Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Titolo III CRITERI E INDIRIZZI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 22 Condizioni generali alla trasformazione

1 - Le norme di cui al presente Titolo definiscono le condizioni per le trasformazioni del territorio comunale derivanti dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante al Regolamento Urbanistico redatta secondo le modalità indicate dalla L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.

2 - Sono soggette alla disciplina delle seguenti norme tutti gli interventi di trasformazione che comportano aumento o mutamento del carico urbanistico e/o insediativo, modifiche delle destinazioni d'uso, nuova edificazione o infrastrutture e, comunque, tutte le tipologie di intervento di cui alla presente Variante al Regolamento Urbanistico.

3 - Il Regolamento Urbanistico promuove e garantisce la tutela delle risorse essenziali del territorio in quanto beni comuni che costituiscono patrimonio della collettività, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 1/2005. Nessuna delle risorse essenziali del territorio può essere ridotta in modo significativo e irreversibile in riferimento agli equilibri degli ecosistemi di cui è componente. Sono risorse essenziali del territorio di Casole d'Elsa, di cui deve essere garantita la tutela: aria, acqua, suolo, ecosistemi, sistemi degli insediamenti, paesaggio, sistemi infrastrutturali e tecnologici.

4 - In base agli esiti della VAS, le previsioni che possono avere impatti e/o effetti significativi sulle risorse del territorio interessato sono le seguenti:

  • - il consumo di suolo non urbanizzato;
  • - le nuove infrastrutture per la mobilità;
  • - i nuovi impianti tecnologici, gli impianti e le reti di trasporto energetico e di approvvigionamento idropotabile, di smaltimento dei liquami e per la raccolta e trattamento dei rifiuti solidi;
  • - i servizi e attrezzature di progetto;
  • - i progetti di ricerca geotermica;
  • - le opere per la mitigazione dei rischi idraulici e geofisici;
  • - le aree di nuovo impianto, di rigenerazione o di intervento unitario su spazi pubblici;
  • - gli interventi nelle aree specialistiche produttive e di ripristino ambientale che interessano cave o discariche dismesse;
  • - aumento delle superfici utili lorde degli edifici, se comportano aumento di volume, del numero di unità immobiliari e mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili;
  • - interventi che comportano la nuova edificazione.

Tali tipologie di intervento, siano essi interventi diretti o soggetti a piani attuativi, devono contenere una relazione tecnica contenente una valutazione che verifichi il rispetto delle norme descritte nei Capi seguenti di cui al presente Titolo nonché l'esistenza e l'efficienza dei servizi e delle infrastrutture di tutela delle risorse essenziali del territorio, quali:

  • - la disponibilità della risorsa idrica e l'adeguatezza della rete di approvvigionamento idrico, nonché la messa in atto di misure per il risparmio idrico e per la riduzione degli sprechi;
  • - la depurazione, attraverso l'allacciamento alla pubblica fognatura oppure, nelle zone non servite, la realizzazione di una soluzione depurativa alternativa;
  • - l'assenza di interferenze con eventuali vincoli storico-architettonici, paesaggistici o altri vincoli ambientali;
  • - il controllo e la riduzione e/o la eliminazione delle emissioni di inquinanti nel rispetto delle leggi vigenti;
  • - l'esistenza o la realizzazione di attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti (urbani e/o speciali);
  • - il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate, quando possibile e in relazione al tipo di intervento e nel rispetto della normativa vigente;
  • - l'adeguatezza delle infrastrutture per la mobilità e accessibilità;
  • - la misura degli indicatori di monitoraggio ambientale interessati dall'intervento contenuti nel Rapporto ambientale della Variante, finalizzati al monitoraggio delle previsioni.

CAPO II ACQUA

Art. 23 Riduzione dei consumi idrici

1 - Per ogni tipologia di intervento, al fine di garantire la tutela ed il corretto uso della risorsa idrica e l'equilibrio del bilancio idrico, devono trovare applicazione le disposizioni riportate di seguito; tali interventi devono comunque risultare coerenti con le previsioni e le misure adottate dai soggetti competenti nella gestione delle acque (Regione, Gestore del servizio idrico integrato, Autorità di Bacino) nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione (Piano regionale di tutela delle della qualità delle acque, Piani di ambito, Piano di bacino).

2 - Prima dell'approvazione dei piani attuativi o del rilascio dei permessi di costruire devono essere acquisite le certificazioni dei gestori dei servizi che, valutate le opere in tutto o in parte a carico dei soggetti che operano la trasformazione, garantiscano la fornitura idrica (150 litri pro-capite per abitante insediabile).

3 - Ai fini della razionalizzazione dei consumi di acqua per ogni nuova trasformazione dovranno essere rispettate le condizioni che seguono, riservando prioritariamente le acque di migliore qualità al consumo umano e abbandonando progressivamente il ricorso ad esse per usi che non richiedono elevati livelli qualitativi.

  • - raccolta e impiego delle acque meteoriche almeno per l'uso irriguo dei giardini di proprietà e pertinenziali, anche mediante la realizzazione di apposite cisterne di accumulo;
  • - prevedere l'installazione di contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa, nonché contatori differenziali per le attività produttive e del settore terziario;
  • - effettuare il collegamento a reti duali, ove già disponibili;
  • - prevedere la realizzazione di impianti idrici dotati di dispositivi e apparecchiature per il risparmio idrico (rubinetteria e water con sistemi di riduzione di flusso);
  • - scegliere le eventuali essenze arboree ed arbustive ed il manto erboso poco idroesigenti, tali da contenere/eliminare i consumi idrici per irrigazione.

Per gli edifici esistenti gli stessi provvedimenti si applicheranno nel caso di rifacimento dei servizi igienici.

La dimostrazione dei requisiti e le soluzioni proposte per adempiere alle disposizioni di cui ai punti precedenti dovranno essere documentate ed evidenziate nella relazione tecnica di corredo all'intervento.

4 - In particolare, per le trasformazioni che possono dar luogo ad utenze con consumi idrici superiori a 10.000 mc/anno, in sede di pianificazione attuativa o di progettazione degli interventi, il soggetto avente titolo ad operare le trasformazioni sarà tenuto a:

  • - valutare il fabbisogno idrico per i diversi usi, derivante dalla trasformazione;
  • - valutare l'impatto di tale fabbisogno sul bilancio idrico complessivo locale;
  • - verificare la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte alla riduzione dei prelievi idrici ed alla eliminazione degli sprechi quali: la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile ed altri usi al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili; la raccolta e l'impiego delle acque meteoriche per usi compatibili; il reimpiego delle acque reflue, depurate e non, per usi compatibili; l'utilizzo dell'acqua di ricircolo nelle attività di produzione di beni; l'impiego di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario e agricolo;
  • - dare atto, anche in accordo con le competenti autorità, della disponibilità della risorsa e dell'adeguatezza della rete di approvvigionamento a soddisfare il fabbisogno idrico, ovvero della necessità di soddisfare tale bisogno mediante l'attivazione di specifiche derivazioni idriche ed opere di captazione delle acque di falda, valutandone altresì l'impatto sul sistema idrogeologico e tenendo conto della necessità di riservare le acque di migliore qualità al consumo umano.

Anche le valutazioni e le verifiche di cui ai punti precedenti, dovranno essere opportunamente documentate in una specifica relazione tecnica di accompagnamento all'intervento.

Art. 24 Gestione e recupero delle acque reflue

1 - Con il fine di concorrere alla protezione, al miglioramento ed al ripristino della qualità delle acque superficiali e sotterranee, per ogni categoria di intervento devono trovare applicazione le disposizioni riportate di seguito, che potranno essere comunque integrate ed aggiornate sulla base delle previsioni e delle misure adottate dai soggetti competenti nella gestione delle acque (Regione, Gestore del servizio idrico integrato, Autorità di Bacino dell'Ombrone) nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione (Piano regionale di tutela delle della qualità delle acque, Piani di ambito, Piano di Bacino).

2 - In sede di pianificazione attuativa o di progettazione degli interventi, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione è tenuto a:

  • - valutare il volume e le caratteristiche delle acque reflue derivanti dalla trasformazione ed il suo impatto in relazione alla necessità complessiva di depurazione;
  • - dare atto, acquisendo il parere della competente autorità di gestione, dell'adeguatezza della rete fognaria e del sistema di depurazione esistenti a soddisfare le necessità di collettamento e depurazione dei reflui prodotti, ovvero provvedere alla realizzazione di specifici sistemi di collettamento e depurazione, dando priorità alla realizzazione di reti separate per la raccolta dei reflui con accumulo e riutilizzo di acque meteoriche e, valutando la scelta tra il collegamento alla pubblica fognatura dei piccoli insediamenti e degli edifici isolati ovvero il ricorso a sistemi individuali di smaltimento (trattamenti con fosse settiche o fosse Imhoff e subirrigazione; piccoli impianti di tipo aerobico al servizio di più abitazioni e subirrigazione; stagni di ossidazione, fitodepurazione), tenendo conto anche della vulnerabilità idrogeologica del sito;
  • - garantire in ogni caso l'efficienza dei sistemi di smaltimento prevedendo la totale impermeabilizzazione delle condutture, il completamento dell'intero sistema di smaltimento fino al corpo ricettore, la depurazione delle acque meteoriche dilavanti contaminate come definite dalla vigente normative in materia.

