche o private, ivi comprese quelle religiose, sono considerate standards se ne è garantito l'uso pubblico, anche se di proprietà privata, realizzate o gestite da privati.

2 - Il R.U., in coerenza con il Piano Strutturale dimensiona la dotazione di standard ai sensi del D.M. 1444/68.

3 - Ove non indicate dalle presenti N.T.A. o sulle Tavole "Usi del suolo e modalità di intervento", le dotazioni di aree da destinare a standard, tenendo presente quanto previsto dal D.M. 1444/68, richieste per gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, demolizione con ricostruzione o, comunque, nel caso di cambiamento di destinazione d'uso che comporti un aumento del carico urbanistico non devono essere inferiori agli standard qualitativi minimi indicati nel Piano Strutturale rispetto alle seguenti destinazioni d'uso:

  • - Residenza - il R.U. dimensiona la dotazione di standard maggiorandoli secondo gli standard qualitativi minimi indicati nel Piano Strutturale:
  • - 25 mq./abitante equivalente ovvero 25 mq./30 mq. Sn così suddivisi:
  • - Istruzione di base 4,5 mq./ab.
  • - Attrezzature di interesse collettivo 5,5 mq. /ab.
  • - Verde attrezzato 9,5 mq./ab.
  • - Parcheggi 5,5 mq./ab
  • - Attività produttive di carattere industriale o ad essi assimilabili - la superficie da destinare ad attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi non può essere inferiore a:
  • - 10% Sf ovvero a 10 mq./100 mq. dell'intera superficie destinata a tali insediamenti;
  • - Attività commerciali e direzionali - la superficie da destinare ad attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi non può essere inferiore a:
  • - 80 mq./100 mq. di Slp di cui almeno la metà destinata a parcheggi;
  • - nelle Zone Omogenee "A" e "B", ai sensi del DM 1444/68 tali dotazioni di standard possono essere ridotte del 50%.

4 - Per gli interventi nelle Zone Omogenee "A" che comportano cambio di destinazione d'uso esclusivamente attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e senza interventi di ampliamento non è richiesta la dotazione di parcheggi di cui ai commi precedenti.

Art. 5 Criteri relativi ai parcheggi privati

1 - Oltre alle aree destinate a parcheggio pubblico ai sensi del DM 1444/68, nelle nuove costruzioni, dovranno essere previsti parcheggi privati nella misura di cui ai commi successivi.

2 - Ai sensi della L. 122/89 dovranno essere realizzati parcheggi privati nella misura non inferiore a mq. 1 per ogni mc. 10 di nuova costruzione qualunque sia la destinazione d'uso.

3 - Per i parcheggi relativi alle attività commerciali si applica quanto disposto dal DPGR 15R/2009 con le seguenti precisazioni:

  • a) - esercizi di vicinato
    • - i parcheggi di cui alla L. 122/89 (sosta stanziale) dovranno essere maggiorati degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione merci;
    • - sosta di relazione: mq. 1 per ogni mq. di superficie utile di vendita;
    • - ai sensi dell'art 28 comma 2 del DPGR 15R/2009, sono esonerati dalla realizzazione dei parcheggi per la sosta di relazione all'interno delle Zone Omogenee A, all'interno delle Zone Omogenee B tale quantità può essere ridotta del 50%;
    • - i parcheggi per la sosta stanziale (L.122/89) possono essere reperiti anche su aree pubbliche qualora disponibili ad esclusione delle carreggiate stradali.
      • b) - esercizi di media distribuzione
        • - i parcheggi di cui alla L. 122/89 (sosta stanziale) dovranno essere maggiorati degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione merci;
        • - sosta di relazione: mq. 1,5 per ogni mq. di superficie utile di vendita. Per servizi complementari aperti al pubblico mq. 1 per ogni mq. di superficie utile;
        • - ai sensi dell'art 28 comma 2 del DPGR 15R/2009, all'interno delle Zone Omogenee B i parcheggi per la sosta di relazione possono essere ridotti del 50%;
        • - i parcheggi per la sosta stanziale (L.122/89) devono essere realizzati su aree private.
        • - fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale, i parcheggi devono essere alberati con specie tipiche locali, nella misura minima di un albero ogni 100 mq. di parcheggio.

        4 - In caso di ampliamento di strutture commerciali esistenti, la dimensione dei parcheggi è commisurata alla parte di superficie di vendita oggetto di ampliamento.

