Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 20 Numero dei piani

1. L'altezza dell'edificio è indicata come numero di piani (n.) fuori terra, compreso l'ultimo eventuale piano in arretramento ed escluso il piano seminterrato anche se abitabile o agibile e purchè la quota del piano di calpestio del piano terra non sia superiore di ml. 1,50 sopra il livello del caposaldo.
2. L'altezza limite dell'edificio, espressa in ml. è fornita dal prodotto del numero di piani prescritto, per l'altezza dell'interpiano specificata dal successivo art. 21.
3. Entro questa altezza i differenti piani potranno avere altezze differenti. Nel caso di terreni in pendenza o con quote differenti, il numero di piani si intende relativo al fronte a valle.