3 - In particolare, per quanto riguarda la fognatura e la capacità depurativa, ogni intervento che preveda un aumento del carico urbanistico e/o insediativo in aree non servite da pubblica fognatura, si dovrà prevedere la contestuale realizzazione di opportuni sistemi autonomi di trattamento dei reflui scaricati, dimensionati per il rispetto della normativa vigente. Inoltre, nelle zone servite da fognature miste, per i nuovi insediamenti o per insediamenti esistenti oggetto di interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi o ristrutturazione edilizia degli immobili, le acque reflue prodotte dovranno essere raccolte con fognature separate. Dovrà essere dunque effettuata una raccolta delle acque nere separata da quelle di dilavamento meteorico.

Art. 25 Gestione delle acque meteoriche

1 - Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, gli interventi di pianificazione attuativa o di progettazione devono prevedere, quale opera di urbanizzazione primaria, idonei sistemi di raccolta ed impiego delle acque meteoriche per gli usi compatibili secondo la normativa vigente; Faranno eccezione le acque meteoriche dilavanti contaminate delle aree industriali come definite dalla vigente normativa regionale in materia.

2 - Le coperture dei tetti dovranno quindi essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso eventuali cortili interni e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate.

Art. 26 Tutela dei corsi d'acqua

1 - Si confermano ed attuano i contenuti delle misure di salvaguardia di cui all'art. 36, commi 3-6, della Disciplina di Piano del PIT approvato con deliberazione C.R. 24.07.2007, n. 72 e della L.R. 21/2012 "Disposizioni Urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua". Le misure riguardano il divieto di prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di ml. 10 dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua principali, ai fini del corretto assetto idraulico individuati nel Quadro conoscitivo del PIT e comunque sui corsi d'acqua ricompresi nel reticolo delle acque superficiali di riferimento dei P.A.I. vigenti.

2 - Non sono consentiti i tombamenti dei corsi d'acqua se non nelle eccezioni espresse al comma 2 dell'Art. 1 della L.R.21/2012.

3 - Sono consentiti, previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente, le trasformazioni morfologiche dei corsi d'acqua a condizione che sia assicurato il miglioramento o la non alterazione del buon regime delle acque e comunque il non aggravio del rischio idraulico derivanti dalla realizzazione dell'intervento.

4 - Previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente, e con le limitazioni espresse ai commi 3, 4 e 5 dell'Art.1 della L.R 21/2012 e dell'Art.36 del PIT, sono escluse dal divieto di cui al comma 1:

  • - e reti dei servizi essenziali non diversamente localizzabili, limitatamente alla fascia dei dieci metri, e le opere sovrapassanti o sottopassanti il corso d'acqua;
  • - le opere finalizzate alla tutela del corso d'acqua e dei corpi idrici sottesi;
  • - le opere connesse alle concessioni di sfruttamento delle acque rilasciate ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, le opere di adduzione e restituzione idrica;
  • - gli interventi volti a garantire la fruibilità pubblica all'interno delle fasce di cui al comma 1;
  • - i manufatti e la manutenzione straordinaria delle costruzioni esistenti già in regola con le disposizioni vigenti.

Art. 27 Regimazione delle acque superficiali

1 - Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione con specie ripariali autoctone, alla risalita delle specie acquatiche e al generale miglioramento della qualità biologica e della fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando le tecniche proprie dell'Ingegneria Naturalistica.

2 - All'interno del corpo idrico è vietata, qualunque trasformazione, manomissione, immissione di reflui non depurati. Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia verso l'associazione climax, al miglioramento del regime idraulico (limitatamente alla pulizia del letto fluviale), alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.

3 - I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale potranno essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione al regolare deflusso delle acque di alveo e in ogni caso, senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

Art. 27.1 Casse di espansione

1 - Potrà essere prevista la realizzazione di opportune casse di espansione per la laminazione delle portate di piena dei corsi d'acqua.

2 - La posizione e la dimensione delle casse di espansione dovrà essere funzionale alla eliminazione del rischio idraulico.

3 - In esse sarà vietato qualsiasi tipo di intervento edilizio, mentre vi potranno essere allocati impianti sportivi privi di superfici impermebilizzate, parchi pubblici non attrezzati, colture seminative e impianti da arboricoltura da legno che non comportino particolari problemi o perdite in caso di sommersione.

Art. 27.2 Canalizzazioni agricole

1 - Tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità là dove questa risulti essere stata manomessa dagli interventi precedenti.

2 - E' vietato interrompere e/o impedire, con la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

3 - E' vietata la lavorazione del terreno a meno di 1,5 m da entrambe le sponde delle canalizzazioni agricole permanenti. Tali fasce dovranno essere regolarmente sfalciate dai proprietari frontisti con il divieto di impiego di prodotti diserbanti e l'obbligo dell'asportazione del materiale di risulta ai fini dell'abbattimento dell'effetto eutrofico nelle acque, dei costi di risagomatura delle sponde e della perdita per erosione del suolo.

Art. 27.3 Intubamenti

1 - Sono vietati gli intubamenti e tutte le operazioni che possano portare all'interramento dei fossi.

2 - In via eccezionale potranno essere consentiti interventi di interramento e intubamento, correlati a specifiche operazioni di realizzazione di percorsi alternativi per il deflusso delle acque a "giorno" con individuazione di un recapito definito. In tali casi l'intervento dovrà prevedere obbligatoriamente i seguenti accorgimenti:

  • - all'imboccatura dei tratti dei corsi d'acqua intubati dovranno essere posti degli elementi filtranti allo scopo di evitare l'intasamento della tubazione da parte del detrito e del materiale di varia natura raccolto e trasportato dalle acque lungo il percorso a monte.
  • - gli elementi filtranti dovranno essere dimensionati e posizionati in modo tale da non diminuire la sezione utile di deflusso prevedendo una fossa di accumulo per il materiale intercettato.
  • - la manutenzione ordinaria delle griglie dovrà prevedere lo svuotamento periodico della fossa e la ripulitura degli elementi filtranti in particolar modo dopo ogni evento di piena.

3 - Valgono le disposizioni di cui all'Art.1 comma 2 della L.R. 21 2012.

Art. 27.4 Argini

1 - I nuovi argini che dovranno essere messi in opera sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e/o miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde.

2 - L'efficienza idraulica delle arginature dovrà essere garantita da un preciso programma di manutenzione periodica per il mantenimento di una efficace copertura vegetale delle sponde, privilegiando la salvaguardia delle essenze autoctone.

3 - E' vietata la cementificazione e l'impermeabilizzazione degli argini.

4 - Devono essere comunque privilegiati gli interventi secondo tecniche di ingegneria naturalistica.

5 - Valgono le disposizioni di cui all'Art.1 comma 3, 4, 5 della L.R. 21 2012.

Art. 27.5 Guadi

1 - Gli eventuali attraversamenti dei corsi d'acqua arginati mediante guadi che abbassano la quota di coronamento dell'argine dovranno essere abbandonati e sostituiti con attraversamenti in sopraelevazione mediante ponti o passerelle.

2 - Valgono le disposizioni di cui all'Art.1 comma 3, 4, 5 della L.R. 21 2012.

Art. 28 Pozzi, sorgenti e punti di presa

1 - Perseguendo l'obiettivo della tutela degli acquiferi, e recependo gli indirizzi del PTC della Provincia di Siena e del D.lgs. 152 / 2006, il RU si propone di:

  • - tutelare in maniera diffusa i corpi idrici sotterranei, con discipline differenziate in funzione del loro grado di vulnerabilità;
  • - tutelare le aree di alimentazione delle opere di captazione per uso idropotabile.

2 - La zona di tutela assoluta (ZTA) di pozzi e sorgenti, che deve avere un estensione di almeno 10 mt. di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta ed adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

3 - La Zona di Rispetto (ZR) si estende per un raggio non inferiore ai 200 mt. dal punto di captazione. Nelle ZR dei pozzi e sorgenti, sono vietati:

  • - spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
  • - dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
  • - aree cimiteriali;
  • - apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
  • - apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
  • - gestione di rifiuti o stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive, centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli e pozzi perdenti, dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
  • -- pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

4 - Nelle Zone di protezione (ZP) della falda:

  • - sono vietati insediamenti e interventi di qualunque genere compresi scarichi, depositi, accumuli o stoccaggi direttamente su terra, produzioni agricole intensive, che possano produrre inquinamenti;
  • - gli interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio e urbanistico esistente sono limitati e definiti dagli esiti della preventiva valutazione dell'eventuale rischio di inquinamento delle falde dai diversi usi proponibili;
  • - devono essere monitorati eventuali impianti o reti di urbanizzazione (soprattutto fognarie) esistenti per verificarne il buono stato, in modo da procedere, con priorità nei programmi di intervento dei soggetti competenti, alle manutenzioni e riparazioni per evitare rischi di inquinamento delle falde.

5 - Alle zone di salvaguardia di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano le prescrizioni e limitazioni per le aree sensibili di classe 1 di cui all'art.10.1.2 della disciplina del PTCP2010.

Art. 29 Disciplina delle Aree Sensibili

1 - E' recepita completamente la disciplina del PTC della Provincia di Siena in materia di protezione degli acquiferi.

2 - Nelle aree sensibili di classe 1 valgono tutte le prescrizioni espresse all'Art. 10 par. 10.1.2 della Discipline del Piano di Coordinamento Provinciale di Siena (PTCP2010)

3 - Nelle aree sensibili di classe 2 valgono tutte le prescrizioni espresse all'Art. 10 par. 10.1.3 della Disciplina del Piano di Coordinamento Provinciale di Siena (PTCP2010).

