Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 78 Glossario per gli interventi
Consolidamento: insieme di operazioni finalizzate al recupero della resistenza e della efficienza statica anche con miglioramento delle caratteristiche meccaniche originarie;
Modifica: insieme di operazioni che comporta l'introduzione di nuovi elementi e l'eliminazione di elementi esistenti o di parti di essi;
Protezione: insieme di operazioni finalizzate alla tutela e alla conservazione delle condizioni esistenti di elementi architettonici o di parti di essi;
Pulitura: insieme di operazioni finalizzate alla rimozione della patina superficiale di detriti, in genere riferito alle superfici lapidee (faccia a vista o di elementi decorativi), agli intonaci, alle superfici degli elementi metallici e lignei;
Rifacimento (o rinnovo): operazione di sostituzione reimpiegando stessi materiali e stesse tecnologie dell'elemento sostituito;
Ripristino (o riparazione): insieme di operazioni finalizzate al recupero delle condizioni originarie, senza alterazioni delle caratteristiche esistenti;
Sostituzione: insieme di operazioni finalizzate alla messa in opera di nuovi elementi (o parti di essi) al posto di elementi esistenti, con l'uso di materiali e tecnologie anche differenti da quelli esistenti.;
Materiali analoghi: per materiali analoghi si intende materiali coerenti figurativamente e funzionalmente con le opere della cultura costruttiva locale o con quelli della struttura originaria anche se utilizzati secondo tecniche costruttive contemporanee. La prescrizione si ritiene soddisfatta quando l'intervento non comporti sostanziale alterazione dei materiali che hanno determinato i caratteri tipologici originari della costruzione e del suo aspetto esteriore, per cui è sempre ammessa:
- a) - la sostituzione dei materiali che costituiscono le strutture portanti nonché l'innovazione della tipologia strutturale e dello schema statico dell'edificio quando ciò sia necessario a conseguire l'adeguamento alla vigente normativa antisismica;
- b) - l'adeguamento alle nuove tecniche costruttive finalizzate allo sviluppo della bioedilizia e al perseguimento del contenimento energetico;
- c) - la sostituzione dei materiali non originali nonché l'eliminazione delle superfetazioni.
Art. 79 Definizione degli elementi costitutivi degli edifici
sono elementi strutturali:
o le strutture di fondazione;
o le strutture verticali continue e puntiformi;
o le strutture orizzontali piane: solai, terrazzi e balconi
o le strutture voltate;
o le strutture di collegamento verticale: scale, ascensori e montacarichi;
o le strutture di copertura di qualsiasi tipo;
o i porticati e le logge;
o gli elementi di presidio statico catene, speroni, etc.
sono elementi complementari interni:
o le pareti non portanti;
o le controsoffittature piane e voltate;
o i soppalchi;
sono elementi complementari esterni:
o le aperture: finestre, porte, etc.
o i lucernari
o le pensiline;
sono elementi di finitura:
o le superfici parietali esterne: intonaci, coloriture esterne, superfici murarie faccia a vista;
o gli elementi decorativi: marcapiani, elementi delimitanti le aperture, etc.;
o gli infissi, i serramenti ed i sistemi di oscuramento;
o le ringhiere e le inferriate;
o gli elementi non strutturali della copertura;
sono elementi tecnici:
o gli impianti tecnologici;
o i sistemi di protezione degli orizzontamenti e delle strutture verticali (gattaiolati, vespai, scannafossi, drenaggi, etc.).
Art. 80 Definizioni generali degli interventi sul patrimonio edilizio esistente
1 - Le definizioni di seguito riportate sono coerenti agli artt. 78 e 79 della L.R. 1/2005.
2 - a) Interventi di manutenzione ordinaria, quelli riguardanti la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Tali interventi riguardano quindi solo gli elementi di finitura e quelli tecnici, senza alterare gli elementi strutturali, la divisione dei locali, le caratteristiche originarie e non possono comportare modifiche della destinazione d'uso.
3 - b) Interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari; detti interventi non possono comportare modifiche della destinazione d'uso;.
4 - c) Interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili; tali interventi comprendono:
- c.1) il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio;
- c.2) l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso;
- c.3) l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio (superfetazioni);
- c.4) gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio, volti a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti.
Ai sensi dell'art. 29 comma 4 del D.Lgs 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.
5 - d) Interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quegli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono:
d1) il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio;
d2) l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
d3) demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi. La fedele ricostruzione prevede, inoltre, che l'edificio venga ricostruito nella stessa collocazione, con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;.
- d.4) interventi per il recupero abitativo dei sottotetti ai sensi della L.R. 5/2010 "Norme per il recupero abitativo dei sottotetti".
d5) modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali agli organismi edilizi esistenti che non configurino nuovi organismi edilizi, nel limite del 20% del volume esistente. Non sono computate ai fini dell'applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale le seguenti addizioni funzionali:
- - 1) rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile;
- - 2) realizzazione di servizi igienici qualora carenti;
- - 3) creazione di volumi tecnici, scale, ascensori;
- - 4) realizzazione di autorimesse pertinenziali all'interno del perimetro dei centri abitati come individuati nelle tavole "Perimetrazione dei centri abitati" del presente Regolamento Urbanistico.
6 - e) Interventi pertinenziali ossia quelli che comportano la realizzazione, all'interno del resede di riferimento, di un volume aggiuntivo non superiore al 20% del volume dell'edificio principale, ivi compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all'interno del resede di riferimento. Non sono computati ai fini dell'applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale gli interventi consistenti nella realizzazione di autorimesse pertinenziali all'interno del perimetro dei centri abitati come individuati nelle tavole "Perimetrazione dei centri abitati" del presente Regolamento Urbanistico.
7 - f) Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità.
8 - g) Interventi di sostituzione edilizia, intesi come demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non assimilabile alla ristrutturazione edilizia, eseguiti anche con contestuale incremento volumetrico, diversa articolazione, collocazione e destinazione d'uso, a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si renda necessario alcun intervento sulle opere di urbanizzazione.
9 - h) addizioni volumetriche agli edifici esistenti non assimilate alla ristrutturazione edilizia.
10 - i) Interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
CAPO II DISCIPLINA DEGLI INSEDIAMENTI ESISTENTI
Art. 81 Disposizioni generalità
1 - La disciplina degli insediamenti esistenti individua, in particolare:
- - la disciplina di tutela e valorizzazione degli edifici e manufatti di valore storico-architettonico e documentale;
- - le aree e gli ambiti sui quali perseguire prioritariamente la riqualificazione insediativa;
- - le aree, all'interno del perimetro dei centri abitati, nelle quali è permessa l'edificazione di completamento o di ampliamento degli edifici esistenti;
- - la disciplina del territorio rurale.
2 - Il Regolamento Urbanistico, nel rispetto dei contenuti e delle indicazioni dello "Statuto dei luoghi" di cui al Titolo VI delle norme del Piano Strutturale, stabilisce e definisce i singoli tipi di intervento relativi a tutti gli edifici e spazi aperti.
3 - Per ciascuna area individuata nelle Tavole "b - Usi del suolo e modalità d'intervento", è indicata la categoria d'intervento e la sua eventuale articolazione, attraverso una sigla che rimanda alle disposizioni di cui al presente Capo.
4 - Per eventuali termini specifici contenuti nelle definizioni degli interventi valgono le precisazioni di cui agli articoli 78 "glossario per gli interventi" e 79 "definizione degli elementi costitutivi degli edifici" delle presenti norme.
5 - Tutti gli interventi devono attenersi:
- - alle indicazioni e prescrizioni relative alle classi di fattibilità geologica, idraulica e sismica di cui al Titolo XIII delle presenti norme, in particolare:
- - art. 103 - per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente in ambito urbano;
- - art. 103 - per gli interventi relativi ai Servizi di uso pubblico e agli spazi scoperti d'uso pubblico a verde;
- - art. 104 - per il territorio extraurbano e per tutti gli interventi disciplinati da Schede normative;
- - al rispetto dei requisiti e condizioni alla trasformazione relative alla Valutazione Ambientale Strategica di cui al Titolo III delle presenti norme in relazione alle seguenti risorse:
o Acqua - Capo II;
o Aria - Capo III;
o Suolo e sottosuolo - Capo IV
o Paesaggio ed ecosistemi della fauna e della flora - Capo V.
- - per la gestione dei rifiuti vale quanto indicato al Capo VI.
- - per quanto riguarda l'aumento dell'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti rinnovabili, la riduzione dell'inquinamento luminoso vale quanto al Capo VII.
6 - Relativamente all'uso di metodi per la produzione di energia rinnovabile, sia per quanto riguarda gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che per gli interventi di completamento, valgono i criteri e i riferimenti dell'art. 49.1 comma 5 delle presenti norme.
7 - Nel caso di edifici o aree ricadenti all'interno delle Aree di pertinenza di Aggregati o di BSA come riportate nelle Tavole "a - Usi del suolo e modalità di attuazione" sono da rispettare i criteri e le prescrizioni di cui all'art. 59.1 delle presenti norme.
