Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 77 Disposizioni generali
1 - Il Regolamento Urbanistico, in coerenza col D.M. 1444/68, individua le seguenti Zone Territoriali Omogenee:
- - A: zone del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti che possono esserne considerate parte integrante
- - B: zone del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalle Zone A
- - C: zone del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o scarsamente edificate ed infrastrutturate
- - D: zone del territorio destinate ad insediamenti industriali, artigianali e commerciali o ad essi assimilati
- - E: zone territorio destinate ad usi agricoli e ad essi assimilabili
- - F: zone del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.
2 - Ai fini dell'applicazione di normative nazionali e/o regionali riferite alle Zone Omogenee, tali Zone sono individuate per tutto il territorio comunale e indicate nelle Tavole "Usi del suolo e modalità di intervento" in scala 1:2.000 e 1:10.000.
Art. 77.1 Zone A
Le Zone A corrispondono alle parti del territorio nelle quali il processo di costruzione urbana è sostanzialmente terminato e sedimentato, dando luogo a stratificazioni più o meno complesse. All'interno delle Zone Omogenee A si riconosce una ulteriore articolazione:
- - A1: Centri storici minori, ville e nuclei storici.
Art. 77.2 Zone B
Le Zone B corrispondono alle parti del territorio nelle quali il processo di costruzione non può ancora considerarsi concluso per la presenza di parti edificabili o adeguatamente attrezzate o a quelle parti concluse ma non classificabili come Zona A.
All'interno delle Zone Omogenee B si riconosce una ulteriore articolazione:
- - B1: Zone esterne ai centri abitati destinate ad attrezzature turistico ricettive.
Art. 77.3 Zone C
Le Zone C corrispondono alle parti del territorio nelle quali il processo di costruzione urbana non è ancora iniziato, ma è previsto dal Regolamento Urbanistico.
Art. 77.4 Zone D
Le Zone D corrispondono alle parti di territorio, esistenti o di nuova costruzione, che il Regolamento Urbanistico destina prevalentemente alle attività produttive.
Art. 77.5 Zone E
Le Zone E corrispondono alle parti del territorio che il Regolamento Urbanistico riserva alle attività agricole.
Art. 77.6 Z one F
Le Zone F corrispondono alle parti di territorio che il Regolamento Urbanistico riserva per attrezzature urbane. Le aree appartenenti al patrimonio indisponibile del demanio ricadenti all'interno delle zone F non sono soggette ad esproprio, secondo quanto disposto dall'art.828 del Codice civile.