Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 48 Riduzione dell'inquinamento luminoso
1 - Gli impianti di illuminazione esterni (privati, condominiali o pubblici) dovranno rispettare le seguenti regole generali:
- - minimizzare la dispersione diretta di luce al di fuori delle aree da illuminare, in particolare con la realizzazione di impianti che non disperdono luce verso il cielo;
- - diminuire i livelli di luminanza nelle ore in cui l'utilizzo dell'area illuminata lo consente;
- - non applicare livelli di luminanza superiori ai valori previsti dalle norme di sicurezza;
- - valorizzare, fatti salvi il diritto all'energia ed all'illuminazione, le "zone buie", cioè le aree del territorio comunale che mostrano attualmente livelli bassi di inquinamento luminoso, esaltandone il valore culturale, ambientale ed economico in rapporto anche al turismo di qualità;
- - ridurre i consumi energetici, nonché innalzare i livelli di razionalizzazione di efficienza energetica degli impianti di illuminazione esterna.
2 - In particolare, gli impianti di illuminazione relativi a nuovi insediamenti dovranno rispettare le seguenti regole:
- - impiegare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione;
- - selezionare i livelli minimi di luminanza ed illuminamento consentiti dalle norme di sicurezza;
- - limitare il flusso luminoso nell'emisfero superiore di ogni punto luce ad un massimo del 3% del flusso totale emesso dalla sorgente;
- - limitare l'uso dei proiettori ai casi di reale necessità impiegando preferibilmente proiettori asimmetrici con il vetro di protezione orientato parallelamente al suolo; in ogni caso il fascio luminoso di eventuali proiettori simmetrici deve essere orientato verso il basso non oltre i sessanta gradi (60°) dalla verticale;
- - adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al 50% del totale, dopo le ore 22,00 (23,00 nel periodo di ora legale) e adottare lo spegnimento programmato totale degli impianti ogniqualvolta ciò sia possibile tenuto conto delle esigenze di sicurezza;
- - nell'illuminazione residenziale di percorsi interni, vialetti di accesso, parcheggi interni, è preferibile utilizzare segna passo e/o altri dispositivi di tipo totalmente schermato verso l'alto, preferendo l'utilizzo dopo le ore 22,00 (23,00 nel periodo di ora legale) di sensori di prossimità in luogo degli interruttori crepuscolari.
3 - Tali indicazioni si applicano anche agli insediamenti esistenti nel caso di modifica degli impianti di illuminazione esterni.
Art. 49 Aumento dell'efficienza energetica
1 - Conformemente agli obiettivi generali della normativa di settore volta al raggiungimento di un'elevata efficienza dei sistemi energetici, ogni intervento di trasformazione deve perseguire le finalità del risparmio energetico, del corretto uso dell'energia nelle sue varie forme e del contenimento delle conseguenti emissioni inquinanti. A tale proposito, ogni trasformazione dovrà adottare tecniche di progettazione mirate al risparmio ed al controllo energetico attraverso:
- - posizionamento degli immobili, compatibilmente con la natura morfologica ed urbanistica dell'area, in modo da poter fruire al massimo della luce solare per illuminazione dei vani interni;
- - utilizzo di misure attive e passive di risparmio energetico, per ottenere risparmi significativi di energia rispetto alle tipologie costruttive presenti nell'intorno;
- - adozione di apparecchiature elettriche ed elettroniche e sistemi di illuminazione esterni ed interni tali da contenere i consumi di energia elettrica;
- - progettazione di alberature, spazi verdi, aree permeabili e pavimentate, tali da ridurre l'effetto isola di calore negli spazi edificati e le esigenze di raffrescamento estivo e riscaldamento invernale degli edifici;
- - utilizzo, sui tetti degli edifici produttivi, di pannelli fotovoltaici o altri assimilabili, tali da garantire una quota di produzione significativa (almeno il 30%) dell'energia necessaria all'edificio stesso.