4 - Tutti gli interventi di trasformazione ricadenti in aree sensibili di classe 1 e 2 dovranno essere preceduti da indagini geognostiche atte a determinare la presenza e la profondità della falda acquifera, al fine di determinare la compatibilità degli interventi con le prescrizioni di salvaguardia degli acquiferi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

CAPO III ARIA

Art. 30 Riduzione dell'inquinamento atmosferico

1 - Deve essere perseguito il miglioramento della qualità dell'aria affinché non si verifichino superamenti dei livelli di attenzione e di allarme e siano assicurati gli obiettivi di qualità fissati dalle vigenti normative in materia.

2 - Per ogni tipologia di intervento, il controllo delle emissioni in atmosfera dovrà quindi essere attuato attraverso una valutazione dell'applicabilità delle seguenti azioni:

  • - ridurre i consumi di combustibile attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica del sistema edificio-impianto, ovvero tramite azioni a livello progettuale/costruttivo e di esercizio e manutenzione del sistema;
  • - adottare combustibili che abbiano fattori di emissione limitati, intendendo per fattore di emissione il rapporto tra massa di inquinante emesso ed energia termica sviluppata dalla combustione;
  • - selezionare componenti degli impianti termici a ridotta emissione di inquinanti (ad esempio bruciatori a bassa emissione di NOx);
  • - adottare, se tecnicamente ed economicamente sensato, sistemi di abbattimento degli effluenti;
  • - utilizzare, dove tecnicamente ed economicamente possibile, fonti di energia rinnovabile per soddisfare la domanda delle utenze termiche ed elettriche;
  • - evitare o limitare l'utilizzo di sistemi di condizionamento estivo.

3 - Tutti i nuovi interventi nelle aree per la produzione e per i servizi tecnologici, dovranno comunque essere subordinati alla valutazione degli effetti che le emissioni possono comportare sulla qualità dell'aria nonché all'adozione di tecnologie pulite e di sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera con riferimento alle migliori tecnologie disponibili. In particolare, dovranno essere individuate idonee misure per l'abbattimento delle emissioni e degli scarichi gassosi riguardo alle seguenti tipologie di intervento:

  • - tutte le aree soggette a nuova edificazione destinate a specifiche utilizzazioni che comportino un notevole afflusso di persone, come le strutture di vendita o gli spazi pubblici e privati di richiamo della popolazione;
  • - trasferimenti di funzioni che possono comportare un incremento dei flussi di traffico ed un incremento delle emissioni inquinanti.

Per perseguire tali obiettivi il soggetto avente titolo deve valutare:

  • - i volumi di traffico indotto e le conseguenti emissioni in atmosfera generate;
  • - la possibilità di realizzare specifiche misure finalizzate alla riduzione dei flussi di traffico veicolare indotto,
  • - provvedere a misure di mitigazione e di abbattimento delle pressioni sul sistema aria (dispositivi di abbattimento delle emissioni, interventi di isolamento acustico degli edifici, ecc.).

Art. 31 Riduzione dell'inquinamento acustico

1 - L'ammissibilità di ogni categoria di intervento deve fare riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in particolare:

  • - dovrà essere valutata la compatibilità dell'intervento con la relativa classe acustica dell'area di interesse e delle aree adiacenti in base al vigente Piano comunale di classificazione acustica;
  • - si dovrà produrre una valutazione previsionale del clima acustico (ai sensi della Legge 447/95 e L.R. 89/98 e ss.mm.ii.) delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani; nuovi insediamenti residenziali prossimi alle infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti (D.P.R. 30.03.2004 n. 142 e D.P.R. 18.11.1998 n. 459 e ss.mm.ii.), discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi. Le misure ed il monitoraggio dovranno essere eseguiti da tecnici competenti iscritti all'apposito albo.

2 - Nei casi di trasformazioni non conformi alla classe acustica corrispondente, o che comunque tali da non garantire il rispetto dei valori limite, al fine di ridurre l'esposizione al rumore della popolazione, sarà necessario prevedere l'adozione di tutti i provvedimenti tecnici e gestionali idonei a contenere i livelli di inquinamento acustico sia in fase di esercizio che di cantiere, quali l'insonorizzazione delle sorgenti di rumore, la messa in opera di barriere acustiche, la riduzione delle velocità dei veicoli, l'impiego di asfalti drenanti fonoassorbenti.

Art. 32 Riduzione dell'inquinamento elettromagnetico

1 - Nel caso siano previste nuove stazioni radio base per la telefonia cellulare e/o impianti di tele-radiocomunicazioni o la realizzazione di linee in alta e media tensione aeree o interrate, cabine di trasformazione o sottostazioni elettriche, deve essere predisposta idonea documentazione tenica e/o effettuate idonee verifiche del livello di campo magnetico e di campo elettrico da eseguirsi secondo le indicazioni fornite dalla normativa vigente in materia. Per l'effettuazione delle valutazioni preventive dovranno essere predisposte adeguate planimetrie che evidenzino la localizzazione degli impianti in relazione a potenziali recettori sensibili e dovranno essere utilizzati opportuni modelli previsionali per stimare il livello di campo elettromagnetico atteso con la realizzazione dell'impianto.

2 - Le strategie progettuali che dovranno essere prese in considerazione per minimizzare l'esposizione degli individui ai campi elettromagnetici a bassa frequenza, dovranno:

  • - verificare preventivamente il livello dei campi elettrici e magnetici che saranno presenti tramite misurazione e simulazione;
  • - evitare la localizzazione di stazioni e cabine primarie in aree adiacenti o all'interno al sito di progetto e delle cabine secondarie (MT/BT) in spazi esterni in cui è prevedibile la presenza di individui per un significativo periodo di tempo;
  • - mantenere una fascia di sicurezza dagli elettrodotti realizzati con conduttori nudi in modo da ottenere esposizioni trascurabili ai campi magnetici a bassa frequenza in luoghi di permanenza prolungata;
  • - impiego di linee elettriche ad alta e media tensione in cavo interrato con geometria dei cavi a "trifoglio"; il tracciato della linea deve essere debitamente segnalato e non adiacente agli spazi esterni in cui si prevede la significativa presenza di individui;
  • - impiego di linee aeree compatte per la distribuzione ad alta tensione;
  • - impiego di linee in cavo aereo per la distribuzione a media tensione.

3 - In ogni caso, la scelta della collocazione, le modalità con cui effettuare le valutazioni preventive, il controllo ed il monitoraggio, la verifica dell'idoneità di nuovi impianti radio-base e dei tracciati degli elettrodotti, dovranno comunque essere conformi alle indicazioni ed alle prescrizioni che dovranno essere concordate con ARPAT e con l'azienda USL di riferimento.

4 - Nelle aree soggette a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici e ambientali, gli impianti per la telefonia mobile e gli elettrodotti dovranno prevedere, in fase di progettazione, particolari misure onde evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici e ambientali presenti. In particolare, l'ammissibilità di ogni intervento relativo a nuovi impianti tecnologici, a rete e puntuali, per il trasporto o la trasformazione dell'energia, e per le telecomunicazioni, sarà quindi condizionata anche alla predisposizione di una specifica valutazione degli effetti paesaggistici secondo quanto previsto dall'articolo relativo alla salvaguardia dei caratteri paesaggistici delle presenti Norme.

CAPO IV SUOLO E SOTTOSUOLO

Art. 33 Riduzione delle superfici impermeabilizzate

1 - Per ogni tipologia di intervento che implica occupazione di nuovo suolo deve essere previsto l'impiego di sistemi che favoriscano:

  • - la creazione di fondi calpestabili/carrabili filtranti (ad esempio, prati armati o superfici in ghiaia con l'utilizzo di elementi prefabbricati di forma alveolare, pavimentazioni filtranti) in alternativa a lavori di cementificazione ed asfaltatura tradizionale;
  • - la possibilità di mantenere un'alta capacità drenante, di aerazione e compattezza consentendo la calpestabilità/carrabilità della superficie con una molteplicità di condizioni di carico, impedendo lo sprofondamento del terreno e la rapida distribuzione delle acque (ad esempio mediante l'utilizzo di canali filtranti).

2 - La limitazione dell'impermeabilizzazione superficiale dovrà essere perseguita adottando modalità costruttive idonee a consentire l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque per tutti i nuovi spazi pubblici o privati destinati a viabilità pedonale o meccanizzata salvo che tali modalità costruttive non possano essere utilizzate per comprovati motivi di sicurezza igienico-sanitaria e statica o di tutela dei beni culturali e paesaggistici.

3 - E' vietato il convogliamento delle acque piovane in fognatura o nei corsi d'acqua, quando sia tecnicamente possibile il loro convogliamento in aree permeabili senza determinare fenomeni di ristagno.

4 - Nella realizzazione di nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti comportanti incremento di superficie coperta dovrà comunque essere garantito il mantenimento di una superficie permeabile di pertinenza pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria.

5 - Nella realizzazione di tutti i tipi di impianto artificiale si dovrà comunque minimizzare l'impermeabilizzazione attraverso l'uso più esteso possibile di materiali che permettano la percolazione e la ritenzione temporanea delle acque nel terreno. La realizzazione delle opere non dovrà alterare la funzionalità idraulica del contesto in cui si inseriscono, garantendo il mantenimento dell'efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque superficiali.

