Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 23 Riduzione dei consumi idrici
1 - Per ogni tipologia di intervento, al fine di garantire la tutela ed il corretto uso della risorsa idrica e l'equilibrio del bilancio idrico, devono trovare applicazione le disposizioni riportate di seguito; tali interventi devono comunque risultare coerenti con le previsioni e le misure adottate dai soggetti competenti nella gestione delle acque (Regione, Gestore del servizio idrico integrato, Autorità di Bacino) nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione (Piano regionale di tutela delle della qualità delle acque, Piani di ambito, Piano di bacino).
2 - Prima dell'approvazione dei piani attuativi o del rilascio dei permessi di costruire devono essere acquisite le certificazioni dei gestori dei servizi che, valutate le opere in tutto o in parte a carico dei soggetti che operano la trasformazione, garantiscano la fornitura idrica (150 litri pro-capite per abitante insediabile).
3 - Ai fini della razionalizzazione dei consumi di acqua per ogni nuova trasformazione dovranno essere rispettate le condizioni che seguono, riservando prioritariamente le acque di migliore qualità al consumo umano e abbandonando progressivamente il ricorso ad esse per usi che non richiedono elevati livelli qualitativi.
- - raccolta e impiego delle acque meteoriche almeno per l'uso irriguo dei giardini di proprietà e pertinenziali, anche mediante la realizzazione di apposite cisterne di accumulo;
- - prevedere l'installazione di contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa, nonché contatori differenziali per le attività produttive e del settore terziario;
- - effettuare il collegamento a reti duali, ove già disponibili;
- - prevedere la realizzazione di impianti idrici dotati di dispositivi e apparecchiature per il risparmio idrico (rubinetteria e water con sistemi di riduzione di flusso);
- - scegliere le eventuali essenze arboree ed arbustive ed il manto erboso poco idroesigenti, tali da contenere/eliminare i consumi idrici per irrigazione.
Per gli edifici esistenti gli stessi provvedimenti si applicheranno nel caso di rifacimento dei servizi igienici.
La dimostrazione dei requisiti e le soluzioni proposte per adempiere alle disposizioni di cui ai punti precedenti dovranno essere documentate ed evidenziate nella relazione tecnica di corredo all'intervento.
4 - In particolare, per le trasformazioni che possono dar luogo ad utenze con consumi idrici superiori a 10.000 mc/anno, in sede di pianificazione attuativa o di progettazione degli interventi, il soggetto avente titolo ad operare le trasformazioni sarà tenuto a:
- - valutare il fabbisogno idrico per i diversi usi, derivante dalla trasformazione;
- - valutare l'impatto di tale fabbisogno sul bilancio idrico complessivo locale;
- - verificare la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte alla riduzione dei prelievi idrici ed alla eliminazione degli sprechi quali: la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile ed altri usi al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili; la raccolta e l'impiego delle acque meteoriche per usi compatibili; il reimpiego delle acque reflue, depurate e non, per usi compatibili; l'utilizzo dell'acqua di ricircolo nelle attività di produzione di beni; l'impiego di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario e agricolo;
- - dare atto, anche in accordo con le competenti autorità, della disponibilità della risorsa e dell'adeguatezza della rete di approvvigionamento a soddisfare il fabbisogno idrico, ovvero della necessità di soddisfare tale bisogno mediante l'attivazione di specifiche derivazioni idriche ed opere di captazione delle acque di falda, valutandone altresì l'impatto sul sistema idrogeologico e tenendo conto della necessità di riservare le acque di migliore qualità al consumo umano.
Anche le valutazioni e le verifiche di cui ai punti precedenti, dovranno essere opportunamente documentate in una specifica relazione tecnica di accompagnamento all'intervento.
