Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 106 Adeguamento del Regolamento Edilizio

1 - Entro sei mesi dall'adozione del Regolamento Urbanistico l'Amministrazione comunale deve provvedere all'adeguamento del Regolamento Edilizio vigente, alle norme del Regolamento Urbanistico.

Art. 107 Realizzazioni in corso

1 - Ai sensi dell'art. 61 della L.R.1/2005 dalla data di adozione del Regolamento Urbanistico è sospeso il rilascio dei permessi di costruire e di tutti gli interventi in contrasto con le nuove previsioni.

2 - I Piani attuativi che non abbiano concluso l'iter di adozione debbono adeguarsi alle previsioni del presente Regolamento Urbanistico.

3 - Le previsioni dei Piani attuativi approvati e convenzionati sono comunque fatte salve, restando stabilito che le previsioni del presente Regolamento Urbanistico sono integralmente applicabili alla scadenza di tali Piani.

4 - E' consentito altresì portare a completa attuazione ai sensi dell'art. 17 della L. 1150/1942 le parti residue degli strumenti urbanistici attuativi anche se scaduti purché siano state realizzate completamente le opere di urbanizzazione di pertinenza degli stessi interventi.

5 - Sono fatti salvi altresì gli strumenti attuativi già adottati dal Consiglio Comunale anche se non ancora approvati e sempre che il Consiglio ne provveda all'approvazione entro la data di approvazione definitiva del Regolamento Urbanistico. In caso contrario i suddetti piani attuativi si dovranno adeguare alle disposizioni del presente Regolamento Urbanistico. Eventuali varianti ai piani attuativi approvati saranno permesse a condizione che non modifichino le quantità edificabili previste oppure il perimetro (con l'eccezione del caso in cui il perimetro venga adeguato a quello indicato dal presente Regolamento Urbanistico) e purché l'impianto complessivo del progetto rimanga sostanzialmente inalterato. Per le aree oggetto di permesso di costruire valido alla data di adozione del Regolamento Urbanistico vale il diritto acquisito; sono inoltre consentite varianti in corso d'opera che non modifichino le quantità edificabili previste e l'impianto complessivo del progetto. In caso di scadenza del permesso di costruire valgono le norme del presente Regolamento Urbanistico.

Art. 108 Inammissibilità di deroghe

1 - Le prescrizioni contenute in tutti i documenti costitutivi del presente Regolamento Urbanistico, Tavole e Norme Tecniche di Attuazione, non ammettono deroghe, ad eccezione di quelle previste dalla legislazione urbanistica sovraordinata.

1 Dimensionamento previsto sulla base dell'art. 95 comma 12 delle norme del Piano Strutturale

2 Trasferiti da RQ2 (ex ATPA2 residuo Sn mq. 500)

3 Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (DM Inf. e Trasporti 14 gennaio 2008 e successiva circolare 2 febbraio 2009 n°617)

4 Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (DM Inf. e Trasporti 14 gennaio 2008 e successiva circolare 2 febbraio 2009 n°617)

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Comune di casole d'elsa

Regolamento urbanistico - norme tecniche di attuazione