Art. 82 Interventi consentiti e vietati
1 - Gli interventi consentiti nelle diverse aree fanno riferimento alle definizioni generali degli interventi di cui agli artt. 78 e 79 della L.R. 1/2005 e riportati all'art.80 delle presenti norme. La loro articolazione per le diverse parti del territorio viene riportata nei successivi articoli 83, 83.1 e 83.2 delle presenti norme.
2 - Quando l'indicazione del tipo di intervento si riferisce ad una parte del territorio ogni area ivi inclusa è assoggettata a quel tipo di intervento.
3 - Gli interventi di manutenzione ordinaria sono estesi a tutti gli edifici e spazi aperti.
4 - Gli interventi di manutenzione straordinaria sono estesi a tutti gli edifici e spazi aperti con esclusione di quelli sottoposti ad intervento di restauro.
5 - I diversi tipi di intervento sono riferiti sia agli edifici (opere interne ed opere esterne), che agli spazi aperti.
6 - Nel caso di "ruderi" o comunque in presenza di interventi che comportino la ricostruzione di parti consistenti del fabbricato, si dovrà necessariamente procedere all'individuazione della presunta conformazione originaria, attraverso un'accurata ricerca storico documentale. Il progetto di "ricostruzione" dovrà comunque caratterizzarsi come operazione sostanziale di recupero dei caratteri, oltre che della conformazione originaria del complesso dal punto di vista volumetrico e architettonico. Anche se non esplicitamente indicato, l'attuazione dell'intervento dovrà avvenire previo Piano di Recupero nell'ambito del quale saranno valutati, stabiliti e precisati tutti i parametri quantitativi, quelli qualitativi e le condizioni generali per il completo recupero e ricostruzione del manufatto. Tali indicazioni valgono anche nel caso di edifici per i quali non sia stato indicato il tipo di intervento nelle Tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento" o nel caso di edifici disciplinati da Schede normative di cui all'art. 86 e all'"Allegato 1" delle presenti norme.
7 - Negli interventi sugli edifici esistenti è sempre vietato:
* l'impiego di elementi e materiali per i quali non sia nota la compatibilità chimica, fisica e meccanica con gli elementi e materiali originari;
* l'aumento consistente del peso proprio degli elementi strutturali o dei sovraccarichi, con pregiudizio della resistenza di alcune parti o dell'intero fabbricato;
* l'inserimento di elementi la cui rigidezza, superiore a quella delle parti adiacenti, possa indurre effetti nocivi sulla stabilità dell'intero edificio o di sue parti.
8 - Nel Sistema ambientale e nei relativi Sottosistemi e Ambiti considerati zone a prevalente o esclusiva funzione agricola, non è ammessa la nuova edificazione a destinazione residenziale. Per gli edifici ricadenti in tale Sistema e nei relativi Sottosistemi ed Ambiti di cui agli artt. 61, 61.1, 61.2, 61.3, 62, 63, 64 e 65, delle presenti N.T.A. la funzione residenziale è esclusivamente legata ad interventi sul patrimonio edilizio esistente.
9 - Per gli edifici di recupero del patrimonio edilizio esistente, al solo scopo di agevolare il mantenimento delle funzioni residenziali in atto o l'eventuale recupero delle stesse nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche che qualificano il valore degli edifici, sono ammesse deroghe alle vigenti disposizioni in materia di altezze minime interpiano e di standard igienico sanitari. In questo caso i progetti devono documentare e dimostrare, l'incompatibilità dell'adeguamento con i caratteri architettonici, tipologici, formali, strutturali che qualificano il valore degli edifici.
9bis Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente è sempre ammessa la realizzazione di cantine come definite dal D.P.G.R. 64/R purché completamente interrate, con accesso interno e senza modifica alla sagoma del fabbricato.
10 - Negli interventi sugli spazi aperti è sempre vietato:
* l'impiego diffuso di specie vegetazionali non autoctone ne' consolidate rispetto agli spazi aperti in oggetto;
* l'impiego di elementi e materiali per i quali non sia nota la compatibilità chimica, fisica e meccanica con gli elementi e materiali originari.
11 - Negli spazi aperti, all'interno delle aree urbane appartenenti ai Sottosistemi R2 e R3 e sottoposte ad interventi di riqualificazione rq2 e rq3 è ammessa, una tantum, la realizzazione di piccole strutture di supporto alla residenza adibite a ricovero attrezzi e materiali per la manutenzione e gestione degli spazi aperti di pertinenza a condizione che:
* non siano già presenti manufatti adibiti a tale scopo;
* la superficie complessiva non superi i mq. 10 e l'altezza max i ml. 2,40. Tale superficie complessiva massima dovrà, comunque, essere valutata anche sulla base della dimensione e delle caratteristiche del lotto;
* tali manufatti siano posizionati in modo da ridurre al minimo l'impatto visivo e comunque nella parte tergale del lotto e non prospicienti pubbliche vie;
* vengano realizzati con caratteri coerenti con il contesto.
12 - Negli spazi aperti, all'interno delle aree urbane possono essere realizzate strutture temporanee destinate a serre, che non siano a servizio di attività agricola, solo alle seguenti condizioni:
* siano destinate a mera protezione delle essenze vegetali;
* siano strutture stagionali limitate al periodo invernale;
* siano di dimensioni (superficie complessiva max mq. 35) e tipologie tali da renderne inequivocabile la loro utilizzazione a serra;
* siano realizzate con materiale leggero che consenta il passaggio della luce in ogni sua parte;
* non siano ancorate stabilmente al suolo;
* siano rimosse al termine del periodo invernale.
Art. 83 Aree da sottoporre ad interventi di restauro (re)
1 - Sono aree, edifici, complessi e spazi aperti ai quali viene riconosciuto significativo carattere urbanistico e architettonico, elevato valore culturale e ambientale, per connotazione tipologica, di aggregazione, oltre che per testimonianza storica, per i quali si rendono necessari interventi volti al mantenimento e al recupero della loro struttura architettonica e che ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili.
2 - In tali aree, individuate con la sigla re nelle Tavole "Usi del suolo e modalità di intervento", sono consentiti, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche così come definiti al precedente art.80. Tali interventi dovranno tenere presente il glossario e le definizioni di cui rispettivamente agli artt.78 e 79 delle presenti NTA e rispettare le seguenti precisazioni:
- - tutti gli interventi dovranno comportare l'eliminazione delle superfetazioni e comunque degli interventi precari e non coerenti con gli edifici originari;
- - gli interventi sugli edifici non potranno comportare l'eliminazione di parti che ne alterano l'assetto, compromettendone stabilità, fruibilità e riconoscibilità mentre potranno essere compiuti interventi di consolidamento; la ricostruzione delle parti crollate o demolite potrà avvenire solo in presenza di adeguata documentazione;
- - tenendo presente quanto indicato dall'art. 29 comma 4 del D.Lgs 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", gli interventi sugli elementi strutturali degli edifici potranno comportare soltanto alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell'edificio e non dovranno modificare la gerarchia statica e la distribuzione delle sollecitazioni se non in porzioni limitate del fabbricato mantenendo in generale le caratteristiche strutturali esistenti. Gli interventi potranno prevedere l'impiego di tecniche non tradizionali, purché il ricorso ad esse sia strumentale alla conservazione del fabbricato;
- - gli interventi sugli elementi complementari e di finitura potranno comportare operazioni di pulitura e di limitato e parziale rifacimento, oltre che interventi di protezione e consolidamento, mentre gli interventi di sostituzione, fermi restando quelli definiti alla lettera c.2 del precedente art.80, saranno limitati ai soli elementi complementari interni;
- - gli interventi sugli elementi tecnici degli edifici potranno comportare l'integrazione e la realizzazione di nuovi impianti tecnologici che non dovranno comunque alterare i volumi esistenti e la quota degli orizzontamenti e della copertura;
- - al fine del superamento delle barriere architettoniche, nel caso non sia possibile la realizzazione di tali opere all'interno della sagoma dell'edificio, potranno essere consentiti interventi cui all'art. 80 punto f) delle presenti NTA. Tali interventi dovranno essere realizzati nel rispetto dell'impianto complessivo e dei caratteri architettonici e tipologici dell'edificio esistente;
- - gli interventi di frazionamento degli edifici residenziali non dovranno comportare la modifica sostanziale del sistema dei collegamenti verticali nonché la realizzazione di unità immobiliari con Sn inferiore a 60 mq. Sono ammesse deroghe a tale limite quando la superficie complessiva dell'unità immobiliare da suddividere è inferiore a 120 mq. o comunque si dimostri l'impossibilità di rispettare il limite minimo di 60 mq. per tutte le unità frazionate. In quest'ultimo caso la deroga è ammessa relativamente ad una sola unità immobiliare a condizione che l'intervento di frazionamento non comporti la modifica sostanziale del sistema dei collegamenti verticali e delle aperture esistenti;
- - gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere finalizzati a conservare lo spazio aperto esistente nei suoi caratteri tipologici e formali, nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale.
3 - Nel caso di edifici per i quali siano indicati interventi di restauro o risanamento conservativo e venga dimostrato che l'edificio si trova, al momento dell'intervento, in stato di "rudere" e quindi si dimostra l'impossibilità di sottoporlo ad interventi di restauro, si applica quanto previsto all'art.82 comma 6 delle presenti norme; nel caso in cui si dimostri l'impossibilità di eseguire interventi di conservazione è ammessa la demolizione con ricostruzione con materiali analoghi (art. 78 NTA) nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico.
