Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 30 Riduzione dell'inquinamento atmosferico
1 - Deve essere perseguito il miglioramento della qualità dell'aria affinché non si verifichino superamenti dei livelli di attenzione e di allarme e siano assicurati gli obiettivi di qualità fissati dalle vigenti normative in materia.
2 - Per ogni tipologia di intervento, il controllo delle emissioni in atmosfera dovrà quindi essere attuato attraverso una valutazione dell'applicabilità delle seguenti azioni:
- - ridurre i consumi di combustibile attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica del sistema edificio-impianto, ovvero tramite azioni a livello progettuale/costruttivo e di esercizio e manutenzione del sistema;
- - adottare combustibili che abbiano fattori di emissione limitati, intendendo per fattore di emissione il rapporto tra massa di inquinante emesso ed energia termica sviluppata dalla combustione;
- - selezionare componenti degli impianti termici a ridotta emissione di inquinanti (ad esempio bruciatori a bassa emissione di NOx);
- - adottare, se tecnicamente ed economicamente sensato, sistemi di abbattimento degli effluenti;
- - utilizzare, dove tecnicamente ed economicamente possibile, fonti di energia rinnovabile per soddisfare la domanda delle utenze termiche ed elettriche;
- - evitare o limitare l'utilizzo di sistemi di condizionamento estivo.
3 - Tutti i nuovi interventi nelle aree per la produzione e per i servizi tecnologici, dovranno comunque essere subordinati alla valutazione degli effetti che le emissioni possono comportare sulla qualità dell'aria nonché all'adozione di tecnologie pulite e di sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera con riferimento alle migliori tecnologie disponibili. In particolare, dovranno essere individuate idonee misure per l'abbattimento delle emissioni e degli scarichi gassosi riguardo alle seguenti tipologie di intervento:
- - tutte le aree soggette a nuova edificazione destinate a specifiche utilizzazioni che comportino un notevole afflusso di persone, come le strutture di vendita o gli spazi pubblici e privati di richiamo della popolazione;
- - trasferimenti di funzioni che possono comportare un incremento dei flussi di traffico ed un incremento delle emissioni inquinanti.
Per perseguire tali obiettivi il soggetto avente titolo deve valutare:
- - i volumi di traffico indotto e le conseguenti emissioni in atmosfera generate;
- - la possibilità di realizzare specifiche misure finalizzate alla riduzione dei flussi di traffico veicolare indotto,
- - provvedere a misure di mitigazione e di abbattimento delle pressioni sul sistema aria (dispositivi di abbattimento delle emissioni, interventi di isolamento acustico degli edifici, ecc.).
Art. 31 Riduzione dell'inquinamento acustico
1 - L'ammissibilità di ogni categoria di intervento deve fare riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in particolare:
- - dovrà essere valutata la compatibilità dell'intervento con la relativa classe acustica dell'area di interesse e delle aree adiacenti in base al vigente Piano comunale di classificazione acustica;
- - si dovrà produrre una valutazione previsionale del clima acustico (ai sensi della Legge 447/95 e L.R. 89/98 e ss.mm.ii.) delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani; nuovi insediamenti residenziali prossimi alle infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti (D.P.R. 30.03.2004 n. 142 e D.P.R. 18.11.1998 n. 459 e ss.mm.ii.), discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi. Le misure ed il monitoraggio dovranno essere eseguiti da tecnici competenti iscritti all'apposito albo.
2 - Nei casi di trasformazioni non conformi alla classe acustica corrispondente, o che comunque tali da non garantire il rispetto dei valori limite, al fine di ridurre l'esposizione al rumore della popolazione, sarà necessario prevedere l'adozione di tutti i provvedimenti tecnici e gestionali idonei a contenere i livelli di inquinamento acustico sia in fase di esercizio che di cantiere, quali l'insonorizzazione delle sorgenti di rumore, la messa in opera di barriere acustiche, la riduzione delle velocità dei veicoli, l'impiego di asfalti drenanti fonoassorbenti.
Art. 32 Riduzione dell'inquinamento elettromagnetico
1 - Nel caso siano previste nuove stazioni radio base per la telefonia cellulare e/o impianti di tele-radiocomunicazioni o la realizzazione di linee in alta e media tensione aeree o interrate, cabine di trasformazione o sottostazioni elettriche, deve essere predisposta idonea documentazione tenica e/o effettuate idonee verifiche del livello di campo magnetico e di campo elettrico da eseguirsi secondo le indicazioni fornite dalla normativa vigente in materia. Per l'effettuazione delle valutazioni preventive dovranno essere predisposte adeguate planimetrie che evidenzino la localizzazione degli impianti in relazione a potenziali recettori sensibili e dovranno essere utilizzati opportuni modelli previsionali per stimare il livello di campo elettromagnetico atteso con la realizzazione dell'impianto.
2 - Le strategie progettuali che dovranno essere prese in considerazione per minimizzare l'esposizione degli individui ai campi elettromagnetici a bassa frequenza, dovranno:
- - verificare preventivamente il livello dei campi elettrici e magnetici che saranno presenti tramite misurazione e simulazione;
- - evitare la localizzazione di stazioni e cabine primarie in aree adiacenti o all'interno al sito di progetto e delle cabine secondarie (MT/BT) in spazi esterni in cui è prevedibile la presenza di individui per un significativo periodo di tempo;
- - mantenere una fascia di sicurezza dagli elettrodotti realizzati con conduttori nudi in modo da ottenere esposizioni trascurabili ai campi magnetici a bassa frequenza in luoghi di permanenza prolungata;
- - impiego di linee elettriche ad alta e media tensione in cavo interrato con geometria dei cavi a "trifoglio"; il tracciato della linea deve essere debitamente segnalato e non adiacente agli spazi esterni in cui si prevede la significativa presenza di individui;
- - impiego di linee aeree compatte per la distribuzione ad alta tensione;
- - impiego di linee in cavo aereo per la distribuzione a media tensione.
3 - In ogni caso, la scelta della collocazione, le modalità con cui effettuare le valutazioni preventive, il controllo ed il monitoraggio, la verifica dell'idoneità di nuovi impianti radio-base e dei tracciati degli elettrodotti, dovranno comunque essere conformi alle indicazioni ed alle prescrizioni che dovranno essere concordate con ARPAT e con l'azienda USL di riferimento.
4 - Nelle aree soggette a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici e ambientali, gli impianti per la telefonia mobile e gli elettrodotti dovranno prevedere, in fase di progettazione, particolari misure onde evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici e ambientali presenti. In particolare, l'ammissibilità di ogni intervento relativo a nuovi impianti tecnologici, a rete e puntuali, per il trasporto o la trasformazione dell'energia, e per le telecomunicazioni, sarà quindi condizionata anche alla predisposizione di una specifica valutazione degli effetti paesaggistici secondo quanto previsto dall'articolo relativo alla salvaguardia dei caratteri paesaggistici delle presenti Norme.