Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 70 Disposizioni generali
1 - Per progetto di suolo si intende l'insieme degli interventi e delle opere che modificano lo stato e i caratteri del suolo pubblico, di uso pubblico e privato ridefinendone il disegno e gli usi. Gli interventi previsti dal progetto di suolo consistono nella sistemazione di aree non edificate attraverso opere più o meno complesse di trattamento del terreno.
2 - Nelle Tavole "Usi del suolo e modalità di intervento" sono indicati con specifiche simbologie gli elementi artificiali e naturali, che devono essere utilizzati nella realizzazione degli spazi aperti. Tali elementi sono:
* i percorsi pedonali;
* i percorsi ciclo-pedonali;
* i percorsi di servizio;
* le aree pavimentate;
* le aree permeabili;
* le aree permeabili alberate;
* i filari;
* le barriere vegetali;
3 - Nel caso di Servizi e Attrezzature di uso pubblico (S) le indicazioni per il trattamento del progetto di suolo con l'uso degli elementi, di cui al comma 2 del presente articolo, non sono vincolanti se motivate sulla base di reali esigenze dell'Amministrazione comunale. Deve, altresì, essere mantenuta inalterata la proporzione tra spazi pavimentati e spazi permeabili.
4 - Quando nelle Tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento" vengono indicati gli elementi di progetto di suolo di cui al comma 2 del presente articolo, tali indicazioni, salvo quanto indicato al comma 3 del presente articolo, sono prescrittive per il trattamento del suolo.
5 - Gli articoli successivi ne forniscono i criteri di progettazione.
Art. 71 Percorsi pedonali
1 - I nuovi percorsi pedonali dovranno garantire il passaggio e la sosta di persone e carrozzine. In ambito urbano dovranno consentire, ove possibile, anche il transito lento di automezzi di emergenza.
2 - Gli elementi di ingombro (impianti per l'illuminazione, sedute, cabine telefoniche, impianti tecnologici, spazi informativi, punti di raccolta dei rifiuti) dovranno essere allineati e collocati in una fascia di larghezza costante.
3 - Tutti i percorsi e le eventuali rampe dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme per il superamento delle barriere architettoniche.
Art. 71.1 Percorsi ciclo-pedonali
1 - Nella realizzazione dei nuovi percorsi dovranno essere privilegiate pavimentazioni realizzate in terra stabilizzata, mentre le canalette laterali saranno preferibilmente in pietra e porfido, acciottolato, laterizi pieni o erbose. L'uso di altri materiali è ammesso nei contesti urbani.
2 - Le piste ciclabili dovranno essere realizzate tenendo conto del D.M. 577/99 "Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili" e s.m.i.
Art. 71.2 Percorsi di servizio
1 - I percorsi di servizio possono essere sia pedonali che carrabili.
2 - Dovranno garantire il passaggio di mezzi di soccorso e di automezzi di emergenza.
Art. 72 Aree pavimentate
1 - Dovranno essere progettate e realizzate curando sia gli aspetti funzionali che quelli percettivi. Tra questi in particolare dovranno essere verificati i caratteri delle superfici e le proprietà fisiche dei materiali utilizzati, la percorribilità, il sistema di drenaggio e di captazione delle acque meteoriche.
2 - Nella realizzazione delle aree pavimentate è previsto l'utilizzo dei seguenti materiali:
* pietra, con tipologie di materiali e di taglio riferite alla tradizione locale;
* pietra artificiale;
* cemento, posato mediante caldana, piastrelle autobloccanti e non;
* materiali ceramici quali gres e klinker;
* laterizi, con tipologie di materiali e di taglio riferite alla tradizione locale;
* gomma e materiali sintetici.
3 - Nella realizzazione delle aree pavimentate può essere previsto l'impianto di specie arboree.
Art. 73 Aree permeabili
1 - Le aree permeabili sono superfici che assorbono almeno il 70% delle acque meteoriche (dato ottenibile dai certificati prestazionali dei materiali impiegati) senza necessità che esse vengano convogliate altrove mediante opportuni sistemi di drenaggio e canalizzazione. Ove non diversamente prescritto la superficie delle aree di pertinenza delle eventuali alberature dovrà essere permeabile.