6 - Nella realizzazione di impianti arborei, così come di colture seminative, dovranno essere previste sistemazioni idraulico-agrarie atte a consentire una corretta regimazione delle acque superficiali ed orientate a favorire l'infiltrazione nel terreno e l'aumento dei tempi di corrivazione.

7 - E' vietato in ogni caso interrompere e/o ostacolare il deflusso superficiale dei fossi e della rete scolante minore senza prevedere un riassetto ed aver garantito un recapito finale per le acque di scorrimento intercettate.

Art. 34 Riduzione dell'inquinamento del suolo

1 - Gli interventi che comportino un cambio di destinazione d'uso nei siti potenzialmente inquinati, sono vincolati alla presentazione di uno studio comprensivo degli accertamenti e delle indagini preliminari sul suolo e sottosuolo e nelle acque sotterranee. L'ammissibilità di ogni categoria di intervento prevista deve quindi fare riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di bonifica. In particolare si dovrà:

  • - individuare le potenziali forme di inquinamento pregresse che possono aver interessato l'area di intervento, procedendo ad una mappatura e descrizione delle eventuali fonti inquinanti presenti che ne evidenzino intensità, estensione ed eventuali possibili linee di propagazione;
  • - procedere ad una analisi storica sui preesistenti usi del suolo dell'area di intervento: l'analisi consiste nella ricerca quanto più esaustiva possibile di tutti i possibili usi agricoli, edilizi ed industriali per cui l'area ed i dintorni sono stati utilizzati nel passato più o meno prossimo. Ogni singolo utilizzo va quindi documentato, sia dal punto di vista della distribuzione spaziale, sia dal punto di vista della durata temporale che delle attività ivi tenute. Per ogni specifica attività antropica, pregressa o in atto, va valutato se sussiste la possibilità che nelle diverse matrici (suolo - sottosuolo - acque superficiali - acque sotterranee) siano presenti sostanze contaminanti in concentrazioni tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito. Qualora, vengano rilevate attività o situazioni che presentano potenziali rischi di inquinamento avvenuto o in corso, dovranno essere effettuate specifiche forme di analisi, in funzione del tipo di inquinante e della relativa modalità di diffusione.

Nel caso che il sito presenti livelli di contaminazione o alterazioni chimiche, fisiche o biologiche del suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito, si dovrà provvedere comunque allo sviluppo di un progetto di bonifica ai sensi della normativa di settore vigente.

2 - Fermo restando quanto previsto dalla specifica normativa di settore, per le categorie di intervento relative alle aree per impianti tecnologici, per la produzione e delle aree per i servizi tecnologici, dovranno essere comunque previste le seguenti verifiche:

  • - illustrazione delle fasi di lavorazione più suscettibili di possibili inquinamenti del suolo durante la fase di esercizio;
  • - indicazioni delle misure adottate per la prevenzione ed il controllo di possibili sversamenti, abbandono di imballaggi con residui di sostanze inquinanti, smaltimento dei residui di lavorazione; altre indicazioni inerenti i sistemi di controllo delle concentrazioni di sostanze potenzialmente inquinanti in prossimità di percorsi carrabili, parcheggi e aree di raccolta dei rifiuti;
  • - verifica dell'opportunità di una adeguata separazione tra i percorsi pedonali e gli spazi di sosta ed i percorsi carrabili ed i parcheggi.

3 - Gli studi e le verifiche effettuate, dovranno comunque essere conformi alle indicazioni ed alle eventuali prescrizioni che dovranno essere concordate da ARPAT e dall'azienda USL di riferimento.

Art. 35 Stabilizzazione dei versanti collinari

1. I terrazzamenti dovranno essere mantenuti nella loro piena efficienza mediante opportune opere di manutenzione consistenti nel ripristino delle parti lesionate e nel mantenimento in efficienza delle opere di drenaggio delle acque superficiali.

2. Nelle aree di pascolo soggette a fenomeni erosivi e rischio franoso dovrà essere salvaguardata l'integrità del cotico erboso e con essa la fertilità naturale dei suoli applicando corretti carichi animali e l'allontanamento delle acque di percolazione mediante la creazione ed il mantenimento di opportune sistemazioni idrauliche.

Art. 36 Mantenimento della fertilità naturale del suolo

1 - Nelle aree agricole dovranno essere favoriti quegli ordinamenti colturali che compatibilmente con le esigenze produttive garantiscano nel tempo la maggiore continuità di copertura vegetale del suolo e la reintegrazione della sostanza organica ai fini di trasmettere alle generazioni future la fertilità naturale nella sua integrità.

Art. 37 Bacini di accumulo

1 - Nelle nuove aree destinate ad attività industriali e artigianali, e negli interventi di ampliamento, completamento e trasformazione di insediamenti industriali e artigianali compresi nei sottosistemi P1 e P2, qualora la superficie coperta da realizzare sia superiore a 500 mq. le acque meteoriche intercettate dalle coperture dovranno essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura e/o la dispersione casuale nelle zone limitrofe.

2 - I bacini di accumulo, relativi ai nuovi manufatti, dimensionati in relazione alla superficie delle coperture e all'altezza di pioggia prevista nelle 24 ore, con un tempo di ritorno centennale, dovranno invasare le acque meteoriche tramite opportune opere di captazione.

3 - I bacini di accumulo dovranno essere ricavati in apposite aree permeabili ed essere provvisti di una bocca tarata per il rilascio regolato dei volumi d'acqua invasati nella rete di scolo delle acque superficiali. Qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume di acqua onde evitarne il ristagno e il deterioramento della qualità. La dimensione dei bacini deve essere calcolata considerando il volume di raccolta pari a 130 mm. d'acqua per ogni metro quadrato di superficie impermeabile.

4 - I bacini di accumulo non sono computati ai fini della verifica delle percentuali di impermeabilizzazione.

Art. 38 Rilevati delle infrastrutture viarie

1 - Al fine di ridurre al minimo l'impatto negativo sul deflusso delle acque superficiali, i rilevati delle infrastrutture viarie dovranno essere provvisti di appositi manufatti di attraversamento monte-valle posti ad una distanza, riferita all'andamento generale della superficie topografica e alla pendenza dei terreni attraversati, tale da evitare accumuli e ristagni al piede degli stessi.

2 - Valgono le disposizioni di cui all'Art.1 comma 4 della L.R. 21 2012.

Art. 39 Sottopassi e botti

1 - I sottopassi e le botti per l'attraversamento delle opere viarie dovranno garantire il mantenimento della sezione preesistente del corso d'acqua, evitandone restringimenti. La sezione dell'alveo a valle dell'attraversamento dovrà sempre risultare maggiore e/o uguale a quello di monte.

2 - Allo scopo di mantenere la piena efficienza e funzionalità idraulica, questi manufatti dovranno essere dimensionati in maniera da garantire l'ispezionabilità e il facile svolgimento delle operazioni di manutenzione periodica.

3 - Valgono le disposizioni di cui all'Art.1 comma 4 della L.R. 21 2012.

Art. 40 Attraversamento dei corsi d'acqua in elevazione

1 - La costruzione delle nuove strutture di attraversamento dei corsi d'acqua arginati (le spalle e la trave portante dei ponti e/o delle passerelle) dovrà evitare il restringimento della sezione dell'alveo assicurando il mantenimento di una luce libera di deflusso pari a quella posta a monte dell'attraversamento stesso. La base dell'impalcato dovrà sempre svilupparsi ad una quota superiore di almeno 40 cm rispetto alle sommità arginali, onde consentire un agevole passaggio dei materiali flottanti in caso di piena.

2 - Valgono le disposizioni di cui all'Art.1 comma 4 della L.R. 21 2012.

Art. 41 Sbancamenti, scavi e rinterri

1 - La gestione e l'utilizzo dei materiali da scavo quali prodotti di sbancamento durante la realizzazione di un'opera è regolamentata dal D.M. 161/2012.

2 - Ogni sbancamento e scavo in terreno sciolto o substrato lapideo che comporti modificazioni permanenti e rilevanti della morfologia e del profilo topografico dovrà essere provvisto di appositi drenaggi a monte per l'abbattimento del carico delle acque meteoriche e il loro convogliamento nella rete di scolo.

3 - Ogni azione che comporti modifica all'assetto planialtimetrico del suolo, la realizzazione di sbancamenti o consistenti riporti (per es. rilevati stradali, piazzali) anche temporanei, con fronti verticali o subverticali, dovrà essere effettuata tramite la presentazione di un apposito progetto di sistemazione dell'area supportato da uno specifico studio geologico-tecnico in cui sia valutata la stabilità dei fronti di scavo o di riporto, nel rispetto delle verifiche di sicurezza relative agli stati limite ultimi (SLU) e delle analisi relative alle condizioni di esercizio (SLE); per i fronti di scavo di altezza superiore ai 2 mt. dovranno essere previste armature di sostegno delle pareti e/o il ripristino delle condizioni di stabilità delle pareti naturali tramite rinverdimento delle superfici e opere di rinaturalizzazione con l'impiego di tecniche dell'ingegneria naturalistica.

4 - Nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata, gli interventi comportanti rimodellazioni del terreno che non rientrano nell'articolo 80, comma 1 lettera d) della L.R. 1/2005, sono consentiti solo nel caso in cui non determinino aumento del livello di pericolosità in aree contermini.

5 - Per i rinterri dovranno essere utilizzati materiali terrigeni simili a quelli esistenti in loco, ripristinando il grado di compattezza e di addensamento del terreno.