      5 - I parcheggi per la sosta di relazione devono essere realizzati, sia nel caso di esercizi di vicinato che di media distribuzione, su aree private e sono reperiti all'interno degli edifici, nell'area di pertinenza degli stessi, in altre aree o edifici a condizione che:

    • - ne sia garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi;
    • - siano collocati ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l'esercizio commerciale stesso.

    6 - Le aree destinate a parcheggio:

  • a) - potranno essere computate totalmente o parzialmente come aree permeabili se realizzate con tecniche e materiali che consentano il percolamento delle acque;
  • b) - potranno essere alberate;
  • c) - potranno essere realizzate, nei parcheggi a raso, coperture dei posti auto purché con strutture leggere e prive di pareti laterali; sulla copertura potrà essere prevista l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici.

7 - Fatte salve le indicazioni e /o prescrizioni relative alla Fattibilità geologica, idraulica e sismica, è possibile collocare i parcheggi privati in piani interrati. Il perimetro del parcheggio potrà eccedere dal perimetro dell'edificio tenendo comunque presente che nella realizzazione di nuovi edifici e nelle ricostruzioni dovrà sempre essere garantita una superficie permeabile pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria e quindi non è consentito ridurre la superficie permeabile degli spazi scoperti di pertinenza al di sotto di tale percentuale.

Art. 6 Vincoli e aree di rispetto

1 - I vincoli architettonici e paesaggistici ai sensi del D.lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e le aree di rispetto cimiteriale sono indicati nelle Tavole a e b "Usi del suolo e modalità di intervento" del Regolamento Urbanistico.

2 - Area di rispetto cimiteriale

  • - Nelle Tavole a e b "Usi del suolo e modalità di intervento" le aree di rispetto cimiteriale sono indicate con specifico simbolo.
  • - Ai sensi del Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al Regio Decreto 1265/34 come modificato dall'art. 28 della L.166/2002 è' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il perimetro dell'impianto cimiteriale quale risultante dagli elaborati del Regolamento Urbanistico.
  • - All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso. Sono quindi ammessi, se non in contrasto con gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui al Titolo IX delle presenti norme, i seguenti interventi:
  • - manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;
  • - ampliamenti con la percentuale massima del 10%;
  • - cambio di destinazione d'uso.

3 - Vincolo architettonico

  • - Ai fini della specifica disciplina di tutela, i beni culturali vincolati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" sono individuati con specifica campitura nelle Tavole a e b "Usi del suolo e modalità di intervento"
  • - I beni soggetti a tale vincolo sono subordinati alle autorizzazioni dovute per legge.

4 - Vincolo paesaggistico

  • - Ai fini della specifica disciplina di tutela, le aree e gli edifici vincolate ai sensi dell'art. 136 del D.lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ovvero le aree ricadenti all'interno del Vincolo paesaggistico Zona del versante ovest della Montagnola senese (codice id. 9052228) e Zone del centro storico e zone circostanti (codice id. 9052286) sono individuate con specifica campitura nelle Tavole a e b "Usi del suolo e modalità di intervento".
  • - Le aree e gli edifici ricadenti all'interno di tale vincolo sono subordinati alle autorizzazioni dovute per legge.

5 - Zona di rispetto pozzi e sorgenti

  • - Relativamente alle zone di tutela assoluta e di rispetto di pozzi e sorgenti, individuate nelle Tavole d2 "Carta idrogeologica e della vulnerabilità degli acquiferi" del Piano Strutturale vigente, vale quanto indicato all'art.28 delle presenti norme.

6 - Zona di rispetto dei corsi d'acqua

  • - Relativamente alle fasce di rispetto dei corsi d'acqua vale quanto indicato all'art.26 delle presenti norme.

Titolo II LINGUAGGIO DEL PIANO

CAPO I TERMINI D'USO CORRENTE E TERMINI SPECIFICI

Art. 7 Sistema, Sottosistema e Ambito

1 - Per Sistema si intendono parti del territorio (spazi aperti ed edifici) alle quali viene riconosciuta una comune identità e che individuano insiemi di funzioni compatibili con il ruolo specifico che esse hanno nel territorio.

2 - Sistemi, Sottosistemi e Ambiti stabiliscono condizioni qualitative, quantitative e localizzative e individuano gli obiettivi prestazionali degli insediamenti al fine del mantenimento e dell'incremento della qualità ambientale e contribuiscono alla corretta distribuzione delle funzioni per l'integrazione tra organizzazione degli spazi e organizzazione dei tempi.

3 - I Sistemi coprono l'intero territorio comunale e individuano insiemi di spazi, luoghi ed edifici, distinti tra loro e non sovrapposti. I Sistemi si articolano in Sottosistemi.