2 - Nella realizzazione delle aree permeabili è previsto l'utilizzo dei seguenti materiali:
* terra battuta;
* ghiaia;
* erba, anche con l'utilizzo di materassini di consolidamento;
* legno, doghe o masselli, appoggiati al suolo;
* masselli autobloccanti permeabili;
* pavimentazioni drenanti in genere.
3 - Solo nei casi in cui la categoria di intervento o il Sottosistema di appartenenza previsti lo consentano e salvo diversa specifica indicazione, all'interno delle aree permeabili, individuate nelle Tavole "b - Uso del suolo e modalità di intervento", di pertinenza di una residenza, di un'attività turistico-ricettiva o agrituristica, è ammessa la realizzazione di una piscina, realizzata con le caratteristiche di cui all'art. 85 comma 4 delle presenti norme, purché almeno il 70 % dell'area mantenga le caratteristiche di area permeabile.
4 - All'interno delle aree per il trattamento del suolo (aree permeabili, aree permeabili alberate, barriere vegetali), individuate nelle Tavole "b - Uso del suolo e modalità di intervento", è consentita la realizzazione degli accessi ai vari lotti.
Art. 73.1 Aree permeabili alberate
1 - Valgono tutte le indicazioni e prescrizioni relative alle aree permeabili riportate al precedente art.73, con l'obbligo di predisporre l'impianto di specie arboree.
2 - All'interno delle aree per il trattamento del suolo (aree permeabili, aree permeabili alberate, barriere vegetali), individuate nelle Tavole "b - Uso del suolo e modalità di intervento", è consentita la realizzazione degli accessi ai vari lotti.
Art. 74 Filari
1 - L'indicazione di "filare" nelle Tavole b "Usi del suolo e modalità di intervento" indica sia l'obbligo di mantenimento di filari esistenti che una loro nuova previsione.
2 - A garanzia di un corretto inserimento, paesistico per i filari campestri e di margine fra le parti urbane e la campagna si farà riferimento alla tradizione rurale privilegiando il ricorso a specie tipiche di percorsi e delimitazioni poderali, mentre per i filari urbani sarà privilegiato il ricorso a specie idonee alla realizzazione di viali.
3 - La distanza dei filari dai bordi delle strade sarà disposta in riferimento alle disposizioni del Nuovo Codice della strada e s.m.i..
4 - Nella ristrutturazione di filari urbani esistenti e nei casi di nuovo impianto si dovrà tenere conto degli interassi tra gli alberi, delle distanze dagli edifici e dalle recinzioni nonché delle distanze dalle infrastrutture sotterranee con un minimo di ml.4.
Art. 74.1 Barriere vegetali
1 - Aree che svolgono la funzione di barriera verde (visiva, antirumore, ecc.), aree spartitraffico, aree di rispetto.
2 - Le barriere vegetali sono costituite da fasce boscate con impianto irregolare. Sono composte da specie arboree e arbustive molto resistenti alle emissioni inquinanti atmosferiche e sonore, in grado di assorbire e trattenere polveri, fumi e rumore. Sono da privilegiare le arboree facenti parte della flora del territorio.
3 - In relazione alle prestazioni richieste e alla funzione specifica variano la loro composizione densità e morfologia
4 - Per le aree spartitraffico è consentita l'introduzione di specie vegetali, anche stagionali, di carattere ornamentale.
5 - Le barriere vegetali che costituiscono fasce ripariali dovranno assolvere alla funzione di consolidare e proteggere il suolo, mitigare e compensare gli impatti ambientali. La scelta della densità deve essere compiuta in funzione del ruolo prevalente assegnato alla fascia ripariale e potranno essere messe a dimora unicamente specie tipiche della flora riparia.
6 - All'interno delle aree per il trattamento del suolo (aree permeabili, aree permeabili alberate, barriere vegetali), individuate nelle Tavole "b - Uso del suolo e modalità di intervento", è consentita la realizzazione degli accessi ai vari lotti.