Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 62 Ambito V1.2: Berignone

1. Nell'ambito V1.2 oltre alle caratterizzazioni funzionali del precedente art. 60, valgono le seguenti prescrizioni:
2. E' sconsigliato il rimboschimento, se non in presenza di rilevanti fenomeni di dissesto idrogeologico con specie decidue autoctone.
3. Gli interventi di smacchiatura dovranno essere contenuti per evitare il riscoppio delle specie più eliofile della macchia a svantaggio del leccio e del cerro, con l'obiettivo di aumentare nei soprassuoli più maturi la copertura boschiva facendo evolvere i cedui a fustaia.
4. In tutto l'ambito V1.2 valgono inoltre le seguenti limitazioni:
  1. non è consentita l'asfaltatura di strade bianche, se non in corrispondenza dei nuclei abitati dove si dovranno attuare tutti gli accorgimenti utili a ridurre l'impatto ambientale dello strato superficiale, attraverso l'utilizzo di idonee miscele colorate.
  2. assoluto divieto del taglio di esemplari di sughera e di Quercus petraea, con l'obiettivo di favorire la loro ricolonizzazione.
  3. non dovranno in ogni caso essere sottoposti al taglio i soggetti censiti come emergenze floristiche, le cenosi classificate come emergenze vegetazionali e le querce camporili.
  4. è escluso il pascolo caprino in bosco ed in appezzamenti non recintati;
  5. è escluso il pascolo caprino su tutte le superfici con pendenza superiore al 25%;
  6. non è consentito l'uso del fuoco per il mantenimento e l'ampliamento dei pascoli;
  7. è esclusa la messa a coltura di terreni destinati a bosco;
  8. non è consentito il rimboschimento di terreni a seminativo.