Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 22 Condizioni generali alla trasformazione

1 - Le norme di cui al presente Titolo definiscono le condizioni per le trasformazioni del territorio comunale derivanti dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante al Regolamento Urbanistico redatta secondo le modalità indicate dalla L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.

2 - Sono soggette alla disciplina delle seguenti norme tutti gli interventi di trasformazione che comportano aumento o mutamento del carico urbanistico e/o insediativo, modifiche delle destinazioni d'uso, nuova edificazione o infrastrutture e, comunque, tutte le tipologie di intervento di cui alla presente Variante al Regolamento Urbanistico.

3 - Il Regolamento Urbanistico promuove e garantisce la tutela delle risorse essenziali del territorio in quanto beni comuni che costituiscono patrimonio della collettività, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 1/2005. Nessuna delle risorse essenziali del territorio può essere ridotta in modo significativo e irreversibile in riferimento agli equilibri degli ecosistemi di cui è componente. Sono risorse essenziali del territorio di Casole d'Elsa, di cui deve essere garantita la tutela: aria, acqua, suolo, ecosistemi, sistemi degli insediamenti, paesaggio, sistemi infrastrutturali e tecnologici.

4 - In base agli esiti della VAS, le previsioni che possono avere impatti e/o effetti significativi sulle risorse del territorio interessato sono le seguenti:

  • - il consumo di suolo non urbanizzato;
  • - le nuove infrastrutture per la mobilità;
  • - i nuovi impianti tecnologici, gli impianti e le reti di trasporto energetico e di approvvigionamento idropotabile, di smaltimento dei liquami e per la raccolta e trattamento dei rifiuti solidi;
  • - i servizi e attrezzature di progetto;
  • - i progetti di ricerca geotermica;
  • - le opere per la mitigazione dei rischi idraulici e geofisici;
  • - le aree di nuovo impianto, di rigenerazione o di intervento unitario su spazi pubblici;
  • - gli interventi nelle aree specialistiche produttive e di ripristino ambientale che interessano cave o discariche dismesse;
  • - aumento delle superfici utili lorde degli edifici, se comportano aumento di volume, del numero di unità immobiliari e mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili;
  • - interventi che comportano la nuova edificazione.

Tali tipologie di intervento, siano essi interventi diretti o soggetti a piani attuativi, devono contenere una relazione tecnica contenente una valutazione che verifichi il rispetto delle norme descritte nei Capi seguenti di cui al presente Titolo nonché l'esistenza e l'efficienza dei servizi e delle infrastrutture di tutela delle risorse essenziali del territorio, quali:

  • - la disponibilità della risorsa idrica e l'adeguatezza della rete di approvvigionamento idrico, nonché la messa in atto di misure per il risparmio idrico e per la riduzione degli sprechi;
  • - la depurazione, attraverso l'allacciamento alla pubblica fognatura oppure, nelle zone non servite, la realizzazione di una soluzione depurativa alternativa;
  • - l'assenza di interferenze con eventuali vincoli storico-architettonici, paesaggistici o altri vincoli ambientali;
  • - il controllo e la riduzione e/o la eliminazione delle emissioni di inquinanti nel rispetto delle leggi vigenti;
  • - l'esistenza o la realizzazione di attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti (urbani e/o speciali);
  • - il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate, quando possibile e in relazione al tipo di intervento e nel rispetto della normativa vigente;
  • - l'adeguatezza delle infrastrutture per la mobilità e accessibilità;
  • - la misura degli indicatori di monitoraggio ambientale interessati dall'intervento contenuti nel Rapporto ambientale della Variante, finalizzati al monitoraggio delle previsioni.