Art. 83.1 Aree da sottoporre ad interventi di conservazione (cs)
1 - Sono aree, edifici, complessi e spazi aperti meritevoli di tutela e per i quali si rendono necessari interventi volti al mantenimento e/o al recupero della loro struttura architettonica, morfologica, e tipologica.
2 - In tali aree, individuate con la sigla cs nelle Tavole "Usi del suolo e modalità di intervento", sono previsti e consentiti, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, (limitatamente agli interventi d.1 e d.2), interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche così come definiti al precedente art.80 delle presenti NTA. Tali interventi dovranno tenere presente il glossario e le definizioni di cui rispettivamente agli artt.78 e 79 delle presenti NTA e rispettare le seguenti precisazioni:
- - tenendo presente quanto indicato dall'art. 29 comma 4 del D.Lgs 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", gli interventi sugli elementi strutturali degli edifici potranno comportare soltanto alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell'edificio, cioè interventi che non modifichino la gerarchia statica e la distribuzione delle sollecitazioni se non in porzioni limitate del fabbricato e che mantengano in generale le caratteristiche strutturali esistenti. E' ammesso il ricorso a materiali e tecnologie non tradizionali purché nel rispetto degli elementi tecno-morfologici caratterizzanti nonché del comportamento statico globale dell'organismo edilizio. Qualora l'altezza lo consenta, è ammessa la realizzazione di soppalchi e delle relative strutture di collegamento verticale interne; tale realizzazione è subordinata all'impiego di tecnologie leggere che garantiscano il minimo incremento di carico sulle parti strutturali dell'edificio;
- - tutti gli interventi dovranno comportare l'eliminazione delle superfetazioni e comunque degli interventi precari e non coerenti con gli edifici originari;
- - gli interventi sugli elementi complementari e di finitura potranno comportare operazioni di protezione, pulitura, rifacimento e consolidamento, gli interventi di sostituzione, fermi restando quelli definiti alla lettera c.2 del precedente art.80, saranno limitati ai soli elementi complementari interni;
- - gli interventi sugli elementi tecnici degli edifici potranno comportare, la modifica e la sostituzione senza alterare i volumi esistenti e la quota degli orizzontamenti e della copertura;
- - al fine del superamento delle barriere architettoniche, nel caso non sia possibile la realizzazione di tali opere all'interno della sagoma dell'edificio, potranno essere consentiti interventi cui all'art. 80 punto f) delle presenti NTA. Tali interventi dovranno essere realizzati nel rispetto dell'impianto complessivo e dei caratteri e tipologici dell'edificio esistente;
- - gli interventi di frazionamento degli edifici residenziali non dovranno comportare la realizzazione di unità immobiliari con Sn inferiore a 60 mq. Sono ammesse deroghe a tale limite quando la superficie complessiva dell'unità immobiliare da suddividere è inferiore a 120 mq. o comunque si dimostri l'impossibilità di rispettare il limite minimo di 60 mq. per tutte le unità frazionate. In quest'ultimo caso la deroga è ammessa relativamente ad una sola unità immobiliare. a condizione che l'intervento di frazionamento non comporti la modifica sostanziale del sistema dei collegamenti verticali e delle aperture esistenti;
- - sono ammessi interventi di riapertura di porte e finestre esterne tamponate, senza modifica di forma, dimensioni e posizione. Limitatamente agli edifici ex colonici e solo nel caso in cui tali interventi sull'originario sistema delle aperture di un edificio o di parte di esso non consenta comunque il cambiamento di destinazione d'uso ammesso dalle presenti norme è consentita la realizzazione delle aperture minime e indispensabili al cambio d'uso. Tali aperture saranno realizzate con forme, materiali, proporzioni, dimensioni e composizione tipica dei prospetti degli edifici rurali in modo da salvaguardare l'integrità compositiva e le originarie caratteristiche architettoniche dell'edificio nel rispetto del disegno complessivo della facciata interessata. Tale disposizione non si applica ai locali igienico-sanitari e in genere a tutti i locali di servizio e accessori;
- - gli interventi sugli spazi aperti dovranno essere finalizzati in generale a conservare lo spazio aperto esistente nei suoi caratteri tipologici e formali, nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale.
Art. 83.2 Aree da sottoporre ad interventi di riqualificazione (rq)
1 - Sono aree, edifici, complessi e spazi aperti per i quali si rendono necessari interventi di riqualificazione allo scopo di migliorarne l'assetto morfologico e tipologico.
2 - Il presente Regolamento distingue, per le aree urbane di cui alle Tavole "b - Usi del suolo e modalità di intervento" e per le aree disciplinate da Schede normative di cui all'art. 86 e all'"Allegato 1" delle presenti norme, diversi tipi di riqualificazione come di seguito indicati:
3 - rq1 - riqualificazione di tipo 1: sono ammessi i seguenti interventi così come definiti all'art.80 delle presenti NTA:
- - manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria;
- - ristrutturazione edilizia, tipo d1, d2, d4;
- - ristrutturazione edilizia, tipo d5 limitatamente alle sole addizioni funzionali n. 2,3,4;
- - Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche (f);
Tali interventi dovranno tenere presente il glossario e le definizioni di cui rispettivamente agli artt.78 e 79 delle presenti NTA e rispettare le seguenti precisazioni:
- - gli interventi sugli elementi tecnici degli edifici non dovranno comportare la modifica della quota di copertura;
- - tutti gli interventi che comportano modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali devono essere realizzati nel rispetto dell'impianto complessivo, della tipologia e dei caratteri architettonici dell'edificio esistente ivi compresi gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche;
- - sugli spazi aperti gli interventi devono privilegiare il recupero e la ricostituzione degli originari elementi costitutivi; qualora non siano più riconoscibili gli originari caratteri tipologici e formali sono ammessi interventi di ridisegno generale degli elementi costitutivi;
- - per tutti gli interventi di ampliamento riconducibili ad interventi di ristrutturazione edilizia deve comunque sempre essere mantenuto almeno il 25% di superficie permeabile;
- - tutti gli interventi che comportano modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali (art. 80 punto d5) non possono comportare, nel loro complesso, un volume aggiuntivo superiore al 20% del volume dell'edificio principale.
4 - rq2 - riqualificazione di tipo 2: sono ammessi i seguenti interventi così come definiti all'art.80 delle presenti NTA:
- - manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria;
- - ristrutturazione edilizia, tipo d1, d2, d3, d4, d5;
- - Interventi pertinenziali (e);
- - Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche (f);
Tali interventi dovranno tenere presente il glossario e le definizioni di cui rispettivamente agli artt.78 e 79 delle presenti NTA e rispettare le seguenti precisazioni:
- - sugli spazi aperti sono ammessi interventi finalizzati al ridisegno generale degli elementi costitutivi qualora non siano più riconoscibili gli originari caratteri tipologici e formali;
- - gli interventi che comportano modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali o gli interventi pertinenziali devono essere realizzati nel rispetto dell'impianto complessivo, della tipologia e dei caratteri architettonici dell'edificio principale ivi compresi gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche.
- - negli interventi di ampliamento riconducibili ad interventi di ristrutturazione edilizia deve comunque sempre essere mantenuto almeno il 25% di superficie permeabile;
- - gli interventi che comportano modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali (art. 80 punto d5) comprensivi degli interventi pertinenziali (art. 80 punto e) non possono comportare nel loro complesso un volume aggiuntivo superiore al 20% del volume dell'edificio principale.
5 - rq3 - riqualificazione di tipo 3: sono ammessi i seguenti interventi così come definiti all'art.80 delle presenti NTA:
- - manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria;
- - ristrutturazione edilizia, tipo d1, d2, d3, d4, d5;
- - interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche (f);
- - addizioni volumetriche (art. 80 punto h) una tantum da realizzare in ampliamento agli edifici esistenti per una superficie netta o accessoria massima pari al 15% della superficie netta esistente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico (D.C.C. n. 78 del 19/10/2000) o, nel caso di edifici industriali e artigianali, del 10% della superficie coperta esistente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico (D.C.C. n. 78 del 19/10/2000).
Tali interventi dovranno tenere presente il glossario e le definizioni di cui rispettivamente agli artt.78 e 79 delle presenti NTA e rispettare le seguenti precisazioni:
- - per gli interventi sugli spazi aperti sono ammessi interventi che comportino anche il ridisegno generale degli elementi costitutivi; è consentita, in coerenza con le prescrizioni del Sottosistema di appartenenza, la realizzazione di piscine secondo i criteri e le prescrizioni dell'art. 85 comma 4 delle presenti norme.
- - gli interventi che comportano modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali (art. 80 punto d5) comprensivi delle addizioni volumetriche (art. 80 punto h) non possono comportare, nel loro complesso, un volume aggiuntivo superiore al 20% del volume dell'edificio principale.
6 - Per le aree del "territorio aperto" di cui alle Tavole "Usi del suolo e modalità di intervento" nelle aree individuate con la sigla rq gli interventi sono riconducibili a interventi di recupero ambientale e ricostituzione degli elementi costitutivi originari oltre che ad interventi di manutenzione.
