Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 158 Fattibilità geologica

1. La valutazione della fattibilità geologica in merito ai singoli interventi previsti dal Regolamento Urbanistico si basa sulla Tav. d.2.6 "Carta della pericolosità" in scala 1:10.000, redatta per l'intero territorio comunale a supporto del Piano Strutturale;
2. dalla sovrapposizione della tav. "Usi del suolo e modalità d'intervento" e quella della pericolosità geologica viene attribuito il grado di fattibilità del singolo intervento;
3. la carta della fattibilità è riportata nelle "tavv. "g in scala 1:2000, del Regolamento Urbanistico e si riferisce a tutte le aree di trasformazione, agli interventi sul patrimonio edilizio esistente e a tutti gli interventi strategici di recupero e/o trasformazione;
4. la classificazione della fattibilità è stata attribuita anche agli "edifici rurali e case sparse" (SP) riportando la classe di fattibilità nelle relative schede normative con riferimento ai singoli interventi.
5. Per le aree ricadenti negli Schemi Direttori SD, la fattibilità è riferita alla tipologia di massimo intervento e potrà comunque essere soggetta a modifica nel corso della predisposizione dei singoli piani attuativi.
6. Dalla carta della fattibilità sono escluse:
  • le aree già soggette a Piano Attuativo (PA), ormai in fase di completamento, in quanto già classificate nelle precedenti varianti urbanistiche;
  • le aree agricole.
7. per le aree agricole si dovrà fare riferimento alla Tav. d.2.6 "Carta della pericolosità" in scala 1:10.000 del Piano Strutturale e stabilire, caso per caso, il grado di fattibilità del singolo intervento o in fase di progettazione dei Piani di Miglioramento Agricolo Ambientale (PMAA).