Art. 24 Gestione e recupero delle acque reflue
1 - Con il fine di concorrere alla protezione, al miglioramento ed al ripristino della qualità delle acque superficiali e sotterranee, per ogni categoria di intervento devono trovare applicazione le disposizioni riportate di seguito, che potranno essere comunque integrate ed aggiornate sulla base delle previsioni e delle misure adottate dai soggetti competenti nella gestione delle acque (Regione, Gestore del servizio idrico integrato, Autorità di Bacino dell'Ombrone) nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione (Piano regionale di tutela delle della qualità delle acque, Piani di ambito, Piano di Bacino).
2 - In sede di pianificazione attuativa o di progettazione degli interventi, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione è tenuto a:
- - valutare il volume e le caratteristiche delle acque reflue derivanti dalla trasformazione ed il suo impatto in relazione alla necessità complessiva di depurazione;
- - dare atto, acquisendo il parere della competente autorità di gestione, dell'adeguatezza della rete fognaria e del sistema di depurazione esistenti a soddisfare le necessità di collettamento e depurazione dei reflui prodotti, ovvero provvedere alla realizzazione di specifici sistemi di collettamento e depurazione, dando priorità alla realizzazione di reti separate per la raccolta dei reflui con accumulo e riutilizzo di acque meteoriche e, valutando la scelta tra il collegamento alla pubblica fognatura dei piccoli insediamenti e degli edifici isolati ovvero il ricorso a sistemi individuali di smaltimento (trattamenti con fosse settiche o fosse Imhoff e subirrigazione; piccoli impianti di tipo aerobico al servizio di più abitazioni e subirrigazione; stagni di ossidazione, fitodepurazione), tenendo conto anche della vulnerabilità idrogeologica del sito;
- - garantire in ogni caso l'efficienza dei sistemi di smaltimento prevedendo la totale impermeabilizzazione delle condutture, il completamento dell'intero sistema di smaltimento fino al corpo ricettore, la depurazione delle acque meteoriche dilavanti contaminate come definite dalla vigente normative in materia.
3 - In particolare, per quanto riguarda la fognatura e la capacità depurativa, ogni intervento che preveda un aumento del carico urbanistico e/o insediativo in aree non servite da pubblica fognatura, si dovrà prevedere la contestuale realizzazione di opportuni sistemi autonomi di trattamento dei reflui scaricati, dimensionati per il rispetto della normativa vigente. Inoltre, nelle zone servite da fognature miste, per i nuovi insediamenti o per insediamenti esistenti oggetto di interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi o ristrutturazione edilizia degli immobili, le acque reflue prodotte dovranno essere raccolte con fognature separate. Dovrà essere dunque effettuata una raccolta delle acque nere separata da quelle di dilavamento meteorico.
Art. 25 Gestione delle acque meteoriche
1 - Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, gli interventi di pianificazione attuativa o di progettazione devono prevedere, quale opera di urbanizzazione primaria, idonei sistemi di raccolta ed impiego delle acque meteoriche per gli usi compatibili secondo la normativa vigente; Faranno eccezione le acque meteoriche dilavanti contaminate delle aree industriali come definite dalla vigente normativa regionale in materia.
2 - Le coperture dei tetti dovranno quindi essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso eventuali cortili interni e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate.
Art. 26 Tutela dei corsi d'acqua
1 - Si confermano ed attuano i contenuti delle misure di salvaguardia di cui all'art. 36, commi 3-6, della Disciplina di Piano del PIT approvato con deliberazione C.R. 24.07.2007, n. 72 e della L.R. 21/2012 "Disposizioni Urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua". Le misure riguardano il divieto di prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di ml. 10 dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua principali, ai fini del corretto assetto idraulico individuati nel Quadro conoscitivo del PIT e comunque sui corsi d'acqua ricompresi nel reticolo delle acque superficiali di riferimento dei P.A.I. vigenti.
2 - Non sono consentiti i tombamenti dei corsi d'acqua se non nelle eccezioni espresse al comma 2 dell'Art. 1 della L.R.21/2012.
3 - Sono consentiti, previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente, le trasformazioni morfologiche dei corsi d'acqua a condizione che sia assicurato il miglioramento o la non alterazione del buon regime delle acque e comunque il non aggravio del rischio idraulico derivanti dalla realizzazione dell'intervento.