Art. 84 Interventi di completamento edilizio in aree di riqualificazione
1 - Gli interventi di completamento sono interventi di nuova edificazione relativi ad aree di piccola estensione collocate all'interno di tessuti già completamente urbanizzati.
2 - Gli interventi di completamento sono singolarmente individuati, dalla sigla Rq seguita da un numero progressivo, nelle Tavole "b - Usi del suolo e modalità di intervento".
3 - In tali aree, salvo diverse specifiche indicazioni, per gli edifici esistenti, sono consentiti, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, interventi di ristrutturazione edilizia tipo d1, d2, d3, d4 così come definiti all'art.80 delle presenti NTA.
4 - Salvo diversa specifica indicazione, per gli interventi di completamento, la Superficie netta (Sn) massima si intende comprensiva di eventuali edifici esistenti all'interno dell'area perimetrata con la sigla Rq.n. Per gli eventuali edifici esistenti non di pregio architettonico è consentita la demolizione.
5 - L'attuazione degli interventi avverrà per intervento diretto. Dovrà, comunque, essere presentato un progetto unitario per l'intera area Rq.n che consenta di valutare il rapporto con la pertinenza, il contesto e gli eventuali altri edifici esistenti.
6 - Gli interventi di completamento residenziale sono da attuarsi secondo i parametri e le prescrizioni indicati al successivo art. 84.1 delle presenti NTA.
Art. 84.1 Articolazione e dimensionamento degli interventi di completamento edilizio residenziale
1 - Gli interventi di completamento sono individuati tenendo conto del dimensionamento del Piano Strutturale relativamente alle diverse UTOE.
2 - Vale la disciplina generale di cui agli artt. 81 e 82 delle presenti norme.
3 - Nell'"Allegato 2" alle presenti norme saranno riportate tabelle riepilogative con l'eventuale residuo rispetto al dimensionamento massimo previsto dal Piano Strutturale.
4 - UTOE 2 - Cavallano
- - Rq.1
o Sn massima mq. 765
o Altezza massima 2 piani. In caso di terreno in pendio l'edificio dovrà aderire al dislivello con 1 piano a monte e 2 piani a valle
o Rapporto di copertura max. 30%
- - Rq.2
o Sn massima mq. 764
o Altezza massima 2 piani. In caso di terreno in pendio l'edificio dovrà aderire al dislivello con 1 piano a monte e 2 piani a valle.
o Rapporto di copertura max. 30%
- - Rq.3
o Sn massima mq. 306
o Altezza massima 2 piani. In caso di terreno in pendio l'edificio dovrà aderire al dislivello con 1 piano a monte e 2 piani a valle.
o Rapporto di copertura max. 30%
- - Rq.4
o Sn massima mq. 199
o Altezza massima 2 piani. In caso di terreno in pendio l'edificio dovrà aderire al dislivello con 1 piano a monte e 2 piani a valle.
o Rapporto di copertura max. 30%
4.1 - Prescrizioni generali di Fattibilità geologica idraulica e sismica
Aspetti geologici: L'intervento di completamento Rq.4 ricade in Fattibilità F.2 ed è quindi soggetto ai normali vincoli di cui all'Art.100.1.2.
Gli interventi di completamento Rq.1, Rq.2, Rq.3 ricadono in Fattibilità F.3 e quindi sono soggetti alle prescrizioni di cui all'Art.100.1.3 commi 1-6 delle presenti NTA. In ragione dell'assetto morfologico e litologico dei terreni si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:
- - dovranno eseguirsi verifiche di stabilità da realizzarsi in condizioni dinamiche;
- - per gli interventi che ricadono in pericolosità geologica G.3 si applicano le prescrizioni di cui all'Art.100.1.3 comma 7.
Aspetti idraulici: Fattibilità F.1 - fattibilità senza particolari prescrizioni.
Aspetti sismici: Fattibilità F.3 - la realizzazione degli interventi nuova edificazione è vincolata alle prescrizioni di cui all'Art. 100.3, comma 2 e comma 3, punto b):
- - le geometrie e le velocità sismiche dei litotipi sepolti dovranno essere ricostruite attraverso MASW o profili sismici a rifrazione o downhole in base alla tipologia di intervento.
Vulnerabilità degli acquiferi: Classe di sensibilità 1 - Vincolo Elevato. L'area è soggetta alle prescrizioni di cui all'Art. 10.1.2 della disciplina del PTCP2010.
5 - UTOE 2 - Corsina
- - Rq.5
o Sn massima mq. 130
o Altezza massima 2 piani. In caso di terreno in pendio l'edificio dovrà aderire al dislivello con 1 piano a monte e 2 piani a valle.
o Rapporto di copertura max. 40%
- - Rq.6
o Sn massima mq. 190
o Altezza massima 2 piani. In caso di terreno in pendio l'edificio dovrà aderire al dislivello con 1 piano a monte e 2 piani a valle.
o Rapporto di copertura max. 30%
- - Rq.7
o Sn massima mq. 402
o Altezza massima 2 piani. In caso di terreno in pendio l'edificio dovrà aderire al dislivello con 1 piano a monte e 2 piani a valle.
o Rapporto di copertura max. 30%
5.1 - Prescrizioni generali di Fattibilità geologica idraulica e sismica
Aspetti geologici: Fattibilità F.2 - gli interventi di completamento sono sottoposti ai normali vincoli di cui all'Art.100.1.2 delle presenti NTA.
Fattibilità F.3 - gli interventi di completamento sono sottoposti ai vincoli di cui all'Art.100.1.3 commi 1-6 delle presenti NTA. In ragione dell'assetto morfologico e litologico dei terreni si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:
- - dovranno eseguirsi verifiche di stabilità da realizzarsi in condizioni dinamiche;
- - La presenza di falda idrica nel sottosuolo dovrà essere accertata ed eventualmente monitorata mediante istallazione di un opportuno numero di piezometri.
Aspetti idraulici: Fattibilità F.1 - fattibilità senza particolari prescrizioni.
Aspetti sismici: Fattibilità F.2 - valgono le prescrizioni di cui al comma 1 dell'Art.100.3 delle NTA.
Vulnerabilità degli acquiferi: Le aree ricadenti in classe di sensibilità 3 non sono soggette a vincoli. Le aree ricadenti in classe di sensibilità 2 - Vincolo medio sono soggette alle prescrizioni di cui all'Art. 10.1.3 della disciplina del PTCP2010.
6 - UTOE 2 - Casole - Orli
- - Rq.8
o Sn massima mq. 150
o Altezza massima 2 piani. In caso di terreno in pendio l'edificio dovrà aderire al dislivello con 1 piano a monte e 2 piani a valle.
o Rapporto di copertura max. 20%
- - Rq.9
o Sn massima di nuova edificazione mq. 137
o Altezza massima 2 piani. In caso di terreno in pendio l'edificio dovrà aderire al dislivello con 1 piano a monte e 2 piani a valle.
o Rapporto di copertura max. 30%
- - Rq.10
o Sn massima mq. 2.296
o Altezza massima 2 piani. In caso di terreno in pendio l'edificio dovrà aderire al dislivello con 1 piano a monte e 2 piani a valle.
o Rapporto di copertura max. 30%
- - Rq.11
o Sn massima mq. 690
o Altezza massima 2 piani. In caso di terreno in pendio l'edificio dovrà aderire al dislivello con 1 piano a monte e 2 piani a valle.
o Rapporto di copertura max. 30%
- - Rq.12
o Sn massima mq. 150
o Altezza massima 2 piani. In caso di terreno in pendio l'edificio dovrà aderire al dislivello con 1 piano a monte e 2 piani a valle.
o Rapporto di copertura max. 20%
- - Rq.13
o Sn massima mq. 200
o Altezza massima 2 piani. In caso di terreno in pendio l'edificio dovrà aderire al dislivello con 1 piano a monte e 2 piani a valle.
o Rapporto di copertura max. 20%
- - Rq.14
o Sn massima di nuova edificazione mq. 150
o Altezza massima 2 piani. In caso di terreno in pendio l'edificio dovrà aderire al dislivello con 1 piano a monte e 2 piani a valle.
o Rapporto di copertura max. 40%
o tipologia edilizia: la nuova edificazione potrà essere realizzata anche in ampliamento all'edificio esistente
o per l'edificio esistente sono consentiti interventi di riqualificazione di tipo 3 (rq3 - art. 83.2 comma 5 presenti NTA).
- - Rq.15
o Sn massima mq. 200
o Altezza massima 2 piani. In caso di terreno in pendio l'edificio dovrà aderire al dislivello con 1 piano a monte e 2 piani a valle.
o Rapporto di copertura max 40%
- - Rq.25
o Sn massima di nuova edificazione mq. 100
o Altezza massima 2 piani. In caso di terreno in pendio l'edificio dovrà aderire al dislivello con 1 piano a monte e 2 piani a valle.
o Rapporto di copertura max. 40%
6.1 - Prescrizioni generali di Fattibilità geologica idraulica e sismica
Aspetti geologici: Gli interventi di completamento Rq.9, Rq.13 ed Rq.14 ricadono in Fattibilità F.2 - e potranno realizzarsi con i normali vincoli di cui all'Art.100.1.2 delle presenti NTA. In particolare dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:
- - La presenza di falda idrica nel sottosuolo dovrà essere accertata ed eventualmente monitorata mediante istallazione di un opportuno numero di piezometri.