Art. 42 Costruzioni interrate

1 - Per tutte le costruzioni interrate previste nelle zone con falda acquifera superficiale, dovrà essere verificata la profondità del livello di falda e valutata la sua escursione stagionale in relazione alla profondità di posa delle fondazioni. Per gli interventi che ricadono in aree sensibili di classe 1 o 2, il livello della falda dovrà essere monitorato in modo da rispettare i vincoli alle escavazioni in dette aree espresse agli articoli 10.1.2 e 10.1.3 della Disciplina del PTCP2010.

2 - Al fine di evitare l'interferenza negativa sulla dinamica delle acque di falda il piano di calpestio dei locali interrati dovrà rimanere preferibilmente al di sopra del livello massimo di risalita della falda.

3 - Nelle aree dove non sia possibile fondare al di sopra del livello massimo della falda, potranno essere realizzate, se consentite, nuove costruzioni interrate, a condizione che i locali interrati siano resi stagni e non sia prevista la messa in opera di apparecchiature permanenti per la depressione della tavola d'acqua.

4 - Nel caso che le costruzioni interrate siano costituite da locali sotterranei di profondità superiore ad un piano e/o da strutture fondazionali dirette profonde, la loro realizzazione è subordinata alla verifica dell'interferenza che le nuove costruzioni produrranno sulla circolazione delle acque sotterranee relativamente al loro possibile sbarramento e conseguente innalzamento del livello freatico e/o piezometrico.

5 - La messa in opera di impianti di depressione della tavola d'acqua è consentita esclusivamente per la salvaguardia e la messa in sicurezza di edifici esistenti.

Art. 43 Reti tecnologiche sotterranee

1 - Gli impianti tecnologici a rete sotterranei comprendono le tubazioni del gas, dell'acquedotto, delle fognature, le linee elettriche e telefoniche e tutte le attrezzature connesse al funzionamento e alla manutenzione delle stesse.

2 - La messa in opera degli impianti tecnologici dovrà preferibilmente evitare la variazione e/o l'alterazione del reticolo di deflusso delle acque superficiali. Qualora l'intervento ne preveda la modifica del percorso, dovrà esserne indicato il nuovo andamento, garantendo che non comporti concentrazioni e ristagni di acque nelle aree di intervento e in quelle limitrofe.

3 - La profondità, rispetto al piano di campagna, alla quale installare gli impianti tecnologici dovrà essere tale da non compromettere in ogni caso la crescita ed il mantenimento degli apparati radicali delle essenze arboree e non ostacolare le operazioni di aratura e/o di irrigazione nelle zone agricole.

4 - Allo scopo di coordinare le operazioni di scavo per gli interventi sugli impianti interrati, gli interventi stessi e ciascuna opera dovranno essere resi noti in anticipo a tutti i soggetti competenti.

5 - I lavori di chiusura degli scavi dovranno garantire il ripristino dello strato fertile e la risistemazione del terreno (piantumato e non) o della pavimentazione originaria.

Art. 44 Fognature

1 - All'interno dell'area di pertinenza degli interventi di nuova realizzazione della rete fognaria, dovranno essere previste adeguate sistemazioni a verde, con funzione di "filtro" rispetto agli eventuali nuclei abitati presenti nelle vicinanze, che tengano di conto il contesto di riferimento.

CAPO V PAESAGGIO ED ECOSISTEMI DELLA FAUNA E DELLA FLORA

Art. 45 Salvaguardia dei caratteri paesaggistici

1 - Al fine della conservazione e del mantenimento dei valori paesistici del territorio, le caratteristiche tipologiche-morfologiche e cromatico-materiche di ogni intervento nel suo complesso (edifici, impianti tecnologici ed energetici e sistema di spazi aperti) devono dimostrare un buon adattamento all'ambiente (urbano o rurale) in cui si inseriscono. In particolare:

  • - al di fuori dei centri urbani, per qualsiasi intervento di trasformazione degli assetti territoriali (riconfigurazione funzionale e morfologica anche attraverso interventi di sostituzione, di parti del tessuto urbano e/o di parti del territorio aperto, realizzazione di complessi edilizi in aree libere, realizzazione di nuovi tracciati di viabilità e infrastrutture), dovranno essere attuate strategie volte alla minimizzazione dell'impatto visivo-percettivo, salvaguardando le componenti della tessitura agraria consolidata e tradizionale (sistemazioni idraulico-agrarie, rete scolante, elementi arborei ed arbustive non colturali, vecchie sistemazioni colturali anche residuali e filari arborei ed arbustivi, ciglionamenti, viabilità poderale e rete sentieristica) ed attraverso l'uso di materiali legati alla tradizione storica e ad elementi tipologici caratteristici del luogo;
  • - nei principali nuclei urbani qualsiasi intervento che riguarderà gli insediamenti esistenti (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova edificazione di completamento, riferibili sia agli edifici che alle pertinenze esterne) o la realizzazione di nuova edificazione dovrà essere realizzato con materiali e tecniche costruttive che risultano compatibili con gli stessi utilizzati in origine per la sua costruzione; ogni intervento proposto dovrà utilizzare colori legati alla tradizione storica. Nelle nuove edificazioni occorrerà armonizzare forme, materiali, tipologie edilizie, con quelli che hanno costituito le caratteristiche di quel luogo nel suo processo storico-evolutivo. Gli interventi di completamento in ambito urbano dovranno inoltre essere finalizzati: alla ricucitura dei margini urbani con risoluzione delle problematiche per le aree in margine al centro storico e per le aree di interfaccia città/campagna; alla riduzione degli effetti di frangia, per gli insediamenti storicizzati collinari, mediante azioni di riqualificazione degli abitati, mitigazione o salvaguardia sui margini a verde dell'abitato, con esiti di tutela rispetto alle aree di pertinenza non edificate; al- la salvaguardia dei resti di antiche strutture di valore storico-culturale ed ambientale e delle peculiarità dei siti di riconosciuto valore ambientale, attraverso la difesa dei manufatti, delle specie, dei biotopi e dei geositi garantendo la trasmissione alle future generazioni delle tracce storiche, della cultura dei luoghi e degli stessi valori.

2 - Ogni trasformazione dovrà adottare scelte progettuali che garantiscano la consequenzialità con il contesto paesaggistico di riferimento attraverso:

  • - integrazione morfologica: risultati compositivi (tipologie, forme, colori, materiali) armonici evitando contrasti non qualificanti e disomogeneità con il contesto; giusta proporzione tra i volumi e gli elementi dimensionali esistenti nell'intorno; idonea articolazione funzionale e dei rapporti tra gli spazi residenziali e quelli accessori e di servizio; salvaguardia e continuità morfologica e strutturale degli aspetti che caratterizzano il contesto circostante;
  • - integrazione tipologica: schemi tipologici (tipologia insediativa), articolazione funzionale degli spazi, soluzioni tecnologiche e materiali che attenuano la percezione del nuovo;
  • - soluzioni integrate degli impianti tecnologici: identificazione localizzativa e dimensionale delle soluzioni integrate degli impianti o delle soluzione tecniche impiegate per l'utilizzo delle risorse; installazione di detti impianti tecnologici e relativi accessori in modo tale da minimizzarne l'incidenza visiva.

3 - Le prestazioni qualitative di ogni intervento dovranno quindi risultare coerenti e non peggiorative rispetto alla percezione delle caratteristiche paesaggistiche del luogo. In particolare, per ogni trasformazione dovrà essere opportunamente verificata la coerenza con i valori e gli obiettivi di qualità di cui alla disciplina paesaggistica del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Regione Toscana e con le indicazioni relative alle unità di paesaggio di cui al Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Siena.

Art. 46 Salvaguardia dei caratteri naturalistici

1 - Allo scopo della conservazione e del mantenimento dei valori naturalistici del territorio e con l'obiettivo complessivo di preservare e valorizzare i caratteri di ecodiversità e biodiversità del contesto ambientale presente, sono ammessi unicamente interventi tali da non alterare la disposizione areale, la complessità e la qualità degli ecotopi diffusi nel mosaico territoriale.

2 - Ogni intervento di trasformazione dovrà quindi garantire la tutela dei valori naturalistici di contesto attraverso:

  • - il mantenimento e l'implementazione della diversità quantitativa degli ecotopi presenti, valorizzando i diversi assetti vegetazionali in modo da preservare le fitocenosi presenti con particolare attenzione a:
  • - la gestione dei soprassuoli boschivi, diffusi arealmente per lo più lungo i fondovalle o presso i declivi dei versanti collinari che dovrà ispirarsi a criteri e modalità di controllo volte, in primo luogo, al contenimento delle specie alloctone infestanti (in special modo la Robinia pseudacacia) e all'evoluzione verso i rispettivi livelli climatici in modo da implementare anche la diversità biologica delle cenosi.
  • - le formazioni erbacee mantenendo le cenosi prative connesse all'attività storica di pascolo ed eventuali affioramenti di popolazioni di valore ambientale, evitando che l'estensioni dei seminativi sostituiscano le formazioni originarie;
  • - siepi e fasce boscate che, anche in contesti non ripari, bordano i confini dei campi e si dispongono ai margini dei fossi minori o anche lungo strade e sentieri. La loro continuità dovrà essere garantita attraverso interventi di piantumazione di esemplari arborei a colmare le discontinuità presenti contribuendo al mantenimento di un ecomosaico diversificato e irregolare in modo che gli ecotopi siano interconnessi e alternati con sufficiente variabilità territoriale;
  • - le formazioni arboree riparie connesse allo sviluppo della rete idrografica per le quali valgono in generale le prescrizioni pertinenti ai soprassuoli boschivi (sono i corridoi, fra l'altro, in cui si hanno le maggiori ingressioni di Robinia pseudacacia) ed in particolare indirizzi volti al mantenimento della loro struttura intrinseca.

