Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 95 Disposizioni generali

1 - Il Regolamento Urbanistico si attua attraverso piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata e attraverso intervento edilizio diretto.

2 - Nelle aree di Trasformazione (AT) di cui agli artt. 93, 93.1 e 93.2 delle presenti NTA gli interventi si attuano attraverso Piano attuativo. Nelle aree di riqualificazione (RQ) di cui agli artt. 94, 94.1 e 94.2 delle presenti NTA gli interventi si attuano attraverso intervento diretto.

3 - Gli interventi relativi alle case rurali e alle case sparse contenuti all'interno delle Schede normative (SP), si attuano attraverso piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata o attraverso intervento edilizio diretto, secondo quanto indicato per ciascuna Scheda di cui all'Allegato 1" alle presenti norme. Nei casi nei quali la modalità di attuazione indicata è il Piano di Recupero, sono consentiti fino all'approvazione dello stesso, salvo diversa specifica indicazione, interventi di manutenzione ordinaria e, a esclusione degli edifici sottoposti a intervento di restauro, interventi di manutenzione straordinaria. Nel caso di aree di proprietà pubblica, il Piano di Recupero, potrà essere sostituito da un progetto definitivo, relativo all'intera area sottoposta a piano attuativo comprensiva di tutti gli spazi aperti.

4 - Gli interventi relativi alle aree dove si prevedono interventi di ristrutturazione urbanistica si attuano sempre attraverso Piano urbanistico attuativo.

5 - Quando specificamente indicato dalle presenti norme, gli interventi si attuano per intervento diretto previa redazione di Progetto Unitario di Massima (PUM) come definito al comma 4 del successivo articolo 96.

6 - Nelle zone del territorio non comprese nelle precedenti aree gli interventi previsti si attuano attraverso intervento edilizio diretto.

Art. 96 Strumenti di attuazione

1 - Le previsioni del Regolamento Urbanistico sono attuate attraverso interventi edilizi diretti, Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata per i quali la L.R. 1/2005 (Titolo 5° - Capo IV° - Sezioni Prima e Seconda) definisce finalità, contenuti e procedure di approvazione e progetti di opere pubbliche.

2 - Ai sensi della L. 1150/42, della L. 457/78 e della L.R. 1/2005 sono Piani Attuativi:

* piani particolareggiati;

* piani di lottizzazione;

* piani per l'edilizia economica e popolare;

* piani per gli insediamenti produttivi;

* piani di recupero del patrimonio edilizio.

3 - Il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo (art. 42 L.R. 1/2005), di seguito Programma Aziendale, in coerenza con quanto disposto dal comma 1 dell'art. 42 della L.R. 1/2005, viene equiparato a Piano attuativo se si verifica almeno una di queste condizioni:

  • - - preveda interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti mutamento della destinazione d'uso agricola e comunque nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • - interessi aree, edifici, complessi architettonici ricadenti all'interno delle aree di pertinenza degli Aggregati e dei Beni storico-architettonici (BSA) individuate dal PTC di Siena (artt. 13.13 e 13.14 Disciplina) e riportate nelle Tavole "a - Usi del suolo e modalità di intervento".
  • - interessi aree, edifici, complessi architettonici vincolati ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.lgs 42/04 "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio".

4 - Il Progetto Unitario di Massima (PUM) è lo strumento preventivo, senza valore di piano attuativo, per la realizzazione degli interventi nelle aree specificamente indicate dalle presenti norme. Esso costituisce una forma particolare di intervento diretto che comporta l'assunzione di specifici obblighi da parte del richiedente e che, pertanto, subordina il rilascio del Titolo abilitativo alla stipula di apposita convenzione o atto unilaterale d'obbligo. In analogia con quanto previsto per i piani attuativi, il PUM può essere richiesto almeno dalla rappresentanza dei proprietari della maggioranza assoluta del valore dei beni ricompresi nel relativo perimetro, calcolata in base all'imponibile catastale previo invito scritto degli altri proprietari. Il comune ne dà informazione tempestivamente ai proprietari non aderenti alla presentazione della proposta, ai fini dell'eventuale sottoscrizione.

