Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 61 Ambito V1.1: La Montagnola

1. Nell'ambito V1.1 oltre alle caratterizzazioni funzionali definite al precedente art. 60, valgono le seguenti prescrizioni:
2. E' sconsigliato il rimboschimento se non in presenza di rilevanti fenomeni di dissesto idrogeologico, da effettuare con specie decidue autoctone.
3. I castagneti monumentali ancora presenti non potranno essere convertiti in cedui e non dovranno essere sottoposti al taglio i soggetti censiti come emergenze floristiche, le cenosi classificate come emergenze vegetazionali e le querce camporili.
4. Per favorire il mantenimento della lecceta, che caratterizza con la sua presenza tale contesto, sarà favorita la conversione a fustaia, mentre il ritorno a popolamenti misti sarà invece auspicato in leccete già degradate, nelle aree a rischio erosivo e nei rimboschimenti, ai fini di sostituire con vegetazione autoctona spontanea le conifere, per l'elevato rischio di incendio che esse rappresentano. La forma delle tagliate consentite secondo i dettami della L.R. 1/90 dovrà seguire le curve di livello per contrastare l'erosione del suolo.
5. In tutto l'ambito V1.1 valgono inoltre le seguenti limitazioni:
  1. non è consentita l'asfaltatura di strade bianche, se non in corrispondenza dei nuclei abitati dove si dovranno attuare tutti gli accorgimenti utili a ridurre l'impatto ambientale dello strato superficiale, attraverso l'utilizzo di idonee miscele colorate.
  2. è escluso il pascolo caprino in bosco ed in appezzamenti non recintati;
  3. è escluso il pascolo caprino su tutte le superfici con pendenza superiore al 25%;
  4. non è consentito l'uso del fuoco per il mantenimento e l'ampliamento dei pascoli;
  5. è esclusa la messa a coltura di terreni destinati a bosco.