3 - Nelle nuove costruzioni è comunque obbligatorio l'utilizzo di vetri doppi con cavità contenente gas a bassa conduttività. Tale obbligo è estendibile nel caso di edifici esistenti, quando è necessaria un'opera di ristrutturazione delle facciate comprensiva anche dei serramenti.
4 - Relativamente agli interventi che prevedono la realizzazione di nuovi edifici dotati di impianti di riscaldamento, con il fine di garantire la corretta climatizzazione durante tutto l'arco dell'anno, devono essere adottati gli impianti di riscaldamento e produzione acqua calda, centralizzati con contatore di calore separati per unità o per appartamento. Negli impianti singoli deve essere favorito l'uso di caldaie a condensazione, con pannelli radianti (integrati nelle pareti o nel pavimento, camini termici e stufe radianti).
5 - Per i nuovi edifici devono inoltre essere istallati opportuni sistemi di regolazione locali (valvole termostatiche, termostati collegati a sistemi locali o centrali di attuazione, etc.) che, agendo sui singoli elementi di diffusione del calore, garantiscano il mantenimento della temperatura dei singoli ambienti riscaldati entro i livelli prestabiliti, anche in presenza di apporti gratuiti (persone, irraggiamento solare, apparecchiature che generano energia termica in quantità interessante, etc.). Per gli edifici esistenti il provvedimento risulta applicabile nei seguenti casi:
- - sostituzione per fatiscenza degli impianti di riscaldamento sia centralizzati che autonomi, con o senza rifacimento della rete di distribuzione del calore;
- - interventi consistenti di ridefinizione degli spazi interni e/o delle funzioni degli immobili.
6 - Per ogni categoria di intervento è richiesta anche l'adozione di alcuni accorgimenti sia all'interno degli edifici sia al loro esterno, per la riduzione del consumo di energia elettrica, quali:
- - l'utilizzo di elettrodomestici di classe A (a basso consumo);
- - l'impiego di componenti e sistemi di illuminazione con altri più efficienti (lampade, alimentatori, corpi illuminanti, regolatori);
- - l'utilizzo di dispositivi per il controllo automatico delle sorgenti luminose, ossia di sistemi automatici di regolazione, accensione e spegnimento dei punti luce (sensori di luminosità e di presenza, sistemi di regolazione e controllo come crepuscolari e timer con programmazione digitale);
- - la scelta di sistemi di raffrescamento naturale o ventilazione naturale, ossia metodi di climatizzazione "estiva", realizzati con nullo o minimo utilizzo di energie non rinnovabili.
7 - Per quanto riguarda la riduzione dei consumi elettrici legati al sistema di illuminazione esterna degli edifici valgono le considerazioni fatte nell'Art.48 relativo alla riduzione dell'inquinamento luminoso.
8 - In ogni caso, qualora il carico dell'intervento previsto richieda un potenziamento/realizzazione della linea elettrica e/o del gas metano, dovrà essere fatta una valutazione preventiva in sede di pianificazione attuativa e attivato un accordo con l'ente gestore delle reti.
Art. 49.1 Criteri e riferimenti relativi ad impianti di energia rinnovabile
1 - Conformemente agli obiettivi generali della normativa di settore volta al raggiungimento di un'elevata efficienza dei sistemi energetici favorendo e promuovendo anche l'uso di fonti energetiche rinnovabili dovrà essere garantita la migliore integrazione delle strutture energetiche con il territorio.
2 - Secondo il D.lgs 387/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili" gli impianti da fonti energetiche rinnovabili per la produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici.
3 - Nell'ubicazione di aree per la produzione di energia elettrica si dovrà tenere conto della disciplina di cui alla Del.C.R. n.15/2013 - "Criteri e modalità di installazione degli impianti fotovoltaici a terra e degli impianti fotovoltaici posti su frangisole ai sensi dell'art. 205 quater, comma 3 della legge regionale 3 Gennaio 2005, n. l (Norme p er il governo del territorio)" nonché dell'individuazione delle aree non idonee, individuate dalla Regione toscana relativamente alle seguenti tipologie:
- a) - impianti eolici (Allegato 1 alla Scheda A.3 del PAER).