3 - Nella scelta delle specie vegetali arboree ed arbustive idonee per ogni intervento di piantumazione connesso a opere di urbanizzazione o valorizzazione paesaggistica, dovranno essere preferite specie autoctone e selezionate fra quelle in grado di avere i massimi risultati in termini di sintesi fra ecologia e estetica, in ogni caso non utilizzando mai specie alloctone infestanti.

4 - Per ogni tipologia di intervento che andrà ad interessare direttamente specie vegetali e animali rare e d'interesse regionale ai sensi della normativa di settore presenti nel territorio comunale, oltre ai principi di gestione naturalistica di cui ai punti precedenti, dovranno essere previsti accorgimenti volti alla tutela privilegiata degli esemplari o alla conservazione e implementazione dei loro habitat specifici:

  • - dovranno prevedersi interventi di difesa della flora protetta, degli individui arborei di pregio, di contenimento delle eventuali infestanti e di controllo delle operazioni di taglio nei boschi cedui;
  • - dovranno prevedersi interventi atti a garantire la tutela della fauna protetta ed attivate azioni di monitoraggio puntuale delle popolazioni presenti.

Art. 46.1 Boschi

1 - Ai sensi della normativa vigente, i boschi sono sottoposti a tutela integrale. Per il taglio e l'utilizzazione dei boschi si fa riferimento ai vigenti indirizzi forniti dal Corpo Forestale dello Stato.

2 - Per tutte le aree boschive è previsto un ambito di tutela di 15 ml. (ridotto a 8 ml. solo in caso di contiguità con terreni coltivati) misurati a partire dal loro perimetro (se è presente il mantello del bosco, questo ambito si calcola a partire dal suo margine). All'interno dell'ambito di tutela sono vietate:

  • - le lavorazioni del suolo che in profondità possano raggiungere gli apparati radicali delle essenze arboree e arbustive del bosco;
  • - le arature con profondità maggiori di 40 cm;
  • - la messa a dimora di essenze non autoctone;
  • - le opere di qualsiasi tipo che comportino escavazioni di terreno o abbattimento di essenze arboree e arbustive che non siano autorizzate preventivamente dalle autorità competenti.

3 - Nelle aree boscate sono ammesse le normali pratiche selvicolturali che dovranno essere improntate a criteri naturalistici, salvaguardando le specie vegetali arboree ed arbustive autoctone che tendono a rinnovarsi spontaneamente anche all'interno dei rimboschimenti ed evitando di ostacolare la sosta e la presenza delle specie faunistiche autoctone. Sono prescritti inoltre:

  • - il mantenimento dei sentieri esistenti e dei viali parafuoco;
  • - il taglio delle specie infestanti, dei rovi e delle specie arboree, ad esclusione di quelle protette dalla legislazione vigente.
  • - il recupero e la sistemazione dei sentieri antichi e delle strade esistenti nel rispetto delle dimensioni originarie, previa richiesta di autorizzazione da inoltrare agli organismi competenti;
  • - la realizzazione, previa valutazione di inserimento paesistico, di specchi d'acqua con finalità antincendio.

4 - Le aree boscate non possono essere ridotte di superficie; sono pertanto vietati la sostituzione dei boschi con altre colture ed il dissodamento, fatti salvi gli interventi tendenti a ripristinare la vegetazione autoctona. Sono inoltre vietati:

  • - il pascolo caprino;
  • - l'allevamento zootecnico di tipo intensivo definito da un carico massimo per ettaro superiore a 0,5 uba (unità bovina adulta) per più di sei mesi all'anno;
  • - la costruzione di infrastrutture per la mobilità ed impianti tecnologici fuori terra, salvo le opere di derivazione e captazione d'acqua per uso privato non commerciale e le opere per il trattamento delle acque reflue; l'alterazione delle tipologie vegetazionali esistenti tramite l'eliminazione degli esemplari arborei adulti e l'introduzione di specie estranee al tipo di bosco;
  • - la ceduazione dei boschi siti su versanti con acclività superiore al 100% (45°) e con scarso grado di copertura dello strato arbustivo-arboreo.

5 - Nei boschi d'alto fusto sarà evitato il taglio a raso e favorito lo sviluppo delle specie spontanee. Saranno inoltre promosse iniziative per la conversione ad alto fusto del ceduo trentennale.

6 - Nelle aree rimboschite da più di 10 anni e nei boschi di caducifoglie rinfoltiti con le conifere da più di 10 anni saranno favoriti interventi di diradamento e spalcatura delle conifere, allo scopo di favorire lo sviluppo della vegetazione forestale autoctona.

Art. 46.2 Siepi

1 - Sono siepi le formazioni vegetali di origine naturale o seminaturale formate da diversi strati di vegetazione.

2 - E' vietata la posa a dimora di specie diverse da quelle che caratterizzano il tipo originario. In caso di sostituzione di elementi esistenti sono da privilegiare siepi plurispecifiche, con notevole complessità strutturale interna e a maggior grado di copertura.

3 - Si suggerisce l'adozione di specie a legno pregiato o piante tartufigene, specie produttrici di bacche eduli per la fauna selvatica, di arbusti che danno assortimenti legnosi di piccole dimensioni ma con un proprio mercato (vimini, paleria piccola, piccolo artigianato).

Art. 46.3 Vegetazione ripariale

1 - E' vegetazione ripariale la vegetazione dei corsi d'acqua, con particolare riferimento a quella compresa all'interno dei Subsistemi V3 e V4.

2 - Sulla vegetazione ripariale sono consentiti i seguenti interventi:

  • - sfoltimento della vegetazione in caso di copertura arborea che possa costituire pericolo per il transito e/o possa compromettere lo svolgimento delle consuete pratiche agricole;
  • - ceduazione secondo i turni previsti per legge;
  • - taglio degli individui senili, secondo le norme previste dalla legge e a condizione di nuova piantumazione con essenze idonee al tipo di ambiente.

3 - Sono invece vietati:

  • - gli interventi di dissodamento che comportino la riduzione della copertura boschiva;
  • - l'introduzione di specie estranee al contesto e/o infestanti;
  • - l'alterazione geomorfologica del terreno e l'escavazione di materiali lungo gli argini occupati da vegetazione riparia;
  • - la captazione di quantitativi di acqua tali da compromettere le condizioni di umidità edafica necessarie al mantenimento della vegetazione riparia.

4 - Per evitare fenomeni di dilavamento ed erosione del terreno e di invasione delle sedi stradali con acqua e fango dovuti per lo più alla omessa manutenzione dei corsi d'acqua sono comunque indispensabili interventi di pulizia e mantenimento dei fossi, da effettuarsi a cura dei conduttori dei fondi agricoli frontisti a corsi d'acqua pubblici e privati, attraverso:

  • - ripulitura degli alvei da rovi, canne, specie infestanti, specie arboree, con esclusione di quelle protette, e da ogni altro materiale;
  • - regimazione delle acque di sgrondo dei campi;
  • - arature del terreno mantenendo a prato una fascia di rispetto di spessore compreso tra 2 e 4 ml.

Art. 46.4 Elementi arborei isolati, raggruppati o in filare

1 - Qualsiasi tipo di riassetto delle zone alberate è considerato intervento sottoposto ad autorizzazione.

2 - A tutela del paesaggio agrario e per favorire il rinnovo spontaneo degli elementi arborei sparsi, l'approvazione comunale all'abbattimento degli esemplari arborei sarà subordinata all'accettazione, da parte del richiedente l'intervento, di una clausola che preveda la tutela delle condizioni di crescita di altre piante della stessa specie, scelte tra quelle nate da seme nelle vicinanze dell'esemplare abbattuto.

3 - Nel caso di parere favorevole all' abbattimento di un esemplare d'alto fusto di specie protetta, costituente un filare di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, l'integrità del filare dovrà essere garantita attraverso la sostituzione con un nuovo esemplare della stessa specie di dimensioni pari a un terzo di quelle della pianta abbattuta.

4 - I filari esistenti dovranno essere conservati e mantenuti fino al termine del turno, a meno che non sopravvengano fitopatologie tali da escludere esiti favorevoli delle cure fitosanitarie. Sono vietate le potature "tipo capitozzatura" o che comunque stravolgano il normale portamento delle specie arboree. Se si rende necessario l'abbattimento di una pianta per motivi di pubblica sicurezza o per malattia, dovrà essere garantita l'integrità del filare mediante sostituzione con un nuovo esemplare della stessa specie di dimensioni pari ad un terzo di quelle della pianta abbattuta. In caso di sostituzione completa di un filare esistente, per malattia o per fine turno, potrà essere impiantato un nuovo filare della stessa specie.

5 - Vale comunque su tutto il territorio del Comune di Casole d'Elsa l'assoluto divieto di abbattimento delle querce camporili (Quercus pubescens) così come il parziale danneggiamento delle stesse.

CAPO VI RIFIUTI

Art. 47 Gestione dei rifiuti

1 - Per ogni tipologia di intervento, al fine di favorire la corretta gestione dei rifiuti trovano applicazione le prescrizioni e gli indirizzi di cui al presente articolo; tali interventi devono comunque risultare coerenti con la programmazione e le misure adottate dai soggetti competenti (Regione, Provincia, Ambito Territoriale Ottimale) nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione e gestione.

