Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 30 Pozzi, sorgenti e punti di presa

1. Intorno a pozzi, sorgenti e punti di presa, utilizzati per l'approvvigionamento idrico per il consumo umano, sono istituite le seguenti fasce concentriche di salvaguardia:
  1. tutela assoluta adibita esclusivamente ad opere di presa ed a costruzioni di servizio; deve essere recintata e provvista di canalizzazione per le acque meteoriche e deve avere una estensione non inferiore:
    • a 15 metri all'interno dei subsistemi P1 e P2;
    • a 10 metri in tutte le altre zone.
  2. zona di rispetto con estensione di raggio non inferiore a 200 metri rispetto al punto di captazione. Per i pozzi, sorgenti e punti di presa compresi all'interno del sistema ambientale tale estensione potrà essere ridotta in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. Nelle zone di rispetto sono vietate:
    1. la dispersione, ovvero l'immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
    2. l'accumulo di concimi organici;
    3. la dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
    4. le aree cimiteriali;
    5. lo spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
    6. l'apertura di cave e pozzi;
    7. le discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
    8. lo stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
    9. i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
    10. gli impianti di trattamento rifiuti;
    11. il pascolo e lo stazzo di bestiame;
    12. l'insediamento di fognature e pozzi perdenti;
2. I pozzi non più utilizzati per l'approvvigionamento idrico dell'acquedotto, se non adeguatamente attrezzati come punti di controllo della falda (misura del livello e qualità delle acque) dovranno essere definitivamente tombati.