4 - I Sottosistemi danno luogo a parti di città, ovvero parti di un Sistema, dotate di chiara riconoscibilità, che si differenziano tra loro per dimensione, principio insediativo, tipi edilizi, spazi aperti, modi d'uso.

5 - Gli Ambiti costituiscono una ulteriore suddivisione del Sottosistema ambientale e ne precisano ulteriormente le indicazioni di cui al precedente punto 2.

Art. 8 Schema Direttore (SD)

1 - Per Schema Direttore si intende l'insieme dei criteri e delle prescrizioni riguardanti gli interventi programmati di conservazione, riqualificazione e/o trasformazione, come previsti al Titolo VII delle Norme del Piano Strutturale, legati da unitarietà tematica e relativi ad ambiti anche appartenenti a differenti Sistemi e Sottosistemi. Gli Schemi Direttori rappresentano ambiti nei quali viene riconosciuto un ruolo strategico per la definizione degli obiettivi generali per il governo del territorio e che richiedono, pertanto, uno sviluppo progettuale particolarmente approfondito e dettagliato.

2 - Lo Schema Direttore è suddiviso in interventi attraverso i quali si stabiliscono criteri e prescrizioni da seguire nell'attuazione dei progetti.

Art. 9 Termini specifici

1 - Elementi costitutivi degli edifici e degli spazi aperti: per elementi costitutivi di un edificio o di uno spazio aperto debbono intendersi tutte le parti che per geometria, materiali utilizzati, soluzioni tecniche, architettoniche e rapporti reciproci concorrono in modo determinante a definirne la forma e le caratteristiche.

2 - Strutture accessorie leggere: si definiscono tali quelle strutture assimilabili per dimensioni e caratteristiche funzionali a dei manufatti edilizi, ma realizzate con materiali "leggeri" ed eco-sostenibili e destinate a soddisfare esigenze accessorie e di supporto ad attività di tempo libero, ai servizi di interesse generale e agli spazi verdi di uso pubblico, nonché di presidio ambientale del territorio. Le loro caratteristiche (materiali utilizzati, sistemi di ancoraggio al suolo) devono essere tali da garantirne una facile rimozione nonché il ripristino dello stato originario dei suoli.

CAPO II PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Art. 10 Parametri urbanistici ed edilizi

1. Fatti salvi gli interventi edilizi in corso di esecuzione o per i quali sia già stato conseguito il prescritto titolo edilizio nell'attuazione del Regolamento urbanistico si applicano i parametri urbanistici ed edilizi unificati di cui al Regolamento regionale n. 64/2013.

2. Nei casi in cui il Regolamento esprima le quantità edificabili in funzione dei parametri previgenti trovano applicazione i coefficienti di raccordo di cui agli articoli che seguono.

Art. 11 Superficie utile lorda (Sul)

1. Le quantità edificabili per le destinazioni residenziale e turistico ricettivo sono valutate in termini di "Superficie utile lorda (Sul)" (come definita all'art. 10 del Regolamento Regionale 64/2013) in luogo del precedente parametro "superficie netta (SN)" (come definito all'art. 13 delle NTA previgenti).

2. Le quantità edificabili per la destinazione commerciale sono valutate in termini di "Superficie utile lorda (Sul)" (come definita all'art. 10 del Regolamento Regionale 64/2013) in luogo del precedente parametro "Superficie lorda di pavimento" (Slp) (come definito all'art. 15 delle NTA previgenti)

3. Detto parametro esprime la consistenza della costruzione rilevante ai fini urbanistici.

Art. 12 Superficie coperta (Sc)

1. Le quantità edificabili per la destinazione produttiva sono valutate in termini di "Superficie coperta (Sc)" (come definito all'art. 15 del Regolamento Regionale 64/2013) in luogo del precedente parametro "superficie coperta (Sc)" come definito dalle NTA previgenti; detto parametro esprime la consistenza della costruzione rilevante ai fini urbanistici.

Art. 13 Superficie non residenziale o accessoria (Snr)

1. Le quantità edificabili accessorie ammesse dal R.U. per i singoli interventi edilizi, escluse dalla Sul, sono espresse in termini di "Superficie non residenziale o accessoria (Snr)" (come definito all'art. 13 del Regolamento Regionale 64/2013) in luogo del precedente parametro "superficie accessoria (Sa)" (come definito all'art. 14 delle NTA previgenti).