L'intervento si attua previo PUM ogni qualvolta sia espressamente previsto nelle presenti norme. Il PUM è sottoposto all'approvazione della Giunta comunale e contiene almeno i seguenti elaborati:

  • a) - bozza di convenzione o di atto d'obbligo che disciplini in particolare:

o le modalità di realizzazione di specifiche opere di urbanizzazione e/o di eventuali interventi di trattamento del suolo previsti e l'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alla loro realizzazione;

o la cessione al Comune entro i termini prestabiliti delle aree indicate;

  • b) - inquadramento urbanistico dell'area di intervento e verifica della corrispondenza con gli assetti progettuali eventualmente contenuti nel Regolamento Urbanistico;
  • c) - eventuale definizione delle unità minime di intervento e programmazione delle fasi degli interventi;
  • d) - il progetto delle opere di urbanizzazione previste;
  • e) - gli elaborati necessari alla comprensione della sistemazione complessiva degli spazi;
  • f) - altri elaborati specificamente richiesti dalle presenti N.T.A. o dall'Amministrazione comunale.
    • - Nei casi in cui sia espressamente previsto nelle presenti norme il ricorso a PUM ma non si richiede l'assunzione di specifici obblighi verso l'Amministrazione comunale non sono richiesti gli elaborati di cui al punto a) e d).

Art. 97 Valutazione d'incidenza

1 - Per ogni tipologia di intervento all'interno o suscettibile di produrre effetti sul SIR 89 "Montagnola Senese", il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione dovrà produrre una apposita Valutazione di Incidenza di cui alla L.R. 10/2010 e ss.mm.ii. Tale relazione dovrà prevedere la localizzazione dei siti, l'analisi dello stato di conservazione e dei livelli di criticità degli habitat e delle specie presenti, la descrizione degli interventi di trasformazione con specifico riferimento agli aspetti infrastrutturali, residenziali e normativi previsti e della loro incidenza sugli habitat e sulle specie presenti nei siti.

Art. 98 Disciplina in caso di decadenza delle previsioni in aree di trasformazione

1 - La disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio perde efficacia, ai sensi dell'Art. 55 commi 5 e 6 della L.R. 1/2005, alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del presente Regolamento Urbanistico o dalla modifica che li contempla. Ne consegue che sono dimensionate su tale periodo:

  • - tutte le aree di iniziativa privata sottoposte a piano attuativo, ai sensi dell'art. 157 presenti NTA, nel caso in cui non siano state stipulate le relative convenzioni o atti d'obbligo a favore del Comune dei relativi piani attuativi;
  • - tutte le aree di iniziativa pubblica -nel caso in cui non siano stati approvati i piani attuativi o i progetti esecutivi.

2 - In caso di decadenza della disciplina pianificatoria, di cui al comma 1 presente articolo, si applica la disciplina di cui all'Art 63 L.R. 1/2005 distinguendo le aree interne ed esterne al perimetro del centro abitato come definito all'Art. 55 comma 2 b) della L.R.1/2005.

3 - La perimetrazione del centro abitato è evidenziata dalle specifiche tavole c "Perimetrazione dei centri abitati" in scala 1:10.000 del presente Regolamento Urbanistico.

Art. 99 Disciplina successiva alla realizzazione degli interventi

1 - Il presente articolo indica la disciplina una volta realizzati ed ultimati gli interventi previsti dal presente Regolamento Urbanistico.

2 - Aree di completamento edilizio di cui all'art. 84.1 delle presenti norme: sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia con esclusione degli interventi di addizione funzionale d5.

3 - Aree realizzate all'interno degli Schemi Direttori SD: se non diversamente indicato, all'interno degli specifici articoli riguardanti gli Schemi Direttori, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia con esclusione degli interventi di addizione funzionale d5.

4 - Aree realizzate all'interno di aree di trasformazione AT di cui all'art. 93 delle presenti norme: sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia con esclusione degli interventi di addizione funzionale d5.

5 - Aree realizzate all'interno di aree di riqualificazione RQ di cui all'art. 94 delle presenti norme: se non diversamente indicato, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia con esclusione degli interventi di addizione funzionale d5.

6 - Sono sempre ammessi interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche.