Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 112 Definizioni generali degli interventi sul patrimonio edilizio esistente (in riferimento agli artt. 78 e 79 della L.R. 1/2005)

  1. a) interventi di manutenzione ordinaria, ossia quelli riguardanti la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Devono riguardare solo gli elementi di finitura e quelli tecnici, senza alterare gli elementi strutturali, la divisione dei locali, le caratteristiche originarie e la sua destinazione.
  2. b) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari; detti interventi non possono comportare modifiche della destinazione d'uso;
  3. c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili; tali interventi comprendono:
    c.1) il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio;
    c.2) l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso;
    c.3) l'eliminazione degli elementi estranei a l'organismo edilizio;
    c.4) gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio, volti a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti;
  4. d) interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quegli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono:
    d.1) il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio;
    d.2) la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
    d.3) le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi, nonchè nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
    d.4) la demolizione di volumi secondari, facenti parte di un medesimo organismo edilizio, e la loro ricostruzione in diversa collocazione nella stessa quantità o in quantità inferiore ancorché sul lotto di pertinenza;
    d.5) le addizioni, anche in deroga agli indici di fabbricabilità per realizzare i servizi igienici e i volumi tecnici nonché le autorimesse pertinenziali all'interno dei centri abitati;
    d.6) il rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unità immobiliari.
    d.7)interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità.
  5. e) Sono, altresì, interventi di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 79 comma 2 lettera d) della L.R. 1/2005, gli interventi per il recupero abitativo dei sottotetti ai sensi della L.R. 5/2010 "Norme per il recupero abitativo dei sottotetti". I progetti relativi a tali interventi sono sottoposti al parere preventivo delle Aziende USL competenti per il territorio.
  6. e) gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non assimilabile alla ristrutturazione edilizia, anche con diversa articolazione, collocazione e destinazione d'uso, senza alcun intervento sulle opere di urbanizzazione.
  7. f) interventi di ampliamento volumetrico, ossia le addizioni volumetriche agli edifici esistenti non assimilate alla ristrutturazione edilizia.
  8. g) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, cioé quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.