2. Il parametro esprime la consistenza della costruzione che non rileva ai fini urbanistici.

3. Le porzioni di edificio di seguito indicate definite all'art. 10 del Regolamento Regionale 64/2013 "Superficie non residenziale o accessoria (Snr)" qualora eccedano le quantità di seguito indicate confluiscono nel computo della Sul per la sola parte eccedente la misura indicata.

  1. a) le logge o portici fino ad un massimo del 25% della S.u.l. ammessa o esistente legittimata;
  2. b) i balconi, fino ad un massimo del 25% della S.u.l. ammessa o esistente legittimata;
  3. c) le terrazze prive di copertura fino ad un massimo del 25% della S.u.l. ammessa o esistente legittimata;
  4. d) le cantine fino al perimetro esterno dell'ingombro del fabbricato;
  5. e) gli spazi aperti sottostanti ad elementi aggettanti dalle pareti perimetrali esterne del fabbricato quali pensiline a sbalzo o altri elementi consimili fino ad un massimo del 35% della S.u.l. ammessa o esistente legittimata;
  6. f) i piani o locali sottotetto ad esclusione di quelli recuperati a fini abitativi ai sensi della Legge regionale 08.02.2010 n.5 per le porzioni aventi altezza interna netta (Hin) non superiore a ml 1,80, ancorché non delimitate da muri fino ad un massimo del 35% della S.u.l. ammessa o esistente legittimata;

Le superfici accessorie, di cui sopra alla lettera a), b) e c), sono escluse dal computo della Sul fino ad un massimo cumulativo del 35% della sul ammessa o esistente legittimata. Le superfici accessorie, di cui sopra alla lettera e), e f), sono escluse dal computo della Sul fino ad un massimo cumulativo del 45% della Sul ammessa o esistente legittimata.

Art. 14 Coefficiente di incremento

Per la funzione residenziale, stante la differenza tra la previgente Sn e la Sul, nella quale sono compresi i muri esterni collocati dentro terra o fuori terra e le scale interne, la quantità di Sul consentita, quando il parametro è espresso dallo strumento urbanistico in Sn, è adeguata mediante applicazione del coefficiente di incremento pari a 1,30.

Per la funzione turistico-ricettiva, la quantità di Sul consentita, quando il parametro è espresso dallo strumento urbanistico in Sn, è adeguata mediante applicazione del coefficiente di incremento pari a 1,20.

Per la funzione commerciale, la quantità di Sul consentita è pari uguale a quella ammessa dallo strumento urbanistico in Slp non essendo necessaria l'applicazione del coefficiente di incremento.

Per la funzione industriale/artigianale, la quantità di SE consentita, quando il parametro è espresso dallo strumento urbanistico in Sc, è adeguata mediante l’applicazione del coefficiente di incremento pari a 1,10.

Art. 15 Pertinenze e area di pertinenza

1. Sono pertinenze i manufatti che, pur conservando una propria individualità ed autonomia, sono posti in un durevole rapporto di subordinazione con edifici preesistenti, al fine di renderne più agevole e funzionale l'uso ed in modo tale da essere posti a loro servizio durevole o ad ornamento dei medesimi.

2. Le pertinenze sono sempre poste all'interno del medesimo lotto dell'edificio principale e presentano dimensioni modeste e ridotte rispetto al fabbricato cui ineriscono.

3. A prescindere dalla loro ammissibilità secondo quanto disposto dalle presenti norme, non si considerano pertinenze, ma nuove costruzioni, gli interventi la cui superficie utile lorda ecceda il 20% di quella dell'edificio principale.

4. Costituiscono aree di pertinenza delle costruzioni quegli areali indicati sulla cartografia del R.U. quali sedi fisiche della sagoma planimetrica degli edifici ed a questi legati da rapporto di reciprocità.

5. Le pertinenze sono collocabili solo nei limiti dell'area di pertinenza come definita dal presente articolo. Gli stessi limiti devono essere rispettati da qualsiasi opera che abbiano relazione diretta con l'edificio (aree pavimentate, sistemazioni a verde non agricolo, ecc.).

Art. 16 Volume (V)

Il volume (V) dell'edificio è stabilito come all'art. 23 del Regolamento Regionale 64/2013 in luogo del precedente parametro "Volume" (come definito all'art. 16 delle NTA previgenti); detto parametro esprime la cubatura della costruzione rilevante ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione.

Art. 17 Numero dei piani

1 - L'altezza dell'edificio è indicata come numero di piani (n.) fuori terra, compreso l'ultimo eventuale piano in arretramento ed escluso il piano seminterrato anche se abitabile o agibile e purché la quota del piano di calpestio del piano terra non sia superiore di ml. 1,50 sopra il livello del caposaldo.