2 - Il soggetto avente titolo ad operare, è tenuto a prevedere idonee aree da destinare alla presenza di insiemi di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, o comunque a garantire idonei spazi per l'ubicazione di campane e cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti (isole ecologiche) nelle seguenti tipologie di trasformazioni:

  • - sistemazione degli spazi scoperti autonomi, con particolare riferimento a quelli destinati a servizi pubblici e o di uso collettivo;
  • - attivazione di utilizzazioni, nonché nuova edificazione di manufatti destinati a specifiche utilizzazioni abitualmente frequentate dalla popolazione, come le strutture di vendita e altri spazi, pubblici o privati, aree per manifestazioni ed altri spazi di richiamo della popolazione.

Per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nel caso di ristrutturazione edilizia.

3 - Nelle previsioni di cui ai punti precedenti, si dovrà comunque tenere conto delle indicazioni localizzative e dimensionali definite nei piani di settore, nonché delle necessità di transito e manovra dei mezzi adibiti alla raccolta, tenendo comunque presente che l'ubicazione ottimale di contenitori è in prossimità di luoghi abitualmente frequentati come i supermercati ed altri spazi, pubblici o privati, di richiamo della popolazione. La struttura dell'isola ecologica dovrà comunque rispondere a requisiti di igenicità ed assumere un aspetto architettonico-ambientale in sintonia con il contesto urbano in cui è inserita.

4 - Nella progettazione di nuove aree di raccolta, dovranno essere evitate le localizzazioni che potrebbero favorire la produzione ed il trasporto di sostanze inquinanti e maleodoranti e si dovranno prendere in considerazione gli eventuali rischi derivanti dalle attività di deposito temporaneo in spazi eccessivamente soleggiati nel periodo estivo o esposti all'effetto dei venti dominanti.

5 - Per tutte le tipologie di trasformazione, in sede di pianificazione urbanistica attuativa o di progettazione degli interventi, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione sarà inoltre tenuto a:

  • - valutare la quantità e le caratteristiche dei rifiuti che saranno prodotti dalle funzioni insediate ed il loro impatto sul sistema di raccolta dei rifiuti esistente;
  • - prevedere nell'ambito della trasformazione le eventuali aree/strutture necessarie a soddisfare le esigenze di raccolta, differenziata e non, dei rifiuti prodotti e degli imballaggi.

Nella scelta delle soluzioni si dovrà tener conto e dare prioritaria attuazione nell'area di trasformazione a quanto previsto negli specifici piani di settore.

6 - Prima dell'approvazione dei piani attuativi o del rilascio dei permessi dovrà comunque essere acquisito il parere da parte del soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

7 - E' fatto obbligo, qualora possibile in base a quanto previsto dalla normativa di settore, riutilizzare in massima parte il materiale proveniente da demolizione o da scavi all'interno dello stesso cantiere, ad eccezione di eventuali materiali pericolosi.

CAPO VII ENERGIA

Art. 48 Riduzione dell'inquinamento luminoso

1 - Gli impianti di illuminazione esterni (privati, condominiali o pubblici) dovranno rispettare le seguenti regole generali:

  • - minimizzare la dispersione diretta di luce al di fuori delle aree da illuminare, in particolare con la realizzazione di impianti che non disperdono luce verso il cielo;
  • - diminuire i livelli di luminanza nelle ore in cui l'utilizzo dell'area illuminata lo consente;
  • - non applicare livelli di luminanza superiori ai valori previsti dalle norme di sicurezza;
  • - valorizzare, fatti salvi il diritto all'energia ed all'illuminazione, le "zone buie", cioè le aree del territorio comunale che mostrano attualmente livelli bassi di inquinamento luminoso, esaltandone il valore culturale, ambientale ed economico in rapporto anche al turismo di qualità;
  • - ridurre i consumi energetici, nonché innalzare i livelli di razionalizzazione di efficienza energetica degli impianti di illuminazione esterna.

2 - In particolare, gli impianti di illuminazione relativi a nuovi insediamenti dovranno rispettare le seguenti regole:

  • - impiegare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione;
  • - selezionare i livelli minimi di luminanza ed illuminamento consentiti dalle norme di sicurezza;
  • - limitare il flusso luminoso nell'emisfero superiore di ogni punto luce ad un massimo del 3% del flusso totale emesso dalla sorgente;
  • - limitare l'uso dei proiettori ai casi di reale necessità impiegando preferibilmente proiettori asimmetrici con il vetro di protezione orientato parallelamente al suolo; in ogni caso il fascio luminoso di eventuali proiettori simmetrici deve essere orientato verso il basso non oltre i sessanta gradi (60°) dalla verticale;
  • - adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al 50% del totale, dopo le ore 22,00 (23,00 nel periodo di ora legale) e adottare lo spegnimento programmato totale degli impianti ogniqualvolta ciò sia possibile tenuto conto delle esigenze di sicurezza;
  • - nell'illuminazione residenziale di percorsi interni, vialetti di accesso, parcheggi interni, è preferibile utilizzare segna passo e/o altri dispositivi di tipo totalmente schermato verso l'alto, preferendo l'utilizzo dopo le ore 22,00 (23,00 nel periodo di ora legale) di sensori di prossimità in luogo degli interruttori crepuscolari.

3 - Tali indicazioni si applicano anche agli insediamenti esistenti nel caso di modifica degli impianti di illuminazione esterni.

Art. 49 Aumento dell'efficienza energetica

1 - Conformemente agli obiettivi generali della normativa di settore volta al raggiungimento di un'elevata efficienza dei sistemi energetici, ogni intervento di trasformazione deve perseguire le finalità del risparmio energetico, del corretto uso dell'energia nelle sue varie forme e del contenimento delle conseguenti emissioni inquinanti. A tale proposito, ogni trasformazione dovrà adottare tecniche di progettazione mirate al risparmio ed al controllo energetico attraverso:

  • - posizionamento degli immobili, compatibilmente con la natura morfologica ed urbanistica dell'area, in modo da poter fruire al massimo della luce solare per illuminazione dei vani interni;
  • - utilizzo di misure attive e passive di risparmio energetico, per ottenere risparmi significativi di energia rispetto alle tipologie costruttive presenti nell'intorno;
  • - adozione di apparecchiature elettriche ed elettroniche e sistemi di illuminazione esterni ed interni tali da contenere i consumi di energia elettrica;
  • - progettazione di alberature, spazi verdi, aree permeabili e pavimentate, tali da ridurre l'effetto isola di calore negli spazi edificati e le esigenze di raffrescamento estivo e riscaldamento invernale degli edifici;
  • - utilizzo, sui tetti degli edifici produttivi, di pannelli fotovoltaici o altri assimilabili, tali da garantire una quota di produzione significativa (almeno il 30%) dell'energia necessaria all'edificio stesso.

3 - Nelle nuove costruzioni è comunque obbligatorio l'utilizzo di vetri doppi con cavità contenente gas a bassa conduttività. Tale obbligo è estendibile nel caso di edifici esistenti, quando è necessaria un'opera di ristrutturazione delle facciate comprensiva anche dei serramenti.

4 - Relativamente agli interventi che prevedono la realizzazione di nuovi edifici dotati di impianti di riscaldamento, con il fine di garantire la corretta climatizzazione durante tutto l'arco dell'anno, devono essere adottati gli impianti di riscaldamento e produzione acqua calda, centralizzati con contatore di calore separati per unità o per appartamento. Negli impianti singoli deve essere favorito l'uso di caldaie a condensazione, con pannelli radianti (integrati nelle pareti o nel pavimento, camini termici e stufe radianti).

5 - Per i nuovi edifici devono inoltre essere istallati opportuni sistemi di regolazione locali (valvole termostatiche, termostati collegati a sistemi locali o centrali di attuazione, etc.) che, agendo sui singoli elementi di diffusione del calore, garantiscano il mantenimento della temperatura dei singoli ambienti riscaldati entro i livelli prestabiliti, anche in presenza di apporti gratuiti (persone, irraggiamento solare, apparecchiature che generano energia termica in quantità interessante, etc.). Per gli edifici esistenti il provvedimento risulta applicabile nei seguenti casi:

  • - sostituzione per fatiscenza degli impianti di riscaldamento sia centralizzati che autonomi, con o senza rifacimento della rete di distribuzione del calore;
  • - interventi consistenti di ridefinizione degli spazi interni e/o delle funzioni degli immobili.

6 - Per ogni categoria di intervento è richiesta anche l'adozione di alcuni accorgimenti sia all'interno degli edifici sia al loro esterno, per la riduzione del consumo di energia elettrica, quali:

  • - l'utilizzo di elettrodomestici di classe A (a basso consumo);
  • - l'impiego di componenti e sistemi di illuminazione con altri più efficienti (lampade, alimentatori, corpi illuminanti, regolatori);
  • - l'utilizzo di dispositivi per il controllo automatico delle sorgenti luminose, ossia di sistemi automatici di regolazione, accensione e spegnimento dei punti luce (sensori di luminosità e di presenza, sistemi di regolazione e controllo come crepuscolari e timer con programmazione digitale);
  • - la scelta di sistemi di raffrescamento naturale o ventilazione naturale, ossia metodi di climatizzazione "estiva", realizzati con nullo o minimo utilizzo di energie non rinnovabili.

7 - Per quanto riguarda la riduzione dei consumi elettrici legati al sistema di illuminazione esterna degli edifici valgono le considerazioni fatte nell'Art.48 relativo alla riduzione dell'inquinamento luminoso.