4 - Previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente, e con le limitazioni espresse ai commi 3, 4 e 5 dell'Art.1 della L.R 21/2012 e dell'Art.36 del PIT, sono escluse dal divieto di cui al comma 1:
- - e reti dei servizi essenziali non diversamente localizzabili, limitatamente alla fascia dei dieci metri, e le opere sovrapassanti o sottopassanti il corso d'acqua;
- - le opere finalizzate alla tutela del corso d'acqua e dei corpi idrici sottesi;
- - le opere connesse alle concessioni di sfruttamento delle acque rilasciate ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, le opere di adduzione e restituzione idrica;
- - gli interventi volti a garantire la fruibilità pubblica all'interno delle fasce di cui al comma 1;
- - i manufatti e la manutenzione straordinaria delle costruzioni esistenti già in regola con le disposizioni vigenti.
Art. 27 Regimazione delle acque superficiali
1 - Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione con specie ripariali autoctone, alla risalita delle specie acquatiche e al generale miglioramento della qualità biologica e della fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando le tecniche proprie dell'Ingegneria Naturalistica.
2 - All'interno del corpo idrico è vietata, qualunque trasformazione, manomissione, immissione di reflui non depurati. Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia verso l'associazione climax, al miglioramento del regime idraulico (limitatamente alla pulizia del letto fluviale), alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.
3 - I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale potranno essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione al regolare deflusso delle acque di alveo e in ogni caso, senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.
Art. 27.1 Casse di espansione
1 - Potrà essere prevista la realizzazione di opportune casse di espansione per la laminazione delle portate di piena dei corsi d'acqua.
2 - La posizione e la dimensione delle casse di espansione dovrà essere funzionale alla eliminazione del rischio idraulico.
3 - In esse sarà vietato qualsiasi tipo di intervento edilizio, mentre vi potranno essere allocati impianti sportivi privi di superfici impermebilizzate, parchi pubblici non attrezzati, colture seminative e impianti da arboricoltura da legno che non comportino particolari problemi o perdite in caso di sommersione.
Art. 27.2 Canalizzazioni agricole
1 - Tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità là dove questa risulti essere stata manomessa dagli interventi precedenti.
2 - E' vietato interrompere e/o impedire, con la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.
3 - E' vietata la lavorazione del terreno a meno di 1,5 m da entrambe le sponde delle canalizzazioni agricole permanenti. Tali fasce dovranno essere regolarmente sfalciate dai proprietari frontisti con il divieto di impiego di prodotti diserbanti e l'obbligo dell'asportazione del materiale di risulta ai fini dell'abbattimento dell'effetto eutrofico nelle acque, dei costi di risagomatura delle sponde e della perdita per erosione del suolo.
Art. 27.3 Intubamenti
1 - Sono vietati gli intubamenti e tutte le operazioni che possano portare all'interramento dei fossi.
2 - In via eccezionale potranno essere consentiti interventi di interramento e intubamento, correlati a specifiche operazioni di realizzazione di percorsi alternativi per il deflusso delle acque a "giorno" con individuazione di un recapito definito. In tali casi l'intervento dovrà prevedere obbligatoriamente i seguenti accorgimenti:
- - all'imboccatura dei tratti dei corsi d'acqua intubati dovranno essere posti degli elementi filtranti allo scopo di evitare l'intasamento della tubazione da parte del detrito e del materiale di varia natura raccolto e trasportato dalle acque lungo il percorso a monte.
- - gli elementi filtranti dovranno essere dimensionati e posizionati in modo tale da non diminuire la sezione utile di deflusso prevedendo una fossa di accumulo per il materiale intercettato.
- - la manutenzione ordinaria delle griglie dovrà prevedere lo svuotamento periodico della fossa e la ripulitura degli elementi filtranti in particolar modo dopo ogni evento di piena.