2 - L'altezza limite dell'edificio, espressa in ml. è fornita dal prodotto del numero di piani prescritto, per l'altezza interna netta specificata dal successivo art. 18 Altezza degli edifici.

3 - Entro questa altezza i differenti piani potranno avere altezze differenti. Nel caso di terreni in pendenza o con quote differenti, il numero di piani si intende relativo al fronte a valle.

Art. 18 Altezza degli edifici

1. L'altezza d'interpiano è espressa in luogo del precedente parametro "Altezza interpiano" (come definito all'art. 20 c.1 delle NTA previgenti) in termini di "Altezza interna netta (Hin)" (come definita all'art. 19 del Regolamento Regionale 64/2013).

2. L'altezza interna netta (Hin) è stimata, pari a 3,50 ml. e pari a 4,50 ml. per il piano terra.

3 - Salvo diversa specifica prescrizione all'interno dei Sottosistemi P1 e P2 vale quanto segue:

  • - l'altezza interna netta (Hin) negli edifici per attività industriali e artigianali è stimata, ai fini del calcolo dell'altezza massima, pari a ml. 8,00;
  • - nel caso in cui il parametro relativo al dimensionamento sia espresso in superficie coperta (Sc), è ammessa, all'interno dell'altezza interna netta (Hin) consentita (ml.7,00) e a prescindere dal numero dei piani, la possibilità di realizzare spazi ad uso uffici tecnici e amministrativi e spazi espositivi connessi alle attività produttive;
  • - per la messa in opera di carri-ponte o di altre attrezzature strettamente legate alla produzione l'altezza interna netta (Hin) tipo potrà essere elevata, esclusivamente per quelle parti dell'edificio che ospiteranno la nuova attrezzatura, fino a ml. 16,00;
  • - per la realizzazione di edifici ad uso direzionale, nel caso in cui il parametro relativo al dimensionamento sia espresso in superficie coperta (Sc), sono ammessi fino a tre livelli purché l'altezza massima complessiva non superi ml. 10,70;
  • - nel caso di attività commerciali, se non diversamente specificato e nel caso in cui non viene indicato il numero dei piani, vale quanto specificato al comma 1 del presente articolo.

3 - Nel caso di servizi ed attrezzature di uso pubblico non è stabilito un interpiano tipo, considerando pertanto libera l'altezza limite, in considerazione delle attività speciali che possono esservi ospitate.

Art. 19 Indice di riequilibrio ecologico (Re)

1. L'indice di riequilibrio ecologico è dato dal rapporto tra il numero di alberature di alto fusto da mettere a dimora all'interno dell'area di pertinenza dell'intervento e la superficie di suolo impermeabilizzata.

2. Negli interventi di nuova edificazione, sostituzione edilizia ed ampliamento, il rispetto del riequilibrio ecologico (Re) dovrà prevedere un albero ogni 100 mq di superficie impermeabile, con specie autoctone da scegliere in relazione all'uso dell'area.

3. Nel caso in cui il numero di alberature risulti eccessivo l'Amministrazione Comunale, ove possibile e perseguendo le stesse finalità, indicherà il luogo alternativo per la piantumazione dell'eccedenza o in alternativa l'eventuale monetizzazione

Art. 20 Volumi tecnici e tecnologici

Sono volumi tecnici i manufatti così definiti nell'Allegato "A", parte II, del Regolamento Regionale 64/2013. 2. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Regolamento Regionale 64/2013, i volumi tecnici non sono computati ai fini della Sul e della Snr, fatta eccezione per quelli espressamente indicati allo stesso art. 13, comma 3, lettera "c", che sono da computarsi ai fini della Snr.

Art. 21 Tolleranze di costruzione

1 - Nell'esecuzione degli interventi edilizi sono ammesse le tolleranze di costruzione di cui al comma 2 rispetto alle misure nominali previste dal progetto allegato al titolo abilitativo. Le tolleranze di costruzione non si applicano alle distanze tra edifici, dalle strade, dai confini ed alle misure minime in materia di sicurezza, accessibilità e igiene.

2 - Sono ammesse le seguenti tolleranze di costruzione:

* per lunghezze fino a ml. 2,00±2%;

* per lunghezze superiori a ml. 2,00 e fino a ml. 6,00±1%;

* per lunghezze superiori a ml. 6,00±0,5%;

* per altezze fino a ml. 5,00±1%;

* per altezze superiori a ml. 5,00±0,5%.