Gli interventi Rq.8, Rq.10, Rq.11, Rq.12, Rq.15, Rq.25 ricadono in Fattibilità F.3 e quindi sono soggetti alle prescrizioni di cui all'Art.100.1.3 commi 1-6 delle presenti NTA. In ragione dell'assetto morfologico e litologico dei terreni si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:
- - dovranno eseguirsi verifiche di stabilità da realizzarsi in condizioni dinamiche;
- - per gli interventi che ricadono in pericolosità geologica G.3 si applicano le prescrizioni di cui all'Art.100.1.3 comma 7.
Aspetti idraulici: Fattibilità F.1 - fattibilità senza particolari prescrizioni.
Aspetti sismici:
Fattibilità F.2 - valgono le prescrizioni di cui al comma 1 dell'Art.100.3 delle NTA.
Fattibilità F.3 - la realizzazione degli interventi di completamento è vincolata alle prescrizioni di cui all'Art. 100.3, comma 2 e comma 3, punto b):
- - le geometrie e le velocità sismiche dei litotipi sepolti dovranno essere ricostruite attraverso MASW o profili sismici a rifrazione o downhole in base alla tipologia di intervento.
Vulnerabilità degli acquiferi: Le aree ricadenti in classe di sensibilità 3 non sono soggette a vincoli. Le aree ricadenti in classe di sensibilità 2 - Vincolo medio sono soggette alle prescrizioni di cui all'Art. 10.1.3 della disciplina del PTCP2010.
7 - UTOE 3 - Monteguidi
- - Rq.16
o Sn massima mq. 350
o Altezza massima 2 piani. In caso di terreno in pendio l'edificio dovrà aderire al dislivello con 1 piano a monte e 2 piani a valle.
o Rapporto di copertura max. 20%
- - Rq.17
o Sn massima mq. 150
o Altezza massima 2 piani. In caso di terreno in pendio l'edificio dovrà aderire al dislivello con 1 piano a monte e 2 piani a valle.
o Rapporto di copertura max. 20%
- - Rq.18
o Sn massima mq. 282
o Altezza massima 2 piani. In caso di terreno in pendio l'edificio dovrà aderire al dislivello con 1 piano a monte e 2 piani a valle.
o Rapporto di copertura max. 30%
7.1 - Prescrizioni generali di Fattibilità geologica idraulica e sismica
Aspetti geologici: Fattibilità F.3 - gli interventi di completamento sono sottoposti alle prescrizioni di cui all'Art.100.1.3 commi 1-6 delle presenti NTA. In ragione dell'assetto morfologico e litologico dei terreni si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:
- - Si dovranno eseguire verifiche di stabilità da realizzarsi in condizioni dinamiche;
- - La presenza di falda idrica nel sottosuolo dovrà essere accertata ed eventualmente monitorata mediante istallazione di un opportuno numero di piezometri.
Aspetti idraulici: Fattibilità F.1 - fattibilità senza particolari prescrizioni.
Aspetti sismici:
Fattibilità F.2 - valgono le prescrizioni di cui al comma 1 dell'Art.100.3 delle NTA.
Fattibilità F.3 - la realizzazione degli interventi completamento è vincolata alle prescrizioni di cui all'Art. 100.3, comma 1 e comma 2, punto b):
- - le geometrie e le velocità sismiche dei litotipi sepolti dovranno essere ricostruite attraverso MASW o profili sismici a rifrazione o downhole in base alla tipologia di intervento.
Vulnerabilità degli acquiferi: Le aree ricadenti in classe di sensibilità 3 non sono soggette a vincoli. Le aree ricadenti in classe di sensibilità 2 - Vincolo medio sono soggette alle prescrizioni di cui all'Art. 10.1.3 della disciplina del PTCP2010.
8 - UTOE 4 - Mensano
- - Rq.19
o Sn massima mq. 237
o Altezza massima 2 piani. In caso di terreno in pendio l'edificio dovrà aderire al dislivello con 1 piano a monte e 2 piani a valle.
o Rapporto di copertura max. 20%
- - Rq.20
o Sn massima mq. 118
o Altezza massima 2 piani. In caso di terreno in pendio l'edificio dovrà aderire al dislivello con 1 piano a monte e 2 piani a valle.
o Rapporto di copertura max. 20%
8.1 - Prescrizioni generali di Fattibilità geologica idraulica e sismica
Aspetti geologici: Fattibilità F.2 - gli interventi di completamento sono sottoposti ai normali vincoli di cui all'Art.100.1.2 delle presenti NTA. In ragione dell'assetto morfologico e litologico dei terreni per l'intervento di completamento Rq.19 si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:
- - I nuovi volumi non dovranno interessare L'area a pericolosità P.F.E;
- - Si dovranno eseguire verifiche di stabilità da realizzarsi in condizioni dinamiche;
Aspetti idraulici: Fattibilità F.1 - fattibilità senza particolari prescrizioni.
Aspetti sismici:
Fattibilità F.2 - valgono le prescrizioni di cui al comma 1 dell'Art.100.3 delle NTA.
Fattibilità F.3 - la realizzazione degli interventi completamento è vincolata alle prescrizioni di cui all'Art. 100.3, comma 2 e comma 3, punto b):
- - le geometrie e le velocità sismiche dei litotipi sepolti dovranno essere ricostruite attraverso MASW o profili sismici a rifrazione o downhole in base alla tipologia di intervento.
Vulnerabilità degli acquiferi: Le aree ricadenti in classe di sensibilità 3 non sono soggette a vincoli. Le aree ricadenti in classe di sensibilità 2 - Vincolo medio sono soggette alle prescrizioni di cui all'Art. 10.1.3 della disciplina del PTCP2010.
9 - UTOE 7 - Pievescola
- - Rq.21
o Sn massima mq. 584
o Altezza massima 2 piani. In caso di terreno in pendio l'edificio dovrà aderire al dislivello con 1 piano a monte e 2 piani a valle.
o Rapporto di copertura max. 30%
- - Rq.22
o Sn massima mq. 306
o Altezza massima 2 piani. In caso di terreno in pendio l'edificio dovrà aderire al dislivello con 1 piano a monte e 2 piani a valle.
o Rapporto di copertura max. 30%
- - Rq.23
o Sn massima mq. 530
o Altezza massima 2 piani. In caso di terreno in pendio l'edificio dovrà aderire al dislivello con 1 piano a monte e 2 piani a valle.
o Rapporto di copertura max. 30%
- - Rq.24
o Sn massima mq. 264
o Altezza massima 2 piani. In caso di terreno in pendio l'edificio dovrà aderire al dislivello con 1 piano a monte e 2 piani a valle.
o Rapporto di copertura max. 30%
9.1 - Prescrizioni generali di Fattibilità geologica idraulica e sismica
Aspetti geologici: Fattibilità F.2 - gli interventi di completamento sono sottoposti ai normali vincoli di cui all'Art.100.1.2 delle presenti NTA. In particolare dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:
- - La presenza di falda idrica nel sottosuolo dovrà essere accertata ed eventualmente monitorata mediante istallazione di un opportuno numero di piezometri.
Aspetti idraulici: Fattibilità F.1 - fattibilità senza particolari prescrizioni.
Aspetti sismici:
Fattibilità F.3 - la realizzazione degli interventi nuova edificazione è vincolata alle prescrizioni di cui all'Art. 100.3, comma 1 e comma 2, punto b):
- - le geometrie e le velocità sismiche dei litotipi sepolti dovranno essere ricostruite attraverso MASW o profili sismici a rifrazione o downhole in base alla tipologia di intervento.
Vulnerabilità degli acquiferi: classe di sensibilità 2 - Vincolo medio. Gli interventi sono soggetti alle prescrizioni di cui all'Art. 10.1.3 della disciplina del PTCP2010.
Art. 85 Criteri generali di intervento per gli edifici nel territorio rurale e le case sparse disciplinati da Schede normative
1 - Le Schede normative riportate al successivo art.86 contengono:
- - i tipi di intervento relativi ai singoli edifici, riferiti alle definizioni di cui al presente Capo, artt. 83, 83.1 e 83.2;
- - le prescrizioni particolari da rispettare;
- - le modalità d'attuazione;
- - il riferimento al dimensionamento massimo ammissibile (posti letto) nel caso di destinazioni turistico ricettive;
- - le indicazione relativamente agli annessi da salvaguardare e recuperare;
- - il perimetro dell'area di pertinenza come individuata nelle Tavole "Usi del suolo e modalità di intervento".
1bis - Le Schede normative contengono la ricognizione e la classificazione degli edifici o complessi edilizi ritenuti di valenza storico-documentale e ne disciplinano gli interventi di mutamento della destinazione d'uso. Salvo quanto previsto dall'art. 86 comma 4 delle presenti norme, il cambio di d'uso verso la destinazione turistico-ricettiva è esplicitamente disciplinato nella singola Scheda.
2 - I testi in esse contenuti dovranno tenere conto di quanto riportato all'art. 3 delle presenti norme.