- b) - biomasse (Allegato 2 alla Scheda A.3 del PAER).
- c) - impianti fotovoltaici a terra (Allegato A alla L.R. 11/2011 e Allegato 3 alla Scheda A.3 del PAER )
Si dovrà, altresì, tenere conto della disciplina del PTC di cui all'art. 13.22 "Progetto di paesaggio per impianti per l'energia rinnovabile".
4 - Relativamente agli impianti fotovoltaici a terra
- - Sono da tenere presenti le perimetrazione definite dalla Provincia di Siena ai sensi dell'art. 7 della LR 11/2011 relativamente alle zone all'interno dei coni visivi e panoramici, aree agricole di pregio e aree DOP e IGP.
- - Per l'inserimento di tali impianti in aree diverse da quelle individuate come "Aree non idonee", di cui agli allegati citati al comma 3 punto c) del presente articolo, sono da tenere presenti i criteri e le modalità di cui all'allegato "A" alla DCRT n.15 del 11/02/2013. Tali criteri costituiscono parametri qualitativi a cui fare riferimento sia in fase di progettazione che in fase di valutazione di compatibilità dei progetti presentati.
- - Ai fini della valutazione di compatibilità dei progetti il corretto inserimento dovrà prevedere:
- - il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo del territorio sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;
- - il riutilizzo di aree già degradate (così come definite dall'Allegato A alla L.R. 11/2011) tra cui aree industriali, cave, discariche, siti contaminati;
- - una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento;
- - la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologiche innovative.
- - Tenendo presente i criteri di inserimento e le misure di mitigazione indicate per ciascun elemento nell'allegato "A" alla DCRT n.15/2013, i principali aspetti che potrebbero avere un impatto significativo sull'ambiente e sul paesaggio e che quindi dovranno essere presi in considerazione per il corretto inserimento sul territorio, sono costituiti da:
- - idrogeomorfologia
- - localizzazione e tipologia distributiva
- - condizioni di interferenza visiva
- - schermature
- - caratteristiche costruttive
- - sistemazioni del suolo e vegetazione
- - viabilità e infrastrutture.
- - In ogni caso sarà opportuno:
- - limitare l'interferenza visiva degli impianti considerando i punti di vista prioritari della porzione di territorio da cui l'impianto è chiaramente visibile;
- - limitare e impedire l'alterazione del valore panoramico del sito oggetto dell'installazione ossia del quadro dei centri abitati e delle principali emergenze storiche, architettoniche, naturalistiche e dei punti di vista panoramici da cui l'impianto è chiaramente visibile;
- - ridurre gli effetti visivi negativi dovuti all'addensamento di impianti dai punti di vista più sensibili, in particolare dai limitrofi centri abitati.
- - Rispetto alla tabella di cui all'Allegato A alla L.R. 11/2011, per la collocazione di impianti fotovoltaici a terra sono idonee (all'interno delle varie tipologie di aree non idonee e in relazione alla potenza dell'impianto):
- - le "aree urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico e aree di pertinenza dell'edificato prive di valore storico-architettoncico" individuate nelle Aree interne al Sistema della Produzione di cui al Titolo V Capo V delle presenti norme,
- - le "aree degradate" individuate nella tabella dell'allegato "A" alla L.R. 11/2011;
- - gli impianti connessi all'attività agricola, svolte da imprenditori agricoli purché siano inseriti con modalità tali da assicurare il minor impatto paesaggistico, privi di platee in cemento a terra, e comunque entro il limite massimo di 1 MW.
5 - Impianti solari termici, fotovoltaici e microeolici per l'autoconsumo
- - Tenendo presente che l'ottemperanza ai criteri e alle modalità relative a impianti di energia rinnovabile costituisce l'elemento fondamentale a cui le strutture tecniche comunali faranno riferimento in fase di valutazione di compatibilità dei progetti presentati di loro competenza, negli edifici esistenti l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici per l'autoconsumo sarà realizzata come di seguito riportato.
