Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 98 Massa boschiva

1. Per massa boschiva si intende un raggruppamento minimo di specie costitutive del bosco. Essa può assolvere la funzione di rinaturalizzare le aree incolte, di consolidare e proteggere il suolo, di mitigare e compensare gli impatti ambientali e di fornire una produzione lignea.
2. Il rapporto di copertura dello strato arboreo non potrà comunque scendere sotto il 50% (normalmente compreso tra 60 ed 80%).
3. La scelta della densità deve essere compiuta in funzione del ruolo prevalente assegnato alla formazione boschiva: rinaturalizzazione di aree incolte, consolidamento e protezione del suolo, mitigazione e compensazione, produzione lignea.