3 - Valgono le disposizioni di cui all'Art.1 comma 2 della L.R. 21 2012.
Art. 27.4 Argini
1 - I nuovi argini che dovranno essere messi in opera sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e/o miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde.
2 - L'efficienza idraulica delle arginature dovrà essere garantita da un preciso programma di manutenzione periodica per il mantenimento di una efficace copertura vegetale delle sponde, privilegiando la salvaguardia delle essenze autoctone.
3 - E' vietata la cementificazione e l'impermeabilizzazione degli argini.
4 - Devono essere comunque privilegiati gli interventi secondo tecniche di ingegneria naturalistica.
5 - Valgono le disposizioni di cui all'Art.1 comma 3, 4, 5 della L.R. 21 2012.
Art. 27.5 Guadi
1 - Gli eventuali attraversamenti dei corsi d'acqua arginati mediante guadi che abbassano la quota di coronamento dell'argine dovranno essere abbandonati e sostituiti con attraversamenti in sopraelevazione mediante ponti o passerelle.
2 - Valgono le disposizioni di cui all'Art.1 comma 3, 4, 5 della L.R. 21 2012.
Art. 28 Pozzi, sorgenti e punti di presa
1 - Perseguendo l'obiettivo della tutela degli acquiferi, e recependo gli indirizzi del PTC della Provincia di Siena e del D.lgs. 152 / 2006, il RU si propone di:
- - tutelare in maniera diffusa i corpi idrici sotterranei, con discipline differenziate in funzione del loro grado di vulnerabilità;
- - tutelare le aree di alimentazione delle opere di captazione per uso idropotabile.
2 - La zona di tutela assoluta (ZTA) di pozzi e sorgenti, che deve avere un estensione di almeno 10 mt. di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta ed adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
3 - La Zona di Rispetto (ZR) si estende per un raggio non inferiore ai 200 mt. dal punto di captazione. Nelle ZR dei pozzi e sorgenti, sono vietati:
- - spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- - dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- - aree cimiteriali;
- - apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- - apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- - gestione di rifiuti o stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive, centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli e pozzi perdenti, dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- -- pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
4 - Nelle Zone di protezione (ZP) della falda:
- - sono vietati insediamenti e interventi di qualunque genere compresi scarichi, depositi, accumuli o stoccaggi direttamente su terra, produzioni agricole intensive, che possano produrre inquinamenti;
- - gli interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio e urbanistico esistente sono limitati e definiti dagli esiti della preventiva valutazione dell'eventuale rischio di inquinamento delle falde dai diversi usi proponibili;
- - devono essere monitorati eventuali impianti o reti di urbanizzazione (soprattutto fognarie) esistenti per verificarne il buono stato, in modo da procedere, con priorità nei programmi di intervento dei soggetti competenti, alle manutenzioni e riparazioni per evitare rischi di inquinamento delle falde.
5 - Alle zone di salvaguardia di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano le prescrizioni e limitazioni per le aree sensibili di classe 1 di cui all'art.10.1.2 della disciplina del PTCP2010.
Art. 29 Disciplina delle Aree Sensibili
1 - E' recepita completamente la disciplina del PTC della Provincia di Siena in materia di protezione degli acquiferi.
2 - Nelle aree sensibili di classe 1 valgono tutte le prescrizioni espresse all'Art. 10 par. 10.1.2 della Discipline del Piano di Coordinamento Provinciale di Siena (PTCP2010)
3 - Nelle aree sensibili di classe 2 valgono tutte le prescrizioni espresse all'Art. 10 par. 10.1.3 della Disciplina del Piano di Coordinamento Provinciale di Siena (PTCP2010).
4 - Tutti gli interventi di trasformazione ricadenti in aree sensibili di classe 1 e 2 dovranno essere preceduti da indagini geognostiche atte a determinare la presenza e la profondità della falda acquifera, al fine di determinare la compatibilità degli interventi con le prescrizioni di salvaguardia degli acquiferi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.