- - L'installazione dovrà essere integrata nella copertura degli edifici adottando soluzioni tecniche e progettuali tali da rendere minimo l'impatto visivo unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica nei seguenti casi:
- - all'interno dei centri storici (Zone Omogenee "A" ai sensi del DM 1444/68) comprendendo anche quelle parti con uno stretto rapporto visivo e di continuità con i centri storici stessi;
- - all'interno di Beni paesaggistici soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004 (Montagnola senese - Zone del centro storico di Casole e zone circostanti);
- - negli edifici nel territorio aperto, come individuato nelle Tavole "a - Usi del suolo e modalità di intervento".
- - Negli insediamenti e nei complessi edilizi diversi, appartenenti a tessuti più recenti comunque esterni alle Zone Omogenee "A", l'installazione dovrà essere eseguita con tecniche e materiali che, unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica, assicurino, comunque, una soluzione architettonica ottimale.
- - In tutti i casi i pannelli dovranno avere una configurazione equilibrata inserendosi convenientemente nella composizione architettonica e formale degli edifici sia esistenti che di nuova costruzione. I serbatoi di accumulo annessi agli impianti devono essere posizionati all'interno dell'edificio. E' fatto divieto di impiegare modelli di dimensioni e fattura diverse tra loro nonché orientamenti ed inclinazioni differenti tra loro.
- - Qualora ci sia la possibilità dell'installazione a terra, all'interno dei resedi di pertinenza, entro i limiti di potenza consentiti per usufruire dello scambio sul posto (come definiti dalla normativa vigente in materia), dovranno essere adottate soluzioni progettuali atte a garantire un corretto inserimento paesaggistico prevedendo soluzioni in grado di armonizzarne l'impatto visivo, anche in considerazione di eventuali valori storici e architettonici presenti nel contesto circostante.
- - E' sempre ammessa l'installazione come copertura di pensiline per posti auto e come integrazione di strutture di arredo urbano.
- - Nella progettazione dei nuovi edifici i metodi per la produzione di energia rinnovabile devono essere utilizzati adottando soluzioni progettuali integrate all'architettura.
- - Nel caso di edifici di nuova edificazione o di interventi che comportano ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti i progetti dovranno prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione previsti secondo le leggi vigenti
- - Viene ritenuta, di norma, possibile l'installazione di mini pale eoliche (microeolico) all'interno delle aree per Servizi e attrezzature di uso pubblico (art. 58.1 delle presenti norme), degli Spazi scoperti d'uso pubblico a verde (art. 58.2 delle presenti norme), del Sistema della Produzione (Titolo V Capo V delle presenti norme).
6 - Allo scopo di salvaguardare i centri storici e quelle parti con uno stretto rapporto visivo e di continuità con i centri storici stessi, l'Amministrazione comunale può individuare, all'interno delle aree urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico zone ad hoc per impianti di interesse pubblico da convenzionare per quote con i privati interessati.
7 - Relativamente ai progetti di ricerca geotermica
- - L'insieme dei valori paesaggistici, storici, architettonici e naturalistici di cui si compone il territorio comunale, porta a ritenere incongrua ogni possibile previsione di sviluppo della geotermia di tipo industriale su tale territorio.
- - In particolare, come evidenziato anche al comma 4 dell'articolo 22 delle presenti Norme, i progetti di ricerca geotermica fanno parte delle previsioni che possono avere impatti e/o effetti significativi sulle risorse del territorio interessato.
- - In base a tali presupposti, oltre ai criteri di valutazione contenuti nell'articolo 22, l'ottemperanza ai criteri ed alle misure di mitigazione relative agli impianti fotovoltaici a terra di cui al comma 4 del presente articolo, costituisce un riferimento specifico di valutazione a cui le strutture tecniche comunali si atterranno in fase di valutazione di compatibilità dei progetti di ricerca geotermica che potranno essere eventualmente presentati sul territorio comunale.
- - Inoltre, i progetti di ricerca dovranno garantire la tutela dei valori e degli obiettivi di qualità di cui alla disciplina paesaggistica del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Regione Toscana ed il perseguimento delle indicazioni relative alle unità di paesaggio di cui al Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Siena.