Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 116 Aree da sottoporre ad interventi di trasformazione

1. Sono edifici, complessi e spazi aperti per i quali si rende necessaria un'operazione di profonda trasformazione dell'attuale assetto morfologico, tipologico e materico.
2. In tali aree sono previsti e consentiti, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, i seguenti interventi:
3. tr1: interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti al precedente art.112 e con le precisazioni di cui al precedente art.115 punto 5 oltre ad interventi di ampliamento volumetrico, di ristrutturazione urbanistica o di completamento edilizio, da attuarsi secondo le seguenti indicazioni e parametri:
  • lotto minimo 400 mq. (solo nel caso di più lotti)
  • altezza massima 2 piani
  • rapporto di copertura max. 30%
  • indice di edificabilità fondiaria (Ef=Sn/Sf) massimo = 0,5
  • in caso di terreno in pendio l'edificio dovrà aderire al dislivello con 1 piano a monte e 2 piani a valle.
  • l'attuazione dell'intervento avverrà per intervento diretto. Dovrà, comunque, essere presentato un progetto unitario nel caso l'intervento interessi l'intera area tr1.
4. In attesa di adeguamento alla disciplina paesistica contenuta nel Piano di Indirizzo Territoriale regionale (PIT), gli interventi ricadenti nelle aree che interessano beni paesaggistici formalmente riconosciuti dovranno essere sottoposti a verifica paesistica attraverso la predisposizione di opportuna valutazione di inserimento paesaggistico.