3 - Fermo restando il rispetto delle prescrizioni particolari riportate in ciascuna Scheda, negli spazi aperti compresi all'interno delle aree di pertinenza degli edifici nel territorio rurale, sono ammessi interventi di riassetto dell'area, pur nel rispetto dei caratteri tipologici e formali e nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente con le seguenti prescrizioni:
- - per gli interventi sugli spazi aperti diversi da quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria, è richiesta la redazione di un progetto, almeno in scala 1:500, relativo all'intera area di pertinenza, basato su un rilievo dettagliato di tutti gli elementi vegetazionali e artificiali che la costituiscono e con indicazione di tutti gli interventi previsti e di una relazione e/o opportuni elaborati tecnici che ne giustifichino gli interventi e ne dimostrino il contenimento dell'impatto paesistico;
- - tutti interventi dovranno essere realizzati tenendo conto dei dislivelli del terreno, nel rispetto della morfologia esistente ed evitando, in generale, opere che comportano eccessivi movimenti di terra e che possano alterare la conformazione originaria del terreno;
- - nella sistemazione degli spazi esterni dovranno essere limitate al minimo indispensabile le parti pavimentate e impermeabili privilegiando il recupero delle parti originarie esistenti. Gli elementi originari quali spazi scoperti (aie, cortili, ecc.), arredi esterni, manufatti isolati (tabernacoli, oratori, cappelle, fontanili, cisterne, ecc.) dovranno essere conservati e i relativi interventi di recupero dovranno essere eseguiti con i criteri del restauro e comunque garantendo la conservazione dei caratteri originari; viene, di norma, consentito l'impiego di superfici impermeabili per limitati spazi a ridosso degli edifici e della piscina;
- - salvo la realizzazione di piscina, con le specifiche di cui al comma 4 del presente articolo, non è ammessa la realizzazione di altri impianti sportivi se non specificamente indicato nella Scheda normativa;
dovrà essere rispettata la diversità biologica e ambientale delle specie arboree e vegetali che costituiscono elemento di riconoscimento del paesaggio, salvaguardando le specie arboree e arbustive significative e meritevoli di protezione. L'introduzione di nuovi elementi del verde (alberi, arbusti, erbe) deve riferirsi a specie autoctone ed ecologicamente coerenti con il contesto rurale locale e/o esteticamente funzionali, privilegiando, tra le arboree, quelle facenti parte della flora del territorio ed evitando interventi e/o integrazioni arboree e/o vegetali che alterino la percezione naturale dei paesaggi;
- - in caso di frazionamento di complessi o edifici rurali è sempre vietato il frazionamento del resede con delimitazioni fisiche;
- - per la realizzazione di specifico impianto di illuminazione devono essere utilizzati apparecchi adeguati tali da preservare l'ambiente dall'inquinamento luminoso.
4 - E' consentita, salvo diversa specifica prescrizione e in coerenza con le prescrizioni del Sottosistema di appartenenza, la realizzazione di piscine, nella misura di una per ogni "nucleo", previa presentazione di un progetto complessivo relativo all'intera area di pertinenza. Il progetto sarà basato su un rilievo dettagliato di tutti gli elementi vegetazionali e artificiali che costituiscono l'area di pertinenza con indicazione di tutti gli interventi previsti e di una relazione e/o opportuni elaborati tecnici che ne giustifichino la realizzazione e ne dimostrino il contenimento dell'impatto paesistico. La progettazione e la realizzazione della piscina dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
- - comportare movimenti di terra per lo stretto indispensabile e utilizzare, quando possibile, i dislivelli esistenti, privilegiare la localizzazione in ambiti spaziali non evidenti in modo da non procurare impatto sul paesaggio, limitare al minimo indispensabile le parti impermeabili;
- - avere una superficie limitata ed adeguata all'uso;
- - il colore del rivestimento interno e degli eventuali spazi pavimentati di supporto deve essere di tonalità chiara e in sintonia coi colori del paesaggio e comunque tale da minimizzarne l'impatto;
- - gli impianti tecnici devono essere realizzati in interrato. In adiacenza agli impianti è ammessa la realizzazione di un locale minimo adibito a servizi igienici (h max 2.40);
- - la realizzazione di ulteriori servizi di supporto (spogliatoi, depositi attrezzi, ulteriori locali tecnici) è ammessa solo attraverso il recupero di volumi esistenti;
- - è vietato l'uso di acqua potabile da acquedotto pubblico per l'approvvigionamento.
5 - Eventuali nuove recinzioni delle aree di pertinenza potranno essere realizzate rispettando le seguenti indicazioni:
- - non creare cesure nel paesaggio, non interrompere la continuità visiva, non creare interruzioni di strade poderali e interpoderali;
- - non introdurre caratteri urbani nel paesaggio agrario;
- - essere coerenti al carattere storico-architettonico dell'impianto esistente;
- - essere realizzate con reti metalliche a maglia sciolta sorretta da pali in legno e senza cordonato in muratura o accompagnate da siepi arbustive informali utilizzando essenze vegetali tipiche locali che riprendono la composizione naturale del contesto.
6 - Eventuali aree di parcheggio di dimensione limitata saranno progettate tenendo conto della morfologia dei terreni in modo da non comportare impatto sul paesaggio, ubicate, quando possibile, in prossimità delle strade esistenti. Gli spazi di sosta potranno essere coperti da pergolati realizzati con strutture leggere (legno o metallo). I percorsi carrabili non dovranno essere pavimentati e i parcheggi dovranno essere realizzati in terra battuta o con tecniche e materiali che consentano il percolamento delle acque utilizzando materiali adeguati e coerenti con il contesto e comunque di colore e tonalità in sintonia con il contesto paesaggistico. Sono vietate in ogni caso le autorimesse interrate.
7 - Le aree di pertinenza individuate nelle Schede normative possono subire lievi modifiche di perimetro sulla base di dimostrata impossibilità di realizzare, per motivi collegati alla morfologia e all'accessibilità, le necessarie opere funzionali ammesse dalla Scheda stessa. In tal caso l'Amministrazione Comunale, nello spirito di salvaguardare l'integrità fisica, paesaggistica e funzionale del territorio, può, comunque, subordinare la fattibilità dell'intervento all'individuazione di un'area di pertinenza ritenuta più idonea di quella proposta.
8 - Per tutti gli interventi di restauro e conservazione sono, inoltre, da rispettare le prescrizioni e i criteri maggiormente prescrittivi di cui agli articoli 83 e 83.1 delle presenti norme.
9 - Nel caso di edifici con destinazione d'uso agricola contenuti nelle Schede normative e ricadenti in aree con esclusiva o prevalente funzione agricola ovvero nei Sottosistemi V1, V2 e V4, se il richiedente dimostra di essere imprenditore agricolo, si applica quanto indicato all'art. 85.1 delle presenti norme.
10 - Fattibilità geologica: in relazione alla pericolosità attribuita (Tavv. 2.5 "Carta della Pericolosità idraulica" e Tavv. 2.6 "Carta della Pericolosità geomorfologica" del Piano Strutturale) e alla tipologia di intervento consentita, per i singoli edifici e per l'area di pertinenza di cui alle Schede normative, riportate nell'Allegato 1 alle presenti norme, vale quanto prescritto dall'art. 104 delle presenti norme.
11- Dimensionamento: vale quanto disciplinato dall'art.86 delle presenti norme.
Art. 85.1 Criteri di intervento per gli edifici con destinazione d'uso agricola
1 - Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli edifici con destinazione d'uso agricola ancorché contenuti in Schede normative in coerenza con le specifiche prescrizioni del Sottosistema di appartenenza.
2 - Valgono le disposizioni per il territorio rurale di cui alla L.R.1/2005, Titolo IV, Capo III, art. 43 con le prescrizioni che seguono:
- - la sostituzione edilizia con le specifiche di cui all'art. 43 comma 1 lettera c) e gli interventi di cui all'art. 43 comma 4 punti a) e b) sono limitati ai soli annessi che non presentano caratteri di interesse architettonico o documentale;
- - per edifici principali (case coloniche, ville, castelli etc.) ricompresi in Schede normative ai quali siano state attribuite categorie riconducibili al restauro e alla conservazione le disposizioni dell'art. 43 si applicano con le seguenti limitazioni:
- - non sono ammessi interventi di sostituzione edilizia con le specifiche di cui all'art. 43 comma 1 lettera c) e gli interventi di cui all'art. 43 comma 4 punti a) e b);
- - non sono ammessi gli ampliamenti una tantum di cui all'art. 43 comma 3;
- - è consentita la realizzazione di un locale tecnico della dimensione minima indispensabile realizzato con tecnologie, materiali e finiture tradizionali e coerenti con l'edificio e il contesto purché posizionato in modo da non compromettere il valore e l'immagine complessiva dell'edificio principale previa dimostrata impossibilità di realizzare impianti tecnici all'interno degli edifici o in interrato;
- - gli edifici con destinazione d'uso agricola contenuti nelle Schede normative possono essere ricompresi all'interno dei PAMAA predisposti ai sensi dell'art. 42 della L.R. 1/2005.
3 - Per la sistemazione degli spazi esterni valgono i criteri e le prescrizioni di cui all'art. 85 commi 3, 4, 5 e 6 delle presenti norme.
