Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 165 Aree per attività estrattive e di escavazione di tipo transitorio (Ie)

1. All'interno di dette aree è consentita transitoriamente l'attività estrattiva di cava. Per tali aree dovrà essere previsto il reinserimento ambientale, secondo le indicazioni e prescrizioni riportate in dettaglio nel presente articolo.
2. Al termine della coltivazione o alla scadenza delle autorizzazioni, ciascunaarea dovrà essere ricondotta agli usi previsti dal sottosistema di appartenenza;
3. E' previsto il ripristino delle aree boscate.
4. Il progetto di coltivazione delle singole aree di cava, dovrà seguire quanto disposto dalla L.R. 78/98.
5. Gli interventi dovranno essere eseguiti alle seguenti condizioni:
  • nel caso in cui siano previsti vari lotti di coltivazione, ognuno di questi dovrà essere impostato in modo tale che sia possibile effettuare il suo ripristino ambientale indipendentemente dai lotti limitrofi, qualora questi non siano realizzati.
  • il materiale terrigeno superficiale, derivante dall'operazione preliminare di scoticamento, dovrà essere accantonato in apposita area di stoccaggio, individuata all'interno dell'area estrattiva.
  • dovranno essere previste tutte le opere di regimazione idraulica, da realizzarsi mediante idonei fossi di guardia a monte delle aree interessate dagli scavi e di fossi ricettori nelle zone di valle.
  • dovrà essere prevista una esecuzione della coltivazione in modo tale da permettere il ripristino ambientale anche con modesti interventi, nel caso si verificasse l'interruzione dei lavori di scavo.
  • dovrà essere effettuato preliminarmente un intervento di sistemazione morfologica durante il quale dovrà essere eseguita la messa in sicurezza dei fronti di scavo con disgaggio dei massi eventualmente percolanti e il rimodellamento delle superficie gradonate di scavo.
  • per gli annessi che verranno utilizzati per la coltivazione dell'area estrattiva non è ammesso un piano di recupero degli stessi e pertanto si dovrà procedere alla loro demolizione a conclusione della coltivazione.
6. Per le singole aree di cava sono dettate le seguenti prescrizioni:
  • (Ie1) - cava "il Vallone e Casine Rosse":
    • l'area estrattiva potrà essere suddivisa in più lotti d'escavazione;
    • la quota minima prevista dal piano di coltivazione dovrà essere di 312 m s.l.m. nel settore occidentale e di 313 m s.l.m. in quello orientale;
    • la coltivazione dovrà essere effettuata mediante la realizzazione di idonei gradoni di scavo d'altezza non superiore ai 10 ml. e procedendo dall'alto verso il basso per i piani orizzontali fino al raggiungimento delle quote finali previste;
    • al termine della coltivazione l'area estrattiva dovrà presentarsi costituita da un fronte gradonato lungo il suo perimetro nei settori settentrionale, occidentale e meridionale e da un ampio piazzale sub-pianeggiante impostato alla quota variabile di 312 e 313 m che si dovrà raccordare con il fosso presente sul lato occidentale.
  • (Ie2) - cava di Pusciano:
    • il progetto di escavazione dovrà tenere conto delle preesistenze, rappresentate dal cimitero e dalla Chiesa di Pusciano prevedendone la loro tutela;
    • al termine della coltivazione l'area estrattiva si configurerà costituita da un fronte gradonato perimetrale e da un ampio piazzale subpianeggiante impostato alla quota minima di 280 m s.l.m.;
    • la coltivazione dovrà essere effettuata mediante la realizzazione digradoni di scavo d'altezza non superiore ai 10 ml. con pedata minima di 3 ml., procedendo dall'alto verso il basso per piani orizzontali fino al raggiungimento delle quote finali previste.
  • (Ie3) - Cava di Gallena:
    • la quota minima prevista dal piano di coltivazione nel settore settentrionale dovrà essere di 292 m s.l.m. nel settore nord occidentale e di 310 m s.l.m. in quello meridionale;
    • la coltivazione dovrà essere effettuata mediante la realizzazione di gradoni di scavo d'altezza non superiore ai 10 ml. con pedata minima di 3 ml., procedendo dall'alto verso il basso per piani orizzontali fino al raggiungimento delle quote finali previste.
  • (Ie4) Cava del Poggio di San Michele:
    • la quota minima prevista dal piano di coltivazione nel settore settentrionale dovrà essere di 530 m s.l.m.;
    • al termine della coltivazione l'area estrattiva si configurerà costituita da un fronte gradonato perimetrale e da un ampio piazzale subpianeggiante impostato alla quota variabile tra 535 e 530 m s.l.m. che si raccorderà con la morfologia circostante;
    • la coltivazione dovrà essere effettuata mediante la realizzazione di gradoni di scavo d'altezza non superiore ai 10 m con pedata minima di 3 m, procedendo dall'alto verso il basso per piani orizzontali fino al raggiungimento delle quote finali previste.
7. Ai fini della fattibilità geologica per le singole aree di cava si attribuisce classe 3: fattibilità condizionata, di cui al precedente art. 161, in relazione agli interventi di modifica della morfologia esistente. Gli elaborati progettuali dovranno tenere conto della stabilità dei versanti ed individuare eventuali interventi di bonifica e consolidamento, sia in fase di coltivazione che in quella di ripristino finale.