8 - In ogni caso, qualora il carico dell'intervento previsto richieda un potenziamento/realizzazione della linea elettrica e/o del gas metano, dovrà essere fatta una valutazione preventiva in sede di pianificazione attuativa e attivato un accordo con l'ente gestore delle reti.

Art. 49.1 Criteri e riferimenti relativi ad impianti di energia rinnovabile

1 - Conformemente agli obiettivi generali della normativa di settore volta al raggiungimento di un'elevata efficienza dei sistemi energetici favorendo e promuovendo anche l'uso di fonti energetiche rinnovabili dovrà essere garantita la migliore integrazione delle strutture energetiche con il territorio.

2 - Secondo il D.lgs 387/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili" gli impianti da fonti energetiche rinnovabili per la produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici.

3 - Nell'ubicazione di aree per la produzione di energia elettrica si dovrà tenere conto della disciplina di cui alla Del.C.R. n.15/2013 - "Criteri e modalità di installazione degli impianti fotovoltaici a terra e degli impianti fotovoltaici posti su frangisole ai sensi dell'art. 205 quater, comma 3 della legge regionale 3 Gennaio 2005, n. l (Norme p er il governo del territorio)" nonché dell'individuazione delle aree non idonee, individuate dalla Regione toscana relativamente alle seguenti tipologie:

  • a) - impianti eolici (Allegato 1 alla Scheda A.3 del PAER).
  • b) - biomasse (Allegato 2 alla Scheda A.3 del PAER).
  • c) - impianti fotovoltaici a terra (Allegato A alla L.R. 11/2011 e Allegato 3 alla Scheda A.3 del PAER )

Si dovrà, altresì, tenere conto della disciplina del PTC di cui all'art. 13.22 "Progetto di paesaggio per impianti per l'energia rinnovabile".

4 - Relativamente agli impianti fotovoltaici a terra

  • - Sono da tenere presenti le perimetrazione definite dalla Provincia di Siena ai sensi dell'art. 7 della LR 11/2011 relativamente alle zone all'interno dei coni visivi e panoramici, aree agricole di pregio e aree DOP e IGP.
  • - Per l'inserimento di tali impianti in aree diverse da quelle individuate come "Aree non idonee", di cui agli allegati citati al comma 3 punto c) del presente articolo, sono da tenere presenti i criteri e le modalità di cui all'allegato "A" alla DCRT n.15 del 11/02/2013. Tali criteri costituiscono parametri qualitativi a cui fare riferimento sia in fase di progettazione che in fase di valutazione di compatibilità dei progetti presentati.
  • - Ai fini della valutazione di compatibilità dei progetti il corretto inserimento dovrà prevedere:
  • - il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo del territorio sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;
  • - il riutilizzo di aree già degradate (così come definite dall'Allegato A alla L.R. 11/2011) tra cui aree industriali, cave, discariche, siti contaminati;
  • - una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento;
  • - la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologiche innovative.
  • - Tenendo presente i criteri di inserimento e le misure di mitigazione indicate per ciascun elemento nell'allegato "A" alla DCRT n.15/2013, i principali aspetti che potrebbero avere un impatto significativo sull'ambiente e sul paesaggio e che quindi dovranno essere presi in considerazione per il corretto inserimento sul territorio, sono costituiti da:
  • - idrogeomorfologia
  • - localizzazione e tipologia distributiva
  • - condizioni di interferenza visiva
  • - schermature
  • - caratteristiche costruttive
  • - sistemazioni del suolo e vegetazione
  • - viabilità e infrastrutture.
  • - In ogni caso sarà opportuno:
  • - limitare l'interferenza visiva degli impianti considerando i punti di vista prioritari della porzione di territorio da cui l'impianto è chiaramente visibile;
  • - limitare e impedire l'alterazione del valore panoramico del sito oggetto dell'installazione ossia del quadro dei centri abitati e delle principali emergenze storiche, architettoniche, naturalistiche e dei punti di vista panoramici da cui l'impianto è chiaramente visibile;
  • - ridurre gli effetti visivi negativi dovuti all'addensamento di impianti dai punti di vista più sensibili, in particolare dai limitrofi centri abitati.
  • - Rispetto alla tabella di cui all'Allegato A alla L.R. 11/2011, per la collocazione di impianti fotovoltaici a terra sono idonee (all'interno delle varie tipologie di aree non idonee e in relazione alla potenza dell'impianto):
  • - le "aree urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico e aree di pertinenza dell'edificato prive di valore storico-architettoncico" individuate nelle Aree interne al Sistema della Produzione di cui al Titolo V Capo V delle presenti norme,
  • - le "aree degradate" individuate nella tabella dell'allegato "A" alla L.R. 11/2011;
  • - gli impianti connessi all'attività agricola, svolte da imprenditori agricoli purché siano inseriti con modalità tali da assicurare il minor impatto paesaggistico, privi di platee in cemento a terra, e comunque entro il limite massimo di 1 MW.

5 - Impianti solari termici, fotovoltaici e microeolici per l'autoconsumo

  • - Tenendo presente che l'ottemperanza ai criteri e alle modalità relative a impianti di energia rinnovabile costituisce l'elemento fondamentale a cui le strutture tecniche comunali faranno riferimento in fase di valutazione di compatibilità dei progetti presentati di loro competenza, negli edifici esistenti l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici per l'autoconsumo sarà realizzata come di seguito riportato.
  • - L'installazione dovrà essere integrata nella copertura degli edifici adottando soluzioni tecniche e progettuali tali da rendere minimo l'impatto visivo unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica nei seguenti casi:
  • - all'interno dei centri storici (Zone Omogenee "A" ai sensi del DM 1444/68) comprendendo anche quelle parti con uno stretto rapporto visivo e di continuità con i centri storici stessi;
  • - all'interno di Beni paesaggistici soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004 (Montagnola senese - Zone del centro storico di Casole e zone circostanti);
  • - negli edifici nel territorio aperto, come individuato nelle Tavole "a - Usi del suolo e modalità di intervento".
  • - Negli insediamenti e nei complessi edilizi diversi, appartenenti a tessuti più recenti comunque esterni alle Zone Omogenee "A", l'installazione dovrà essere eseguita con tecniche e materiali che, unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica, assicurino, comunque, una soluzione architettonica ottimale.
  • - In tutti i casi i pannelli dovranno avere una configurazione equilibrata inserendosi convenientemente nella composizione architettonica e formale degli edifici sia esistenti che di nuova costruzione. I serbatoi di accumulo annessi agli impianti devono essere posizionati all'interno dell'edificio. E' fatto divieto di impiegare modelli di dimensioni e fattura diverse tra loro nonché orientamenti ed inclinazioni differenti tra loro.
  • - Qualora ci sia la possibilità dell'installazione a terra, all'interno dei resedi di pertinenza, entro i limiti di potenza consentiti per usufruire dello scambio sul posto (come definiti dalla normativa vigente in materia), dovranno essere adottate soluzioni progettuali atte a garantire un corretto inserimento paesaggistico prevedendo soluzioni in grado di armonizzarne l'impatto visivo, anche in considerazione di eventuali valori storici e architettonici presenti nel contesto circostante.
  • - E' sempre ammessa l'installazione come copertura di pensiline per posti auto e come integrazione di strutture di arredo urbano.
  • - Nella progettazione dei nuovi edifici i metodi per la produzione di energia rinnovabile devono essere utilizzati adottando soluzioni progettuali integrate all'architettura.
  • - Nel caso di edifici di nuova edificazione o di interventi che comportano ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti i progetti dovranno prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione previsti secondo le leggi vigenti
  • - Viene ritenuta, di norma, possibile l'installazione di mini pale eoliche (microeolico) all'interno delle aree per Servizi e attrezzature di uso pubblico (art. 58.1 delle presenti norme), degli Spazi scoperti d'uso pubblico a verde (art. 58.2 delle presenti norme), del Sistema della Produzione (Titolo V Capo V delle presenti norme).

6 - Allo scopo di salvaguardare i centri storici e quelle parti con uno stretto rapporto visivo e di continuità con i centri storici stessi, l'Amministrazione comunale può individuare, all'interno delle aree urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico zone ad hoc per impianti di interesse pubblico da convenzionare per quote con i privati interessati.

7 - Relativamente ai progetti di ricerca geotermica

  • - L'insieme dei valori paesaggistici, storici, architettonici e naturalistici di cui si compone il territorio comunale, porta a ritenere incongrua ogni possibile previsione di sviluppo della geotermia di tipo industriale su tale territorio.
  • - In particolare, come evidenziato anche al comma 4 dell'articolo 22 delle presenti Norme, i progetti di ricerca geotermica fanno parte delle previsioni che possono avere impatti e/o effetti significativi sulle risorse del territorio interessato.
  • - In base a tali presupposti, oltre ai criteri di valutazione contenuti nell'articolo 22, l'ottemperanza ai criteri ed alle misure di mitigazione relative agli impianti fotovoltaici a terra di cui al comma 4 del presente articolo, costituisce un riferimento specifico di valutazione a cui le strutture tecniche comunali si atterranno in fase di valutazione di compatibilità dei progetti di ricerca geotermica che potranno essere eventualmente presentati sul territorio comunale.
  • - Inoltre, i progetti di ricerca dovranno garantire la tutela dei valori e degli obiettivi di qualità di cui alla disciplina paesaggistica del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Regione Toscana ed il perseguimento delle indicazioni relative alle unità di paesaggio di cui al Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Siena.