4 - Nel caso di interventi di ampliamento e/o ricostruzione di edifici rurali in muratura, oppure nel caso in cui si realizzino nuove edificazioni in prossimità di preesistenti edifici in muratura, valgono le seguenti disposizioni:
- - gli edifici devono essere muniti di fondazioni adeguate, anche in relazione alla natura del substrato;
- - le strutture verticali, salvo diversa e specifica indicazione, devono essere realizzate in muratura di pietrame regolare o di mattoni pieni o semipieni, con esecuzione a regola d'arte, ossia con spessori pieni, cantonali ben ammorsati e giunti di malta ridotti;
- - le superfici, se intonacate, devono essere realizzate con intonaci a base di calce o, solo nelle parti basamentali o in presenza di forte umidità, intonaci misti;
- - le aperture devono avere forma e dimensioni analoghe a quelle degli edifici originari preesistenti, devono essere allineate in verticale garantendo il mantenimento di adeguati maschi murari e non devono comunque interessare parti staticamente rilevanti delle murature (cantonali, incroci a T, ecc.);
- - le coperture debbono essere a falde e avere struttura portante in legno e manto in coppi e tegole;
- - gli elementi di finitura devono essere analoghi a quelli degli edifici originari preesistenti; i pluviali dovranno essere in rame a sezione tonda.
- - nel caso di ampliamenti, deve essere verificata l'interazione con il fabbricato preesistente, eventualmente adeguandone le fondazioni; deve essere inoltre garantito l'ingranamento con le strutture preesistenti, mediante conci passanti e legature in legno (radicamenti) o metallo (grappe e catene).
5 - Fattibilità geologica: in relazione alla pericolosità attribuita (Tavv. 2.5 "Carta della Pericolosità idraulica" e Tavv. 2.6 "Carta della Pericolosità geomorfologica" del Piano Strutturale) e alla tipologia di intervento consentita, per i singoli edifici e per l'area di pertinenza di cui alle Schede normative, riportate al successivo art. 86 e nell'"Allegato 1" alle presenti norme, vale quanto prescritto dall'art. 104 delle presenti NTA.
6 - Nel caso di edifici o aree ricadenti all'interno delle Aree di pertinenza di Aggregati o di BSA come riportate nelle Tavole "a - Usi del suolo e modalità di attuazione" sono da rispettare i criteri e le prescrizioni di cui all'art. 59.1 delle presenti norme.
7 - Dimensionamento strutture di agriturismo: il dimensionamento relativo al numero massimo di posti letto ammissibile deve tenere conto di quanto indicato nell'Allegato C "Dimensionamento massimo attrezzature di agriturismo" alle norme del Piano Strutturale. In conformità con l'art. 95 comma 8 delle norme del Piano Strutturale è ammesso il trasferimento, dall'una all'altra UTOE, fino al massimo del 10% dei posti letto previsti per ogni UTOE.
Art. 85.2 Criteri di intervento per gli edifici e le case sparse nel territorio rurale con destinazione d'uso non agricola
1 - Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli edifici con destinazione d'uso non agricola non contenuti in Schede normative in coerenza con le specifiche prescrizioni del Sottosistema di appartenenza.
2 - Valgono le disposizioni per il territorio rurale di cui alla L.R.1/2005, Titolo IV, Capo III, art. 44 e 45 con le limitazioni che seguono:
- - edifici principali (ex residenze rurali, case sparse, ecc.): oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia tipo d1, d2, d4 e tipo d5 limitatamente alle addizioni funzionali n. 2,3,4 di cui all'art. 80 delle presenti NTA.
- - altri edifici (ex annessi, capannoni, manufatti secondari e altri manufatti a questi riconducibili): sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Non è consentito il mutamento di destinazione d'uso. Nei casi in cui l'edificio possedesse le caratteristiche per essere giudicato di valore storico-documentale, il suo recupero e conseguente cambio d'uso sarà valutato attraverso la predisposizione di un Progetto Unitario di Massima (art. 96 comma 4 presenti NTA).
3 - Per la sistemazione degli spazi esterni valgono i criteri e le prescrizioni di cui all'art. 85 commi 3, 4, 5 e 6 delle presenti norme.
4 - Il cambio di destinazione agricola viene subordinato alla redazione di Programma Aziendale (PAPMAA) con l'individuazione della "non strumentalità" degli immobili all'utilizzo dell'azienda nel caso si tratti di imprenditori agricoli, negli altri casi si applica la procedura dell'art. 45 della L.R. 1/2005.
5 - Per la configurazione dell'area di pertinenza, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 1/2005, il perimetro sarà individuato tenendo conto della morfologia e dei segni riconoscibili del territorio (linee d'acqua, fossi, sentieri e strade, ecc.) senza introdurre segni non coerenti e dissonanti con il contesto paesistico. L'Amministrazione comunale, nello spirito di salvaguardare l'integrità fisica, paesaggistica e funzionale del territorio, può, comunque, subordinare la fattibilità dell'intervento all'individuazione di un'area di pertinenza ritenuta più idonea di quella proposta.
6 - Sono considerate opere di sistemazione ambientale tutte le opere volte a:
- - conservare i segni del paesaggio agrario;
- - garantire le sistemazioni idraulico-agrarie;
- - ripristinare l'efficienza del reticolo idrografico;
- - salvaguardare la viabilità minore pubblica e di uso pubblico con garanzia di accesso alle strade vicinali, poderali e sentieri;
- - tutelare e mantenere le alberature monumentali e comunque le presenze vegetazionali significative e di pregio ambientale e paesistico;
- - mantenere e ripristinare i terrazzamenti;
- - ripristinare le situazioni di degrado,
- - tutelare e valorizzare le risorse ambientali esistenti.
7 - Fattibilità geologica: in relazione alla pericolosità attribuita (Tavv. 2.5 "Carta della Pericolosità idraulica" e Tavv. 2.6 "Carta della Pericolosità geomorfologica" del Piano Strutturale) e alla tipologia di intervento consentita, per i singoli edifici e per l'area di pertinenza di cui alle Schede normative, riportate al successivo art. 86 e nell'Allegato 1 alle presenti norme, vale quanto prescritto dall'art. 104 delle presenti NTA.
8 - Nel caso di edifici o aree ricadenti all'interno delle Aree di pertinenza di Aggregati o di BSA come riportate nelle Tavole "a - Usi del suolo e modalità di attuazione" sono da rispettare i criteri e le prescrizioni di cui all'art. 59.1 delle presenti norme.
9 - Dimensionamento mutamento destinazione d'uso agricola:
- - per il mutamento di destinazione d'uso da agricolo a residenziale va tenuto conto, per ogni UTOE, dell'Allegato 2 "Dimensionamento RU" alle presenti NTA
- - in conformità con l'art. 29 comma 8 delle norme del Piano Strutturale è ammesso il trasferimento, dall'una all'altra UTOE, fino al massimo del 10% del dimensionamento previsto per ogni UTOE.
10 - Recepimento interventi soggetti a Piani attuativi vigenti:
- - viene confermata la disciplina contenuta nella Variante al Piano di Recupero denominato "San Severo" approvato con DCC n. 63 del 22.04.2009;
- - viene confermata la disciplina degli eventuali Piani attuativi relativi al patrimonio edilizio di cui alle Schede normative (Allegato 1 presenti NTA);
- - alla scadenza dei Piani attuativi per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente valgono i criteri di intervento di cui al presente articolo.
Art. 86 Schede normative di riferimento per gli interventi
1 - La disciplina di cui all'Allegato 1 per gli interventi relativamente agli edifici nel territorio rurale, alle case sparse e ai nuclei storici costituisce parte integrante delle presenti norme.
2 - Di seguito sono elencate, in ordine alfabetico, le Schede normative di riferimento; il primo numero rappresenta il n. della Scheda SP come riportato nelle Tavole "Usi del suolo e modalità di intervento", il numero tra parentesi è il riferimento per la scheda di rilievo.
173 a Corti (241)
026 Acquaviva (010)
253 Africo (209)
067 Agresto (051)
238 al Cerro (174)
037 al Piano (018)
249 Alpaia (201)
125 Alpicello (188)
030 Apparita (013)
178 Avere (254)
023 Bacciolina di Sopra (003)
022 Bacciolina di Sotto (002)
006 Bagnolo (077)
164 Baronciole (235)
212 Baroti (101)
097 Bassa (090)
247 Bellaria (165)
227 Bell'aspetto (112)
021 Belvedere (001)
170 Bergonza (244)
208 Bonelli (248)
069 Boschetto (049)
093 Bottegrino (086)
245 Bracaletino (123)
246 Bracaleto (172)
061 Brulli di Sopra (048)
060 Brulli di Sotto (039)
071 Cabbiano (054)
121 Caggio (147)
002 Cambruna (028)
007 Campo a Pulci (079)
077 Campo alla Porta (061)
124 Camporignano (215)
057 Cannetto (035)
148 Cantona-San Pietro (141)
043 Capanna (033)
009 Capretto (083)
012 Casa al Vento (084)
252 Casa Nuova (205)
137 Casaccia (222)
159 Casale (230)
105 Casali del Bosco (136)
105bis Casa Casali (136)
024 Casanova (006)
169 Casanuova (244)
058 Casanuova - Borgo al Cerro (047)
058bis Casanuova - Antica Fonte (047)
139 Casanuova (221)
107 Casciano (145)
107bis Casciano II (145)
055 Caselle (045)
083 Casetta (070)
203 Casetta (199)
244 Casetto (171)
028 Casine rosse (012)
126 Casini (187)
218 Casino di Quegna (105)
066 Casino d'Orli-Acquerello (056)
066bis Casino d'Orli-Acquerello II (056)
143 Casotto (228)
172 Castagno (240)
257 Castellaccio (211)
119 Catelli (183)
119bis Catelli II (183)
228 Celidonia (276)
236 Cerrecchio (121)
003 Cerreto (074)
001 Cerri (026)
202 Cetina Rossa (163)
200 Cetina Scura (161)
118 Cetinaglia (182)
151 Cetinaglia (148)
150 Cetinaglia II (149)
183 Cetinarei (263)
047 Ciabatta (029)
100 Ciaini (128)
166 Cilena (233)
056 Civieri (037)
094 Collina (085)
210 Colloritto (236)
075 Colombaino (068)
214 Colombaio (102)
076 Colombaio (060)
070 Corbino (057)
258 Coti (210)
188 Cotorniano (270)
019 Cucule, Ginepraia Ricavolo, Nuovo (131-132)
117 Erta (181)
162 Escaiole (232)
049 Ficarella (027)
168 Filicaia (242)
034 Fonte al Salcio o Case Prime (021)
091 Fontegaia (062)
036 Fontelata (020)
101 Fontemora (127)
074 Fornaci (058)
072 Fornaciaccia (055)
187 Frassineto (267)
225 Gabbriccio (111)
154 Gabbro (152)
087 Gaggiola (073)
259 Gallena (250)
008 Gentile (080)
142 Giovannelli (227)
029 Grecinella (019)
041 I Sodi (036)
254 Il Chiostro (208)
265 Il Poderaccio (259)
011 Il Poggio (078)
132 La Capannina I (220)
130 La Capannina II (216)
131 La Casa (217)
196 La Casa (155)
114 La Casetta (100)
209 La Casina (247)
103 La Casina (138)
054 La Corsina (046)
250 La Croce (203)
248 La Fornace (200)
042 La Peschiera (034)
106 La Poggiola (140)
230 La Senese (114)
163 La Serra (194)
255 La Suvera (206)
232 La Villa (117)
149 L'Agresto (143)
005 L'Aiace (076)
110 Lalleri (177)
062 Lame (052)
241 Le Fonti (169)
176 Le Vergene (251)
020 Leccioli (130)
111 Leoncelli (186)
045 Liggiano (024)
268 Love (268R/13)
239 Lucerena (173)
099 Maggiane (129)
217 Maggiano (104)
073 Malarchia (059)
120 Mammellano (146)
116 Mandria (180)
233 Marmoraia (118)
264 Masce (258)
267 Mensano Via Ricasoli (267R/13)
180 Molignone (260)
017 Molinaccio (134)
269 Molino della Senna (269R/2014)
109 Montauto (176)
108 Monteborniano (175)
221 Montequegna (095)
158 Monterosso (193)
147 Monterotondo (144)
147bis Monterotondo - S. Caterina (144)
260 Monterotondo (252)
053 Monti I (044)
051 Monti II (043)
052 Monti III (280)
223 Mucellena (110)
141 Mulino di Piettorri (226)
098 Murlo (091)
078 Naldini (064)
050 Nocione (042)
138 Olivuzzo (218)
096 Olmo (089)
080 Ornetino (066)
079 Orneto (065)
112 Ortali (185)
251 Osteria (204)
189 Pagliano (269)
179 Palazzetto (253)
256 Palazzetto (207)
013 Palazzetto (124)
081 Palazzetto (067)
088 Palombiano (071)
018 Panigale (133)
155 Paradiso-Barbena (151)
134 Peschiera (223)
186 Petraiole (268)
129 Piaggia (212)
231 Piano (115)
004 Pietralata (075)
242 Pietralata (167)
038 Pietranera (031)
113 Pietrasanta (178)
031 Pietrebianche (279)
161 Pietti (234)
140 Piettorri (225)
136 Pila o S. Giulia (219)
167 Pisturecci (237)
198 Podernovo (157)
048 Poggiarello (025)
190 Poggiarello (271)
135 Poggio ai Gessi (229)
243 Poggio Bruchi (168)
063 Poggio Colonna (053)
025 Poggio Usimbardi (008)
092 Polvere (087)
089 Pozzo (072)
219 pressi di Quegna (277)
216 presso Maggiano (278)
234 presso Marmoraia (119)
160 Pulcinello (231)
220 Quegna (106)
102 Quercebrunelli (135)
156 Quercetello (191)
194 Querceto (154)
040 Ribatti (040)
068 Ricciarello-Nocione (050)
046 Ripa (030)
046bis Ripa II (030)
240 Ripostena (170)
133 Ripudine (224)
039 Rofena (032)
095 Rondinicchio (088)
195 S. Antonio (158)
207 S. Cecilia (198)
014 S. Donato (125)
014bis S. Donato II (125)
213 S. Fiora (098)
165 S. Gaetano (238)
171 S. Giancarlo (239)
185 S. Giorgio e La Torre (265)
145 S. Giovacchino (093)
015 S. Giovanni (275)
201 S. Giovanni (162)
266 S. Giovanni (281)
193 S. Giuseppe (153)
104 S. Isidoro (137)
128 S. Lorenzo (213)
157 S. Maria (190)
035 S. Maria (017)
229 S. Maria (113)
184 S. Michele (264)
199 S. Regolo (160)
263 S. Vittoria (257)
177 Salicotti (249)
262 Salvi (256)
027 Sassi Bigi (011)
122 Scaparsi (189)
064 Schiavina (041)
192 Scopaie (273)
261 Scopeto (255)
211 Scorgiano (099)
016 Sellate (126)
182 Selva (262)
205 Selvatellino (196)
204 Selvatellona (195)
235 Selvi (120)
215 Serina (103)
175 Sermena (246)
174 Serminino (245)
086 Serraccia (274)
085 Serre di Sopra (097)
084 Serre di Sotto (096)
082 Solaio (069)
010 Sorbino (081)
144 Spignano (092)
123 Stebbi (192)
059 Stiattino (038)
065 Tafogna (094)
191 Terracava (272)
115 Timignano (179)
152 Tremolini (150)
222 Vanti (108)
146 Vepri (142)
153 Vermignano (164)
127 Vignavecchia (214)
033 Villa Dina-Villino (015)
032 Villa La Pergola-Case Bianche (014)
226 Villa S. Chimento (107)
206 Villino Bazzani o Salicotti (197)
224 Villino presso Casavanti (109)
090 Volpaia (063)
3 - Dimensionamento mutamento destinazione d'uso agricola:
- - per il mutamento di destinazione d'uso da agricolo a residenziale va tenuto conto, per ogni UTOE, dell'Allegato 2 "Dimensionamento RU" alle presenti NTA A;
- - in conformità con l'art. 29 comma 8 delle norme del Piano Strutturale è ammesso il trasferimento, dall'una all'altra UTOE, fino al massimo del 10% del dimensionamento previsto per ogni UTOE.
4 - Dimensionamento attrezzature turistico-ricettive:
- - Nell'Allegato 2 alle presenti norme saranno riportate tabelle riepilogative con l'eventuale residuo rispetto al dimensionamento massimo previsto dal Piano Strutturale;
- - l'eventuale residuo del totale complessivo dei posti letto, individuati dal Piano Strutturale per ciascuna UTOE, potrà essere attribuito a edifici o nuclei previo parere positivo della Giunta comunale, potrà, inoltre, essere attribuito ai borghi rurali tenendo anche conto della L.R. 71/2013 "Disciplina dell'attività ricettiva di albergo diffuso", nei casi in cui ricorrano tutte le seguenti condizioni:
- a) - si tratti di attività turistico-ricettiva ai sensi dell'art. 54 delle presenti norme;
- b) - la destinazione ad attività turistico-ricettiva, ai sensi dell'art. 54 delle presenti norme, sia coerente con il Sistema e Sottosistema di appartenenza;
- c) - solo relativamente ad interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;
- d) - l'edificio o il nucleo interessato siano, dal punto di vista architettonico e tipologico, adeguati ad accogliere la destinazione turistico-ricettiva e le categorie di intervento assegnate lo consentano;
- e) - l'edificio o il nucleo siano serviti da un'idonea viabilità di accesso o sia possibile adeguare, ai sensi dell'art. 60.3 delle presenti norme, al nuovo uso la viabilità stessa;
- f) - siano rispettati i criteri e gli indirizzi di sostenibilità ambientale di cui al Titolo III delle presenti norme;
- g) - vengano rispettate le indicazioni e prescrizioni relative alle classi di fattibilità geologica, idraulica e sismica di cui all'art. 104 delle presenti norme.
- - in conformità con l'art. 95 comma 8 delle norme del Piano Strutturale è ammesso il trasferimento, dall'una all'altra UTOE, fino al massimo del 10% dei posti letto previsti per ogni UTOE.